Art. 2 
 
 
          Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 
                        18 aprile 2011, n. 59 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, nel capoverso "Art. 116 (Patente e abilitazioni  professionali
per la guida  dei  veicoli  a  motore)  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: "modello comunitario"  sono  sostituite
dalle seguenti: "modello UE" ed al comma 5, dopo le parole:  "per  le
categorie A" sono inserite le seguenti: ", A2"; 
    b) al comma 13, le parole: "che trasmette per posta,  alla  nuova
residenza del titolare  della  patente  di  guida,  un  tagliando  di
convalida da apporre sulla medesima patente di guida" sono sostituite
dalle seguenti: "che aggiorna il dato nell'anagrafe  nazionale  degli
abilitati alla guida"; 
    c) al comma 14, dopo le parole: "che non abbia conseguito la"  e'
inserita la seguente: "corrispondente"; 
    d) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: "15-bis. Il titolare
di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali  e'
richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida
di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali  e'  richiesta  la
patente di categoria A,  ovvero  titolare  di  patente  di  guida  di
categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli  per  i  quali  e'  richiesta
rispettivamente la patente di categoria B, C o D,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  1.000  euro  a
4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo  le  norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.". 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
          legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato  nelle  premesse,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  3  (Modifiche  all'art.  116  del  Codice  della
          strada,  in  materia   di   patente   e   di   abilitazione
          professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli). -
          1. L'art. 116 del Codice della  strada  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                "Art. 116 (Patente e abilitazioni  professionali  per
          la guida di veicoli a motore). - 1. Non si possono  guidare
          ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli
          senza  aver  conseguito  la  patente  di  guida   ed,   ove
          richieste, le abilitazioni  professionali.  Tali  documenti
          sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per
          i trasporti, la  navigazione  e  i  sistemi  informativi  e
          statistici a soggetti che hanno la residenza in  Italia  ai
          sensi dell'art. 118-bis. 
              2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la  patente
          di guida occorre presentare apposita domanda al  competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
          i sistemi informativi e statistici ed  essere  in  possesso
          dei requisiti fisici e psichici  prescritti.  Il  Ministero
          delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   con   decreti
          dirigenziali, stabilisce il procedimento per  il  rilascio,
          l'aggiornamento  e  il  duplicato,  attraverso  il  proprio
          sistema  informatico,  delle  patenti  di  guida  e   delle
          abilitazioni professionali, con l'obiettivo  della  massima
          semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
          dei  medici  di  cui  all'art.  119,  dei   comuni,   delle
          autoscuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di  cui  alla
          legge 8 agosto 1991, n. 264. 
              3. La patente di guida,  conforme  al  modello  UE,  si
          distingue nelle seguenti categorie ed  abilita  alla  guida
          dei veicoli per ciascuna di esse indicati: 
                a) AM: 
                  1) ciclomotori a  due  ruote  (categoria  L1e)  con
          velocita' massima di costruzione non superiore a  45  km/h,
          la cui cilindrata e' inferiore o  uguale  a  50  cm³  se  a
          combustione  interna,  oppure  la  cui   potenza   nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
                  2) veicoli a tre ruote (categoria L2e)  aventi  una
          velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
          caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
          o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
          potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per  gli
          altri motori a combustione interna, oppure la  cui  potenza
          nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
          motori elettrici; 
                  3) quadricicli leggeri la  cui  massa  a  vuoto  e'
          inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
          delle batterie per i veicoli elettrici,  la  cui  velocita'
          massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45  km/h  e
          la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a  50  cm³
          per i motori ad accensione  comandata;  o  la  cui  potenza
          massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW  per  gli  altri
          motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
                b) A1: 
                  1) motocicli di cilindrata massima di 125  cm³,  di
          potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
          superiore a 0,1 kW/kg; 
                  2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; 
                  c) A2: motocicli di potenza non superiore a  35  kW
          con un rapporto potenza/peso non superiore a  0,2  kW/kg  e
          che non siano derivati da una versione che  sviluppa  oltre
          il doppio della potenza massima; 
                d) A: 
                  1) motocicli, ossia  veicoli  a  due  ruote,  senza
          carrozzetta (categoria L3e) o  con  carrozzetta  (categoria
          L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
          se a combustione interna e/o aventi una  velocita'  massima
          per costruzione superiore a 45 km/h; 
                  2) tricicli di potenza superiore  a  15  kW,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 115,  comma  1,  lettera
          e), numero 1); 
                e) B1: quadricicli diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore  o
          pari a 400  kg  (categoria  L7e)  (550  kg  per  i  veicoli
          destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa  delle
          batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza  massima
          netta del motore e'  inferiore  o  uguale  a  15  kW.  Tali
          veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
          prescrizioni  tecniche  applicabili   ai   tricicli   della
          categoria  L5e  salvo  altrimenti  disposto  da  specifiche
          disposizioni comunitarie; 
                f) B: autoveicoli la cui  massa  massima  autorizzata
          non  supera  3500  kg  e  progettati  e  costruiti  per  il
          trasporto di non piu' di otto persone oltre al  conducente;
          ai veicoli di questa categoria puo'  essere  agganciato  un
          rimorchio  avente  una  massa   massima   autorizzata   non
          superiore a 750 kg. Agli autoveicoli  di  questa  categoria
          puo' essere agganciato un rimorchio la  cui  massa  massima
          autorizzata  superi  750  kg,  purche'  la  massa   massima
          autorizzata  di  tale  combinazione  non  superi  4250  kg.
