Art. 5 Trasmissione di atti e documenti 1. Senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono essere trasmessi alla Corte penale internazionale atti o documenti acquisiti all'estero e che siano stati dichiarati riservati al momento dell'acquisizione. Resta salva l'applicazione dell'articolo 73 dello statuto. 2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i Ministri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti ovvero l'espletamento di attivita' di indagine o di acquisizione delle prove possano compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione dei documenti ovvero l'espletamento delle predette attivita' sono sospesi. In tali casi si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello statuto. 3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, l'autorita' giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, trasmette al Ministro della giustizia, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. 4. I documenti inviati a sostegno della richiesta di cooperazione non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti senza il consenso della Corte penale internazionale.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 72 e 73, della citata legge 12 luglio 1999, n. 232: «Art. 72 (Protezione delle informazioni attinenti la sicurezza nazionale). - 1. Il presente articolo si applica in tutti i casi in cui, rivelando informazioni o documenti di uno Stato, a parere di tale Stato, si pregiudicherebbero i suoi interessi di sicurezza nazionale. Tali casi comprendono quelli che rientrano nell'ambito dell'art. 56, paragrafi 2 e 3, dell'art. 61 paragrafo 3, dell'art. 64 paragrafo 3, dell'art. 67 paragrafo 2, dell'art. 68 paragrafo 6, dell'art. 87 paragrafo 6, e dell'art. 93, nonche' i casi che potrebbero presentarsi in qualunque altra fase del procedimento nel quale tale divulgazione di notizie puo' venire in rilievo. 2. Il presente articolo si applichera' altresi' nei casi in cui una persona, a cui e' stato chiesto di fornire informazioni o elementi di prova, si e' rifiutata di farlo, o ha rinviato la questione allo Stato, affermando che la divulgazione avrebbe pregiudicato gli interessi di sicurezza nazionale di uno Stato e lo Stato in questione confermi che, a suo parere, la divulgazione pregiudicherebbe i suoi interessi attinenti la sicurezza nazionale. 3. Nulla nel presente articolo compromette i requisiti di riservatezza applicabili ai sensi dell'art. 54, paragrafo 3 e) ed f), ovvero l'applicazione dell'art. 73. 4. Qualora uno Stato venga a sapere che le informazioni o i documenti di Stato stanno per essere o potrebbero essere divulgati in qualunque fase dei procedimenti, e ritenga che la loro rivelazione comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, tale Stato avra' il diritto di intervenire perche' la questione venga risolta in conformita' con il presente articolo. 5. Qualora, a parere di uno Stato, divulgare informazioni comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, lo Stato adottera' tutti i provvedimenti del caso, agendo di concerto con il Procuratore, la difesa, la Camera preliminare o la Camera di primo grado, a seconda dei casi, per cercare di risolvere la questione in maniera cooperativa. Tali provvedimenti possono comprendere: a) la modifica o il chiarimento della richiesta; b) una decisione della Corte in merito alla pertinenza delle informazioni o delle prove richieste, ovvero una decisione relativa alla possibilita' di ottenere la prova, sebbene pertinente, da fonte diversa dallo stato a cui e' stata richiesta; c) ricevere le informazioni o le prove da una fonte diversa o in forma diversa; d) un accordo sulle condizioni alle quali potrebbe essere fornita assistenza, compresi, fra l'altro, presentazione di sintesi o redazioni rettificate, limiti alla divulgazione, uso di procedimenti a porte chiuse o ex parte, o applicazione di altre misure di protezione autorizza dallo statuto o dal regolamento della Corte. 6. Quando saranno stati adottati tutti i ragionevoli provvedimenti per risolvere la questione in maniera cooperativa, e lo Stato ritenga che non vi siano modi o condizioni alle quali le informazioni o i documenti potrebbero essere presentati o divulgati senza compromettere i suoi interessi di sicurezza nazionale, esso ne informera' il Procuratore o la Corte indicando i motivi specifici della sua decisione, a meno che la descrizione stessa dei suoi motivi non pregiudichi necessariamente gli interessi di sicurezza nazionale dello Stato. 7. In seguito, se la Corte decide che gli elementi di prova sono rilevanti e necessari per stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, la Corte puo' agire come segue: a) se la divulgazione di informazioni o dei documenti e' sollecitata nell'ambito di una richiesta di cooperazione secondo il capitolo IX, o nelle circostanze descritte al paragrafo 2, e lo Stato abbia invocato le motivazioni di rifiuto di cui all'art. 93, paragrafo 4: i) la Corte, prima di giungere alle conclusioni di cui al paragrafo 7 - a) - ii), puo' chiedere ulteriori consultazioni, onde esaminare le considerazioni dello Stato, che possono comprendere, ove necessario, udienze a porte chiuse ed ex parte, se lo Stato lo richiede; ii) qualora la Corte concluda che, adducendo le motivazioni di rifiuto di cui all'art. 93, paragrafo 4, nella fattispecie lo Stato a cui e' stata rivolta la richiesta non stia agendo in ottemperanza degli obblighi che gli incombono in forza dello Statuto, la Corte puo' rinviare la questione, in conformita' con l'art. 87, paragrafo 7, specificando i motivi in base ai quali e' giunta a tale conclusione; iii) la Corte puo' trarre nel giudicare l'imputato tutte le conclusioni che ritiene appropriate nella fattispecie, circa l'esistenza o l'inesistenza del fatto; b) in tutte le altre circostanze: i) ordinare la divulgazione; oppure, ii) diversamente, trarre ogni conclusione che ritenga appropriata nella fattispecie, nel giudicare l'imputato, circa l'esistenza o l'inesistenza di un fatto.». «Art. 73 (Informazioni o documenti provenienti da terzi). - Qualora la Corte chieda ad uno Stato Parte di produrre un documento o informazioni in sua custodia, in suo possesso o sotto il suo controllo, ad esso rivelati da uno Stato, un'organizzazione intergovernativa o un'organizzazione internazionale in maniera riservata, lo Stato Parte cerchera' di ottenere dalla fonte il consenso a divulgare tale documento o informazione. Qualora la fonte sia uno Stato Parte, questo acconsentira' alla divulgazione del documento o dell'informazione, oppure si impegnera' a risolvere la questione della sua divulgazione con la Corte, ferme restando le disposizioni dell'art. 72. Nel caso in cui la fonte non sia uno Stato Parte e neghi il consenso alla divulgazione, lo Stato a cui e' stata rivolta la richiesta informera' la Corte di non essere in grado di presentare il documento o l'informazione, a causa di un obbligo pregresso di riservatezza assunto con la fonte.». - Si riporta il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale: «Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.».