Art. 6 
 
 
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.
                                 59 
 
  1. All'articolo 14, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2011, n. 59, le parole: "e' inserito  il  seguente"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sono  inseriti  i  seguenti"  e  dopo  il  capoverso
1-quinquies e' inserito il seguente: "1-sexies. Puo' essere  disposta
la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui
siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309.
Il  prefetto  dispone  la  revisione  con  il  provvedimento  di  cui
all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309". 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  citato  nelle
          premesse, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 14 (Modifiche agli articoli 128 e 129 del  Codice
          della strada in materia di revisione e di sospensione della
          patente di guida). -  1.  All'art.  128  del  Codice  della
          strada, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti: 
              "1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche
          nel caso in cui i medici di  cui  all'art.  119,  comma  2,
          anche in sede  di  accertamenti  medico-legali  diversi  da
          quelli  di  cui  al   predetto   articolo,   accertino   la
          sussistenza, in  soggetti  gia'  titolari  di  patente,  di
          patologie incompatibili con l'idoneita' alla guida ai sensi
          della normativa vigente. 
              1-sexies.  Puo'  essere  disposta  la  revisione  della
          patente di guida nei confronti delle persone  a  cui  siano
          state applicate le misure amministrative di cui all'art. 75
          del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
          n.  309.  Il  prefetto  dispone   la   revisione   con   il
          provvedimento di cui all'art. 75, comma 4, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
              2. All'art. 129, comma 3, del Codice della  strada,  le
          parole da: "e  per  le  patenti  rilasciate  da  uno  Stato
          estero" fino a: "sul documento di guida" sono soppresse.».