Art. 10 
 
 
            Delitti contro la Corte penale internazionale 
 
  1.  All'articolo  322-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) nel primo comma, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori  aggiunti,  ai
funzionari e agli agenti  della  Corte  penale  internazionale,  alle
persone comandate dagli Stati parte  del  Trattato  istitutivo  della
Corte   penale   internazionale   le   quali   esercitino    funzioni
corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della  Corte  stessa,
ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base  del  Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale»; 
    b) nella rubrica, dopo le parole:  «alla  corruzione  di  membri»
sono inserite le seguenti: «della Corte penale internazionale o». 
  2. Dopo l'articolo 343 del codice penale e' inserito il seguente: 
  «Art. 343-bis (Corte  penale  internazionale).  -  Le  disposizioni
degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano  anche
quando il reato e' commesso nei confronti: 
    a) della Corte penale internazionale; 
    b) dei giudici, del procuratore, dei  procuratori  aggiunti,  dei
funzionari e degli agenti della Corte stessa; 
    c)  delle  persone  comandate  dagli  Stati  parte  del  Trattato
istitutivo della Corte penale  internazionale,  le  quali  esercitino
funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della  Corte
stessa; 
    d) dei membri e degli addetti a enti costituiti  sulla  base  del
Trattato istitutivo della Corte penale internazionale». 
  3. All'articolo 368,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  le
parole: «o ad un'altra  autorita'  che  a  quella  abbia  obbligo  di
riferirne»  sono  inserite  le  seguenti:  «o   alla   Corte   penale
internazionale». 
  4.  All'articolo  371-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) nel primo comma,  dopo  le  parole:  «richiesto  dal  pubblico
ministero» sono inserite le seguenti: «o dal procuratore della  Corte
penale internazionale»; 
    b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «o
al procuratore della Corte penale internazionale». 
  5. All'articolo 372 del codice penale,  dopo  le  parole:  «innanzi
all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o  alla  Corte
penale internazionale». 
  6. All'articolo 374, secondo comma,  del  codice  penale,  dopo  le
parole: «procedimento penale,»  sono  inserite  le  seguenti:  «anche
davanti alla Corte penale internazionale,». 
  7.  All'articolo  374-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  nel  primo  comma,   dopo   le   parole:   «essere   prodotti
all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o  alla  Corte
penale internazionale»; 
    b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «o
alla Corte penale internazionale». 
  8. All'articolo 377,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  le
parole:«davanti all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti:
«o alla Corte penale internazionale». 
  9. All'articolo 378,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  le
parole:«investigazioni dell'autorita',» sono  inserite  le  seguenti:
«comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,»
e le parole:«o a sottrarsi alle ricerche di questa»  sono  sostituite
dalle seguenti:«o a sottrarsi alle ricerche effettuate  dai  medesimi
soggetti». 
  10. All'articolo 380, primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  le
parole:  «dinanzi  all'autorita'  giudiziaria»   sono   inserite   le
seguenti: «o alla Corte penale internazionale». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  322-bis  del  codice
          penale cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  322-bis.  -  Peculato,  concussione,   induzione
          indebita  dare  o   promettere   utilita',   corruzione   e
          istigazione alla corruzione di membri  della  Corte  penale
          internazionale o degli organi delle Comunita' europee e  di
          funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri. 
              Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e
          322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 
                1)  ai  membri  della  commissione  delle   Comunita'
          europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e
          della Corte dei conti delle Comunita' europee; 
                2) ai funzionari e agli agenti assunti per  contratto
          a  norma  dello  statuto  dei  funzionari  delle  Comunita'
          europee  o  del  regime  applicabile  agli   agenti   delle
          Comunita' europee; 
                3) alle persone comandate dagli  Stati  membri  o  da
          qualsiasi ente  pubblico  o  privato  presso  le  Comunita'
          europee, che esercitino funzioni  corrispondenti  a  quelle
          dei funzionari o agenti delle Comunita' europee; 
                4) ai membri e agli addetti a enti  costituiti  sulla
          base dei trattati che istituiscono le Comunita' europee; 
                5) a coloro che, nell'ambito di  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea,   svolgono   funzioni   o   attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico servizio; 
                5-bis) ai giudici,  al  procuratore,  ai  procuratori
          aggiunti, ai funzionari e agli agenti  della  Corte  penale
          internazionale, alle persone comandate  dagli  Stati  parte
          del Trattato istitutivo della Corte  penale  internazionale
          le quali esercitino funzioni corrispondenti  a  quelle  dei
          funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri  ed  agli
          addetti  a  enti  costituiti  sulla   base   del   Trattato
          istitutivo della Corte penale internazionale. 
              Le  disposizioni  degli  articoli  319-quater,  secondo
          comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
          se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso: 
                1) alle persone indicate nel primo comma del presente
          articolo; 
                2) a persone  che  esercitano  funzioni  o  attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico  servizio  nell'ambito  di  altri
          Stati esteri  o  organizzazioni  pubbliche  internazionali,
          qualora il fatto sia commesso per  procurare  a  se'  o  ad
          altri  un  indebito  vantaggio  in  operazioni   economiche
          internazionali ovvero al fine di ottenere  o  di  mantenere
          un'attivita' economica o finanziaria. 
