Art. 8 
 
 
                           Impegno solenne 
 
  1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato  assume  dinanzi
al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare  i
relativi doveri, secondo  la  formula:  «Consapevole  della  dignita'
della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad
osservare con lealta', onore e diligenza i doveri  della  professione
di avvocato per i fini della giustizia  ed  a  tutela  dell'assistito
nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».