Art. 3 Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 1. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Modifiche all'articolo 124 del codice della strada) 1. L'articolo 124 del codice della strada e' sostituito dal seguente: "Art. 124 [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici 1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente: a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40 km/h; b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche' delle macchine operatrici; c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) ed f). 3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. 4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 14.".
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come sostituito dal presente decreto: «Art.11 (Modifiche all'art. 124 del codice della strada). - 1. L'art. 124 del codice della strada e' sostituito dal seguente: "Art. 124 (Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici). - 1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente: a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'art. 53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40 km/h; b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche' delle macchine operatrici; c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'art. 116, comma 3, lettere b) ed f). 3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. 4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'art. 116, comma 14.".».