Art. 3 
 
 
                          Norme applicabili 
 
  1. In materia di consegna, di cooperazione e di esecuzione di  pene
si osservano, se non diversamente disposto  dalla  presente  legge  e
dallo statuto, le norme contenute nel libro  undicesimo,  titoli  II,
III e IV, del codice di procedura penale. 
  2. Per il  compimento  degli  atti  di  cooperazione  richiesti  si
applicano le norme  del  codice  di  procedura  penale,  fatta  salva
l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla  Corte  penale
internazionale che  non  siano  contrarie  ai  principi  fondamentali
dell'ordinamento giuridico italiano. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il titolo II del codice  di  procedura  penale  reca:
          «Estradizione». 
              - Il titolo III del codice di  procedura  penale  reca:
          «Rogatorie internazionali». 
              - Il titolo IV del codice  di  procedura  penale  reca:
          «Effetti  delle  sentenze   penali   straniere   esecuzione
          all'estero di sentenze penali italiane».