Art. 4 
 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.
                                 59 
 
  1. All'articolo 12, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2011, n. 59, nel capoverso  "Art.  125  (Gradualita'  ed  equivalenze
delle patenti di guida) sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  3,  le  parole:  "comunitario  o  nazionale"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "unionale  o   nazionale   relativo   a
"MODIFICHE DEL VEICOLO""; 
    b) dopo il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  "3-bis.  Fermo
restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente  di
guida recante un codice unionale o nazionale relativo  a  "CONDUCENTE
(motivi medici)" conduce un veicolo o circola in  condizioni  diverse
da quelle indicate dai predetti codici, e' soggetto alla sanzione  di
cui all'articolo 173, comma 3.". 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  12,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  citato  nelle
          premesse, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 12  (Modifiche  all'art.  125  del  codice  della
          strada, in materia di validita' della patente di guida).  -
          1. L'art. 125 del Codice della  strada  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                "Art. 125 (Gradualita' ed equivalenze  delle  patenti
          di guida). - 1. Il  rilascio  della  patente  di  guida  e'
          subordinato alle seguenti condizioni: 
                  a) la patente per le categorie C1, C, D1 o  D  puo'
          essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso
          di patente di categoria B; 
                  b) la patente per le categorie BE, C1E, CE,  D1E  e
          DE puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti gia'  in
          possesso di patente rispettivamente delle categorie B,  C1,
          C, D1 o D. 
              2. La validita' della patente di guida e' fissata  come
          segue: 
                a) la patente rilasciata per le  categorie  C1E,  CE,
          D1E, o DE e'  valida  per  i  complessi  di  veicoli  della
          categoria BE; 
                b) la patente  rilasciata  per  la  categoria  CE  e'
          valida per la categoria DE, purche'  il  relativo  titolare
          sia gia' in possesso di patente per la categoria D; 
                c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE  e'
          valida per i complessi di veicoli,  rispettivamente,  delle
          categoria C1E e D1E; 
                d) la patente rilasciata per una qualsiasi  categoria
          e' valida per i veicoli della categoria AM; 
                e) la patente  rilasciata  per  la  categoria  A2  e'
          valida anche per la categoria A1; 
                f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D
          e' valida, rispettivamente, per le categorie A1 e  A2,  B1,
          C1 o D1; 
                g) la patente speciale di guida delle  categorie  AM,
          A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D  rilasciata  a  mutilati  o
          minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli
          aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa; 
                h) la patente di guida della categoria B  e'  valida,
          sul  territorio  nazionale,  per  condurre  i  tricicli  di
          potenza superiore a 15 kW, purche' il titolare abbia almeno
          21 anni, nonche' i veicoli della categoria A1. 
              3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma   4,
          chiunque,  munito  di   patente   di   guida   recante   un
          codiceunionale  o  nazionale  relativo  a  "MODIFICHE   DEL
          VEICOLO",  conduce  un  veicolo  o  circola  in  condizioni
          diverse da quelle indicate dai predetti codici, e' soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          155 euro a 624 euro. 
              3-bis. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  4,
          chiunque, munito di patente  di  guida  recante  un  codice
          unionale  o  nazionale  relativo  a   "CONDUCENTE   (motivi
          medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse
          da quelli indicate dai predetti codici,  e'  soggetto  alla
          sanzione di cui all'art. 173, comma 3. 
              4. Chiunque,  munito  di  patente  speciale,  guida  un
          veicolo diverso da quello indicato e specialmente  adattato
          in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con
          caratteristiche diverse da quella  indicate  nella  patente
          posseduta, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro. 
              5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4  consegue  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente da uno a sei mesi, secondo le  norme  del  capo  I,
          sezione II, del titolo VI.". 
              2. Previa consultazione della  Commissione  europea  ai
          fini dell'autorizzazione, con decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  da  adottare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sul territorio nazionale puo' essere autorizzata la guida: 
                a) di autoveicoli  della  categoria  D1,  aventi  una
          massa  massima  autorizzata  di   3500   kg,   escluse   le
          attrezzature  specializzate  destinate  al   trasporto   di
          passeggeri disabili,  da  parte  di  persone  di  eta'  non
          inferiore a 21 anni ed in possesso da almeno  due  anni  di
          patente  di  guida  della  categoria  B,  sempreche'   tali
          autoveicoli  siano   utilizzati   per   fini   sociali   da
          organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari
          non retribuiti; 
                b) di autoveicoli con una massa  massima  autorizzata
          superiore a 3500  kg  da  parte  di  persone  di  eta'  non
          inferiore a ventuno anni ed in possesso da almeno due  anni
          di una patente di guida della categoria B, sempreche'  tali
          veicoli   siano   essenzialmente   destinati   ad    essere
          utilizzati, da fermi,  per  fini  didattici  o  ricreativi,
          siano utilizzati per fini  sociali  da  organizzazioni  non
          commerciali, siano stati modificati in modo  da  non  poter
          essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone  o
          per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle
          assolutamente  necessarie  all'uso  che   e'   stato   loro
          assegnato. 
              3.  Nel  caso  di  violazione  delle  disposizioni  del
          decreto di cui al comma 2, ove adottato,  si  applicano  le
          sanzioni di cui all'art. 116, commi 15 e 17.».