          Qualora  tale  combinazione  superi  3500  chilogrammi,  e'
          richiesto il  superamento  di  una  prova  di  capacita'  e
          comportamento  su  veicolo  specifico.  In  caso  di  esito
          positivo, e' rilasciata una patente di guida  che,  con  un
          apposito codice comunitario, indica che  il  titolare  puo'
          condurre tali complessi di veicoli; 
                g) BE: complessi di veicoli composti di  una  motrice
          della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi
          ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore
          a 3500 kg; 
                h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle  categorie
          D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
          kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti  per
          il trasporto di non  piu'  di  otto  passeggeri,  oltre  al
          conducente;  agli  autoveicoli  di  questa  categoria  puo'
          essere  agganciato  un  rimorchio  la  cui  massa   massima
          autorizzata non sia superiore a 750 kg; 
                i) C1E: 
                  1) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice
          rientrante nella categoria C1 e di un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore
          a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
          superi 12000 kg; 
                  2) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice
          rientrante nella categoria B e di  un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a  3500
          kg, sempre che  la  massa  autorizzata  del  complesso  non
          superi 12000 kg. 
                l) C: autoveicoli diversi da quelli  delle  categorie
          D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
          kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di
          otto passeggeri, oltre al conducente; agli  autoveicoli  di
          questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui
          massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
                m) CE: complessi di veicoli composti di  una  motrice
          rientrante nella categoria C e di  un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa massima autorizzata  superi  750
          kg; 
                n) D1: autoveicoli  progettati  e  costruiti  per  il
          trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e
          aventi una lunghezza massima di 8 metri;  agli  autoveicoli
          di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio  la
          cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
                o) D1E: complessi di veicoli composti da una  motrice
          rientrante nella categoria D1 e  da  un  rimorchio  la  cui
          massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg; 
              p)  D:  autoveicoli  progettati  e  costruiti  per   il
          trasporto di piu' di otto persone oltre  al  conducente;  a
          tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui
          massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
                q) DE: complessi di veicoli composti da  una  motrice
          rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
          massima autorizzata supera 750 kg. 
              4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
          piu' minorazioni, possono conseguire  la  patente  speciale
          delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D,  anche
          se alla guida di veicoli  trainanti  un  rimorchio  la  cui
          massa massima autorizzata non superi 750  kg.  Le  suddette
          patenti possono essere limitate alla guida  di  veicoli  di
          particolari tipi  e  caratteristiche,  e  possono  indicare
          determinate  prescrizioni  in  relazione  all'esito   degli
          accertamenti di cui all'art. 119, comma 4.  Le  limitazioni
          devono essere riportate sulla patente utilizzando i  codici
          comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti
          dal Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  e  i
          sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente  B
          speciale e' vietata la guida di autoambulanze. 
              5. La patente di guida conseguita sostenendo  la  prova
          pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico
          consente di condurre solo veicoli muniti di  tale  tipo  di
          cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si  intende
          un veicolo nel  quale  non  e'  presente  il  pedale  della
          frizione  o  la  leva  manuale  per  la  frizione,  per  le
          categorie A, A2 o A1. 
              6. La validita' della patente puo'  essere  estesa  dal
          competente ufficio del Dipartimento  per  i  trasporti,  la
          navigazione ed i sistemi informativi e  statistici,  previo
          accertamento dei requisiti fisici e psichici  ed  esame,  a
          categorie di patente diversa da quella posseduta. 
              7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida
          rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio economico europeo. 
              8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente  per
          trasporto di persone, di cui all'art. 85, comma 2,  lettere
          a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con
          conducente, di cui all'art. 86, i conducenti, di  eta'  non
          inferiore a ventuno  anni,  conseguono  un  certificato  di
          abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida  del
          veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente
          di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per
          la  guida  del  veicolo  adibito  ai  predetti  servizi  e'
          richiesta la patente di guida di categoria B1 o B. 