              Le persone indicate nel primo comma sono assimilate  ai
          pubblici    ufficiali,    qualora    esercitino    funzioni
          corrispondenti, e agli incaricati di un  pubblico  servizio
          negli altri casi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 368,  primo  comma  del
          codice penale come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  368  (Calunnia).  -  Chiunque,   con   denunzia,
          querela, richiesta o istanza,  anche  se  anonima  o  sotto
          falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra
          autorita' che a quella abbia obbligo di  riferirne  o  alla
          Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che
          egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le  tracce
          di un reato, e' punito con  la  reclusione  da  due  a  sei
          anni.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  371-bis  del  codice
          penale cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero
          o al procuratore  della  Corte  penale  internazionale).  -
          Chiunque, nel corso di un  procedimento  penale,  richiesto
          dal pubblico ministero o al procuratore della Corte  penale
          internazionale  di  fornire  informazioni  ai  fini   delle
          indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o
          in parte, cio' che sa intorno  ai  fatti  sui  quali  viene
          sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. 
              Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di
          informazioni, il procedimento  penale,  negli  altri  casi,
          resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso  del
          quale  sono  state  assunte  le  informazioni   sia   stata
          pronunciata sentenza di primo grado ovvero il  procedimento
          sia stato anteriormente definito con  archiviazione  o  con
          sentenza di non luogo a procedere. 
              Le disposizioni di cui ai  commi  primo  e  secondo  si
          applicano, nell'ipotesi prevista dall'art.  391-bis,  comma
          10,  del  codice  di  procedura  penale,  anche  quando  le
          informazioni ai fini  delle  indagini  sono  richieste  dal
          difensore.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 372 del  codice  penale
          cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque,  deponendo
          come testimone innanzi  all'autorita'  giudiziaria  o  alla
          Corte penale internazionale, afferma il  falso  o  nega  il
          vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno
          ai fatti  sui  quali  e'  interrogato,  e'  punito  con  la
          reclusione da due a sei anni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 374, del codice  penale
          cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso di
          un procedimento civile o amministrativo, al fine di  trarre
          in  inganno  il  giudice  in  un  atto  d'ispezione  o   di
          esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di
          una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi  o
          delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non
          sia preveduto come reato da una particolare disposizione di
          legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
              La stessa  disposizione  si  applica  se  il  fatto  e'
          commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti
          alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad  esso;
          ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si  tratta  di
          reato per cui non  si  puo'  procedere  che  in  seguito  a
          querela,  richiesta  o  istanza,  e  questa  non  e'  stata
          presentata.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  374-bis,  del  codice
          penale cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 374-bis (False dichiarazioni  o  attestazioni  in
          atti  destinati  all'autorita'  giudiziaria  o  alla  Corte
          penale internazionale). - Salvo che  il  fatto  costituisca
          piu' grave reato, e' punito con  la  reclusione  da  uno  a
          cinque anni  chiunque  dichiara  o  attesta  falsamente  in
          certificati   o   atti   destinati   a   essere    prodotti
          all'autorita'   giudiziaria    o    alla    Corte    penale
          internazionale condizioni, qualita' personali,  trattamenti
          terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da  instaurare,
          relativi  all'imputato,  al  condannato  o   alla   persona
          sottoposta a procedimento di prevenzione. 
              Si applica la pena della reclusione da due a  sei  anni
          se il fatto e' commesso da un  pubblico  ufficiale,  da  un
          incaricato di un pubblico servizio o  da  un  esercente  la
          professione sanitaria.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 377, primo  comma,  del
          codice penale cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 377 (Intralcio alla giustizia). - Chiunque  offre
          o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata  a
          rendere dichiarazioni davanti all'autorita'  giudiziaria  o
          alla  Corte  penale  internazionale  ovvero  alla   persona
          richiesta di rilasciare  dichiarazioni  dal  difensore  nel
          corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata
          a  svolgere  attivita'  di  perito,  consulente  tecnico  o
          interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli
          articoli 371-bis, 371-ter, 372  e  373,  soggiace,  qualora
          l'offerta o  la  promessa  non  sia  accettata,  alle  pene
          stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla  meta'  ai
          due terzi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 378, primo  comma,  del
          codice penale cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 378 (Favoreggiamento personale). - Chiunque, dopo
          che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce
          la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei
          casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno  a  eludere  le
          investigazioni dell'autorita', comprese  quelle  svolte  da
          organi della Corte penale  internazionale,  o  a  sottrarsi
          alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti,  e'  punito
          con la reclusione fino a quattro anni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 380, primo  comma,  del
          codice penale cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 380 (Patrocinio  o  consulenza  infedele).  -  Il
          patrocinatore o  il  consulente  tecnico,  che,  rendendosi
          infedele ai suoi  doveri  professionali,  arreca  nocumento
          agli interessi della  parte  da  lui  difesa,  assistita  o
          rappresentata  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  o  alla
          Corte penale internazionale, e' punito con la reclusione da
          uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.».