Art. 11 
 
 
                 Disposizioni in materia di tariffe 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
incrementate le tariffe applicabili alle  operazioni  in  materia  di
motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge  1°
dicembre 1986, n. 870. Il  maggior  gettito  derivante  dal  predetto
incremento affluisce ad apposito  capitolo/articolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato ed e' riassegnato,  ai  sensi  dell'articolo  9,
commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,  allo  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per
essere destinato agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto
legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  come  modificato  dal  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 11: 
              - La legge 1° dicembre 1986,  n.  870  (Misure  urgenti
          straordinarie per i servizi della Direzione generale  della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione  del
          Ministero  dei  trasporti)  e'  pubblicata  nel  S.O.  alla
          Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291.