Art. 3 
 
 
          Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 
                        18 aprile 2011, n. 59 
 
  1. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile  2011,
n. 59, e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 11 
 
 
        (Modifiche all'articolo 124 del codice della strada) 
 
  1. L'articolo  124  del  codice  della  strada  e'  sostituito  dal
seguente: "Art. 124 [Testo applicabile dal  19  gennaio  2013]  Guida
delle macchine agricole e delle macchine operatrici 
  1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con  conducente  a
terra, nonche' macchine operatrici,  escluse  quelle  a  vapore,  che
circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di  cui
all'articolo 116, comma 3, e precisamente: 
    a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei
loro complessi che  non  superino  i  limiti  di  sagoma  e  di  peso
stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la  velocita'
di 40 km/h; 
    b) della categoria B,  per  la  guida  delle  macchine  agricole,
diverse da quelle di cui alla  lettera  a),  nonche'  delle  macchine
operatrici; 
    c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
sono stabiliti i tipi e le caratteristiche  dei  veicoli  di  cui  al
comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono  essere
guidati da mutilati e minorati  fisici  con  patenti  speciali  delle
categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b)  ed
f). 
  3. Qualora non sia necessario prescrivere  adattamenti,  lo  stesso
decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche  dei
veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati  da  mutilati  e
minorati fisici. 
  4. Chiunque guida macchine agricole  o  macchine  operatrici  senza
essere munito della patente e' punito  ai  sensi  dell'articolo  116,
commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione  di
cui all'articolo 116, comma 14.". 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  citato  nelle
          premesse, come sostituito dal presente decreto: 
              «Art.11  (Modifiche  all'art.  124  del  codice   della
          strada). -  1.  L'art.  124  del  codice  della  strada  e'
          sostituito dal seguente: 
                "Art. 124 (Guida  delle  macchine  agricole  e  delle
          macchine operatrici). - 1. Per guidare  macchine  agricole,
          escluse quelle con conducente  a  terra,  nonche'  macchine
          operatrici, escluse  quelle  a  vapore,  che  circolano  su
          strada, occorre avere ottenuto una  delle  patenti  di  cui
          all'art. 116, comma 3, e precisamente: 
                  a) della categoria A1, per la guida delle  macchine
          agricole o dei loro complessi che non superino i limiti  di
          sagoma e di peso stabiliti dall'art. 53, comma 4, e che non
          superino la velocita' di 40 km/h; 
                  b) della categoria B, per la guida  delle  macchine
          agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche'
          delle macchine operatrici; 
                  c) della categoria C1, per le  macchine  operatrici
          eccezionali. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti sono stabiliti i tipi e  le  caratteristiche  dei
          veicoli  di  cui  al  comma  1,  lettere  a)  e   b)   che,
          eventualmente adattati, possono essere guidati da  mutilati
          e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e
          B, previste dall'art. 116, comma 3, lettere b) ed f). 
              3. Qualora non sia necessario prescrivere  adattamenti,
          lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e  le
          caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1  che  possono
          essere guidati da mutilati e minorati fisici. 
              4.  Chiunque  guida  macchine   agricole   o   macchine
          operatrici senza essere munito della patente e'  punito  ai
          sensi dell'art. 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento
          si applica la  disposizione  di  cui  all'art.  116,  comma
          14.".».