Art. 10 
 
 
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.
                                 59 
 
  1. All'articolo 22, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2011,  n.  59,  le  parole:  "patente  di  guida  comunitaria"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "patente  di  guida"   e   la   parola:
"comunitario" e' sostituita dalla seguente: "UE". 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  22,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  citato  nelle
          premesse, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  22  (Disposizioni  in  materia  del  modello  di
          patente). - 1. Il modello  di  patente  di  guida,  di  cui
          all'art. 116, comma 3, Codice della strada, come modificato
          dall'art. 3, comma 1, del presente decreto, e' conforme  al
          modello UE di cui all'allegato I. La sigla distintiva delle
          patenti  rilasciate  dallo  Stato  italiano  figura,  sulle
          stesse, in un rettangolo di colore blu ed e' circondata  da
          dodici  stelle  gialle.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentiti   il   Ministro
          dell'interno e il Ministro per la pubblica  amministrazione
          e l'innovazione, possono essere apportate,  previo  accordo
          con la Commissione europea, eventuali modifiche al predetto
          modello, ivi comprese quelle necessarie per  l'elaborazione
          elettronica della patente di guida. 
              2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili
          per evitare  rischi  di  falsificazione  delle  patenti  di
          guida. Il materiale usato per  le  patenti  di  guida  deve
          essere protetto contro le  falsificazioni  in  applicazione
          delle  specifiche  disposizioni  integrative,  che  saranno
          adottate  dal  Consiglio  dell'Unione  europea,  intese   a
          modificare elementi non essenziali di  cui  alla  direttiva
          2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  20
          dicembre 2006, concernente le patenti di  guida.  Lo  Stato
          italiano puo' introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi. 
              3. Per le finalita' di cui al comma 2 e previa adozione
          di  specifiche  disposizioni  da  parte  della  Commissione
          dell'Unione europea, lo  Stato  italiano,  fatte  salve  le
          norme relative alla protezione dei dati, puo'  inserire  un
          supporto di memorizzazione - microchip - nelle  patenti  di
          guida,  contenente  i  dati   armonizzati   delle   stesse,
          riportati nel modello di cui all'allegato  I  del  presente
          decreto. Tale supporto di memorizzazione sara' soggetto  ad
          omologazione  CE,  subordinata  alla  dimostrazione   della
          capacita'  dello  stesso  di  resistere  ai  tentativi   di
          manipolazione ed alterazione dei dati.  In  ogni  caso,  la
          presenza  del  microchip  non  e'  un  presupposto  per  la
          validita' della patente. Lo smarrimento, l'illeggibilita' o
          qualunque altro danneggiamento dello  stesso  non  incidono
          sulla validita' del documento. 
              4. Alla copertura  degli  eventuali  nuovi  o  maggiori
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  art.   si
          provvede mediante corrispondente  revisione  delle  tariffe
          applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione di
          cui al punto 1 della tabella  3  della  legge  1°  dicembre
          1986, n. 870.».