Art. 13 
 
 
                Conferimento dell'incarico e compenso 
 
  1. L'avvocato puo'  esercitare  l'incarico  professionale  anche  a
proprio favore. L'incarico puo' essere svolto a titolo gratuito. 
  2. Il compenso spettante al professionista e'  pattuito  di  regola
per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. 
  3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione
a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto  uno
o piu' affari, in base all'assolvimento  e  ai  tempi  di  erogazione
della prestazione, per singole fasi  o  prestazioni  o  per  l'intera
attivita', a percentuale  sul  valore  dell'affare  o  su  quanto  si
prevede  possa  giovarsene,  non  soltanto  a  livello   strettamente
patrimoniale, il destinatario della prestazione. 
  4. Sono vietati i patti con  i  quali  l'avvocato  percepisca  come
compenso in tutto o  in  parte  una  quota  del  bene  oggetto  della
prestazione o della ragione litigiosa. 
  5. Il professionista e'  tenuto,  nel  rispetto  del  principio  di
trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della  complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri
ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione
dell'incarico; a richiesta e' altresi' tenuto a comunicare  in  forma
scritta  a  colui  che   conferisce   l'incarico   professionale   la
prevedibile misura del  costo  della  prestazione,  distinguendo  fra
oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. 
  6. I parametri indicati nel  decreto  emanato  dal  Ministro  della
giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo
1,  comma  3,  si   applicano   quando   all'atto   dell'incarico   o
successivamente il  compenso  non  sia  stato  determinato  in  forma
scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in  caso
di liquidazione  giudiziale  dei  compensi  e  nei  casi  in  cui  la
prestazione professionale e'  resa  nell'interesse  di  terzi  o  per
prestazioni officiose previste dalla legge. 
  7. I parametri sono formulati in modo da  favorire  la  trasparenza
nella  determinazione  dei  compensi  dovuti   per   le   prestazioni
professionali e l'unitarieta' e la semplicita'  nella  determinazione
dei compensi. 
  8. Quando una controversia oggetto  di  procedimento  giudiziale  o
arbitrale viene definita mediante accordi presi in  qualsiasi  forma,
le parti sono solidalmente tenute al pagamento  dei  compensi  e  dei
rimborsi delle spese  a  tutti  gli  avvocati  costituiti  che  hanno
prestato la loro attivita' professionale negli ultimi tre anni e  che
risultino ancora creditori,  salvo  espressa  rinuncia  al  beneficio
della solidarieta'. 
  9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di  essi
puo' rivolgersi  al  consiglio  dell'ordine  affinche'  esperisca  un
tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il  consiglio,  su
richiesta dell'iscritto, puo' rilasciare un parere  sulla  congruita'
della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. 
  10.  Oltre  al   compenso   per   la   prestazione   professionale,
all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente  in  caso  di  determinazione
contrattuale, sia  in  sede  di  liquidazione  giudiziale,  oltre  al
rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri  e
contributi eventualmente anticipati nell'interesse del  cliente,  una
somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui  misura  massima
e' determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente  ai  criteri
di determinazione e documentazione delle spese vive.