              9. I certificati di abilitazione professionale  di  cui
          al comma 8  sono  rilasciati  dal  competente  ufficio  del
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici, sulla base dei  requisiti,  delle
          modalita'  e  dei  programmi   di   esame   stabiliti   nel
          regolamento. Ai fini del conseguimento del  certificato  di
          abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che  il
          conducente abbia la patente di categoria A1,  A2  o  A;  ai
          fini del  conseguimento  del  certificato  di  abilitazione
          professionale di tipo KB e' necessario  che  il  conducente
          abbia almeno la patente di categoria B1. 
              10.  I  mutilati  ed  i  minorati  fisici,  qualora  in
          possesso almeno delle  patenti  speciali  corrispondenti  a
          quelle  richieste  dal  comma  9,  possono   conseguire   i
          certificati di abilitazione professionale di tipo KA e  KB,
          previa  verifica  della  sussistenza   dei   requisiti   di
          idoneita' fisica e  psichica  da  parte  della  commissione
          medica locale, di cui all'art. 119,  comma  4,  sulla  base
          delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico,
          ai sensi dell'art. 119, comma 10. 
              11. Quando richiesto  dalle  disposizioni  comunitarie,
          come  recepite  nell'ordinamento  interno,   i   conducenti
          titolari di patente di guida di categoria  C1  o  C,  anche
          speciale,  ovvero  C1E  o  CE,  conseguono  la   carta   di
          qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i
          conducenti titolari di patente di guida  di  categoria  D1,
          D1E, D e DE  conseguono  la  carta  di  qualificazione  del
          conducente per il trasporto  di  persone.  Quest'ultima  e'
          sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari. 
              12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali  cui
          l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli  adibiti  a
          determinati trasporti professionali, i titolari di  patente
          di guida valida per la prescritta categoria devono  inoltre
          conseguire  il  relativo   certificato   di   abilitazione,
          idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
          dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
          navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici.  Tali
          certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e  ai
          minorati fisici. 
              13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
          ad  un  altro  comune  o  il  cambiamento   di   abitazione
          nell'ambito  dello  stesso  comune,  viene  effettuata  dal
          competente  ufficio  centrale  del   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  e  i  sistemi  informativi   e
          statistici che aggiorna  il  dato  nell'anagrafe  nazionale
          degli  abilitati  alla  guida.  A  tale  fine,   i   comuni
          trasmettono al suddetto ufficio, per via  telematica  o  su
          supporto magnetico secondo i  tracciati  record  prescritti
          dal Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  e  i
          sistemi informativi  e  statistici,  notizia  dell'avvenuto
          trasferimento  di  residenza,  nel  termine  di   un   mese
          decorrente dalla data  di  registrazione  della  variazione
          anagrafica. 
              14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di  un
          veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non
          abbia conseguito la  corrispondente  patente  di  guida,  o
          altra abilitazione prevista ai commi 8, 10,  11  e  12,  se
          prescritta, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro. 
              15. Chiunque conduce veicoli senza aver  conseguito  la
          corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda  da
          2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si  applica  ai
          conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
          rinnovata per mancanza dei  requisiti  fisici  e  psichici.
          Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la
          pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui
          al  presente  comma   e'   competente   il   tribunale   in
          composizione monocratica. 
              15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1
          che guida veicoli per i quali e' richiesta  la  patente  di
          categoria A2, il titolare di patente di guida di  categoria
          A1 o A2 che guida veicoli  per  i  quali  e'  richiesta  la
          patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida
          di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i  quali  e'
          richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da  euro  1.000  a  euro  4.000.  Si  applica  la
          sanzione accessoria  della  sospensione  della  patente  di
          guida posseduta da quattro a otto mesi,  secondo  le  norme
          del capo I, sezione II del titolo VI. 
              16.  Fermo  restando  quando  previsto  da   specifiche
          disposizioni, chiunque guida veicoli essendo  munito  della
          patente di guida ma non di altra  abilitazione  di  cui  ai
          commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  400
          euro a 1.600 euro. 
              17. Alle violazioni di cui  al  comma  15  consegue  la
          sanzione accessoria del fermo  amministrativo  del  veicolo
          per un periodo di tre mesi, o in  caso  di  recidiva  delle
          violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa  del  veicolo.  Quando  non   e'   possibile
          disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
          si applica la sanzione accessoria della  sospensione  della
          patente di guida eventualmente posseduta per un periodo  da
          tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II,
          sezione II, del titolo VI. 
              18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16
          importano la sanzione accessoria del  fermo  amministrativo
          del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del  capo
          I, sezione II, del titolo VI.».