Art. 5 
 
 
                  Trasmissione di atti e documenti 
 
  1. Senza il consenso dello Stato  da  cui  provengono  non  possono
essere trasmessi alla Corte penale internazionale  atti  o  documenti
acquisiti all'estero  e  che  siano  stati  dichiarati  riservati  al
momento dell'acquisizione. Resta salva  l'applicazione  dell'articolo
73 dello statuto. 
  2. Qualora  il  Ministro  della  giustizia,  previa  intesa  con  i
Ministri interessati, abbia motivo di ritenere  che  la  consegna  di
determinati atti o documenti ovvero l'espletamento  di  attivita'  di
indagine o di  acquisizione  delle  prove  possano  compromettere  la
sicurezza   nazionale,   la   trasmissione   dei   documenti   ovvero
l'espletamento delle predette attivita' sono sospesi. In tali casi si
procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello statuto. 
  3.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma  2,   l'autorita'
giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle  richieste  della  Corte
penale internazionale, trasmette al Ministro della  giustizia,  anche
in deroga al  divieto  stabilito  dall'articolo  329  del  codice  di
procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni
scritte sul loro contenuto. 
  4. I documenti inviati a sostegno della richiesta  di  cooperazione
non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti senza
il consenso della Corte penale internazionale. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli  72  e  73,  della
          citata legge 12 luglio 1999, n. 232: 
              «Art. 72 (Protezione delle  informazioni  attinenti  la
          sicurezza nazionale). - 1. Il presente articolo si  applica
          in tutti i casi in cui, rivelando informazioni o  documenti
          di uno Stato, a parere di tale Stato, si pregiudicherebbero
          i  suoi  interessi  di  sicurezza  nazionale.   Tali   casi
          comprendono quelli che rientrano nell'ambito dell'art.  56,
          paragrafi 2 e 3, dell'art. 61  paragrafo  3,  dell'art.  64
          paragrafo  3,  dell'art.  67  paragrafo  2,  dell'art.   68
          paragrafo 6, dell'art. 87  paragrafo  6,  e  dell'art.  93,
          nonche' i casi  che  potrebbero  presentarsi  in  qualunque
          altra fase del procedimento nel quale tale divulgazione  di
          notizie puo' venire in rilievo. 
              2. Il presente articolo  si  applichera'  altresi'  nei
          casi in cui una persona, a cui e' stato chiesto di  fornire
          informazioni o elementi di prova, si e' rifiutata di farlo,
          o ha rinviato la questione allo Stato,  affermando  che  la
          divulgazione  avrebbe   pregiudicato   gli   interessi   di
          sicurezza nazionale di uno Stato e lo  Stato  in  questione
          confermi   che,   a    suo    parere,    la    divulgazione
          pregiudicherebbe i suoi interessi  attinenti  la  sicurezza
          nazionale. 
              3. Nulla nel presente articolo compromette i  requisiti
          di  riservatezza  applicabili  ai   sensi   dell'art.   54,
          paragrafo 3 e) ed f), ovvero l'applicazione dell'art. 73. 
              4. Qualora uno Stato venga a sapere che le informazioni
          o i documenti di  Stato  stanno  per  essere  o  potrebbero
          essere divulgati in  qualunque  fase  dei  procedimenti,  e
          ritenga che la loro  rivelazione  comprometterebbe  i  suoi
          interessi di  sicurezza  nazionale,  tale  Stato  avra'  il
          diritto di intervenire perche' la questione  venga  risolta
          in conformita' con il presente articolo. 
              5.  Qualora,  a  parere   di   uno   Stato,   divulgare
          informazioni comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza
          nazionale, lo Stato adottera'  tutti  i  provvedimenti  del
          caso, agendo di concerto con il Procuratore, la difesa,  la
          Camera preliminare o la Camera di primo  grado,  a  seconda
          dei casi, per cercare di risolvere la questione in  maniera
          cooperativa. Tali provvedimenti possono comprendere: 
              a) la modifica o il chiarimento della richiesta; 
              b) una decisione della Corte in merito alla  pertinenza
          delle informazioni o  delle  prove  richieste,  ovvero  una
          decisione relativa alla possibilita' di ottenere la  prova,
          sebbene pertinente, da fonte diversa dallo stato a  cui  e'
          stata richiesta; 
              c) ricevere le informazioni o le  prove  da  una  fonte
          diversa o in forma diversa; 
              d) un accordo  sulle  condizioni  alle  quali  potrebbe
          essere   fornita   assistenza,   compresi,   fra   l'altro,
          presentazione di sintesi o  redazioni  rettificate,  limiti
          alla divulgazione, uso di procedimenti a porte chiuse o  ex
          parte,  o  applicazione  di  altre  misure  di   protezione
          autorizza dallo statuto o dal regolamento della Corte. 
              6. Quando saranno stati adottati  tutti  i  ragionevoli
          provvedimenti  per  risolvere  la  questione   in   maniera
          cooperativa, e lo Stato ritenga che non  vi  siano  modi  o
          condizioni  alle  quali  le  informazioni  o  i   documenti
          potrebbero   essere   presentati    o    divulgati    senza
          compromettere i suoi interessi di sicurezza nazionale, esso
          ne informera' il Procuratore o la Corte indicando i  motivi
          specifici della sua decisione, a meno  che  la  descrizione
          stessa dei suoi motivi non pregiudichi necessariamente  gli
          interessi di sicurezza nazionale dello Stato. 
              7. In seguito, se la Corte decide che gli  elementi  di
          prova  sono  rilevanti  e  necessari   per   stabilire   la
          colpevolezza o l'innocenza  dell'imputato,  la  Corte  puo'
          agire come segue: 
                a) se la divulgazione di informazioni o dei documenti
          e' sollecitata nell'ambito di una richiesta di cooperazione
          secondo il capitolo IX, o nelle  circostanze  descritte  al
          paragrafo 2, e lo Stato abbia invocato  le  motivazioni  di
          rifiuto di cui all'art. 93, paragrafo 4: 
                  i) la Corte, prima di giungere alle conclusioni  di
          cui al paragrafo 7 - a)  -  ii),  puo'  chiedere  ulteriori
          consultazioni,  onde  esaminare  le  considerazioni   dello
          Stato, che possono comprendere, ove necessario,  udienze  a
          porte chiuse ed ex parte, se lo Stato lo richiede; 
                  ii) qualora la Corte  concluda  che,  adducendo  le
          motivazioni di rifiuto di cui  all'art.  93,  paragrafo  4,
          nella fattispecie lo  Stato  a  cui  e'  stata  rivolta  la
          richiesta non stia agendo in  ottemperanza  degli  obblighi
          che gli incombono in forza dello  Statuto,  la  Corte  puo'
          rinviare  la  questione,  in  conformita'  con  l'art.  87,
          paragrafo 7, specificando i motivi  in  base  ai  quali  e'
          giunta a tale conclusione; 
                  iii) la Corte puo' trarre nel giudicare  l'imputato
          tutte  le  conclusioni  che   ritiene   appropriate   nella
          fattispecie, circa l'esistenza o l'inesistenza del fatto; 
                b) in tutte le altre circostanze: 
                  i) ordinare la divulgazione; oppure, 
                  ii)  diversamente,  trarre  ogni  conclusione   che
          ritenga  appropriata  nella  fattispecie,   nel   giudicare
          l'imputato,  circa  l'esistenza  o  l'inesistenza   di   un
          fatto.». 
              «Art.  73  (Informazioni  o  documenti  provenienti  da
          terzi). - Qualora la Corte chieda ad  uno  Stato  Parte  di
          produrre un documento o informazioni in  sua  custodia,  in
          suo possesso o sotto il suo controllo, ad esso rivelati  da
          uno    Stato,    un'organizzazione    intergovernativa    o
          un'organizzazione internazionale in maniera  riservata,  lo
          Stato Parte cerchera' di ottenere dalla fonte il consenso a
          divulgare tale documento o informazione. Qualora  la  fonte
          sia uno Stato Parte, questo acconsentira' alla divulgazione
          del documento o dell'informazione, oppure si  impegnera'  a
          risolvere la questione della sua divulgazione con la Corte,
          ferme restando le disposizioni dell'art. 72.  Nel  caso  in
          cui la fonte non sia uno Stato Parte e  neghi  il  consenso
          alla divulgazione, lo Stato  a  cui  e'  stata  rivolta  la
          richiesta informera' la Corte di non  essere  in  grado  di
          presentare il documento o l'informazione,  a  causa  di  un
          obbligo pregresso di riservatezza assunto con la fonte.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  329  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art.  329  (Obbligo  del  segreto).  -  1.  Gli   atti
          d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla  polizia
          giudiziaria  sono  coperti  dal  segreto  fino   a   quando
          l'imputato non ne possa avere conoscenza e,  comunque,  non
          oltre la chiusura delle indagini preliminari. 
              2. Quando  e'  necessario  per  la  prosecuzione  delle
          indagini, il pubblico ministero puo', in  deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 114, consentire, con  decreto  motivato,
          la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal
          caso,  gli  atti  pubblicati  sono  depositati  presso   la
          segreteria del pubblico ministero. 
              3. Anche quando gli atti  non  sono  piu'  coperti  dal
          segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
          di necessita' per  la  prosecuzione  delle  indagini,  puo'
          disporre con decreto motivato: 
              a) l'obbligo  del  segreto  per  singoli  atti,  quando
          l'imputato lo consente o  quando  la  conoscenza  dell'atto
          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; 
              b) il divieto di pubblicare  il  contenuto  di  singoli
          atti  o   notizie   specifiche   relative   a   determinate
          operazioni.».