Art. 8 
 
 
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.
                                 59 
 
  1. All'articolo 17, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2011, n. 59, nel capoverso "Art. 136-bis (Disposizioni in materia  di
patenti di guida ed altre abilitazioni  professionali  rilasciate  da
Stati dell'Unione europea o  dello  Spazio  economico  europeo)",  al
comma 9, le parole: "dell'articolo 135,  comma  12,  quinto  periodo"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 135, comma  13,  terzo
periodo". 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  citato  nelle
          premesse, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 17 (Introduzione degli articoli 136-bis e 136-ter
          in  materia  di  patenti  di  guida   e   di   abilitazioni
          professionali rilasciate da  Stati  dell'Unione  europea  o
          dello Spazio economico europeo e di provvedimenti  inerenti
          il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari  di
          patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea  o
          dello Spazio economico europeo). - 1. Dopo l'art.  136  del
          Codice della strada sono inseriti i seguenti: 
                "Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti  di
          guida e di abilitazioni professionali rilasciate  da  Stati
          dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1.
          Le  patenti  di  guida  rilasciate   dagli   Stati   membri
          dell'Unione europea e dello Spazio economico  europeo  sono
          equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I
          conducenti muniti di patente di  guida  rilasciata  da  uno
          Stato  appartenente  all'Unione  europea  o   allo   Spazio
          economico europeo, sono tenuti all'osservanza di  tutte  le
          disposizioni e le  norme  di  comportamento  stabilite  nel
          presente codice;  ai  medesimi  si  applicano  le  sanzioni
          previste per i titolari di patente italiana. 
              2.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di
          validita', rilasciata da uno Stato  dell'Unione  europea  o
          dello  Spazio  economico  europeo,  che   abbia   acquisito
          residenza  in  Italia  ai  sensi  dell'art.  118-bis,  puo'
          richiedere il riconoscimento della medesima da parte  dello
          Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate  da  Stati
          dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico   europeo
          riconosciute  dall'autorita'  italiana,   si   applica   la
          disciplina dell'art. 126-bis. 
              3.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di
          validita', rilasciata da uno Stato  dell'Unione  europea  o
          dello  Spazio  economico  europeo,  che   abbia   acquisito
          residenza  in  Italia  ai  sensi  dell'art.  118-bis,  puo'
          richiedere  la  conversione  della  patente  posseduta   in
          patente di guida italiana, valida per le  stesse  categorie
          alle  quali  e'  abilitato,  senza  sostenere  l'esame   di
          idoneita'   di   cui   all'art.   121.   L'ufficio    della
          motorizzazione provvede a tale fine a verificare per  quale
          categoria la patente posseduta sia effettivamente in  corso
          di  validita'.  La  patente  convertita   e'   ritirata   e
          restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione  che
          ha provveduto alla conversione, all'autorita'  dello  Stato
          che l'ha rilasciata, precisandone  i  motivi.  Le  medesime
          disposizioni   si    applicano    per    le    abilitazioni
          professionali,  senza   peraltro   provvedere   al   ritiro
          dell'eventuale  documento  abilitativo  a  se'  stante.  Il
          titolare di patente di guida,  senza  limiti  di  validita'
          amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione  della
          residenza normale, deve procedere  alla  conversione  della
          patente posseduta. 
              4. Nei confronti  dei  titolari  di  patente  di  guida
          rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello  Spazio
          economico  europeo,  che  abbiano  acquisito  residenza  in
          Italia  ai  sensi  dell'art.  118-bis   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 128.  A  tale  fine  e'  fatto
          obbligo al titolare di procedere al riconoscimento  o  alla
          conversione della patente  posseduta  prima  di  sottoporsi
          alla revisione. 
              5. Le disposizioni di  cui  ai  commi  2  e  3  non  si
          applicano quando la patente di guida della quale si  chiede
          il riconoscimento o la conversione e'  sospesa  o  revocata
          dallo Stato che la ha rilasciata. 
              6.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di
          validita', rilasciata da uno Stato  dell'Unione  europea  o
          dello  Spazio  economico  europeo,  che   abbia   acquisito
          residenza  in  Italia  ai  sensi  dell'art.  118-bis,  puo'
          ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio  di
          un duplicato della patente posseduta,  qualora  questa  sia
          stata smarrita o sottratta. L'ufficio della  motorizzazione
          procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni
          in  proprio  possesso  o,  se  del  caso,  in   base   alle
          informazioni acquisite presso le autorita' competenti dello
          Stato che ha rilasciato la patente originaria. 
              7. Il titolare di patente di guida  rilasciata  da  uno
          Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo
          che  guidi  veicoli  senza   la   prescritta   abilitazione
          professionale, e' soggetto alle sanzioni  di  cui  all'art.
          116, commi 16 e 18. 
              8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione
          professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione  europea
          o dello Spazio economico europeo, residente  in  Italia  ai
          sensi  dell'art.  118-bis,  che  circola  con  i   predetti
          documenti scaduti di validita', e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria di cui all'art.  126,  comma  11.
          Alla  violazione  consegue   la   sanzione   amministrativa
          accessoria del ritiro del documento scaduto  di  validita',
          secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.  Le
          medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi  di  violazione
          delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo. 
              9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione
          professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione  europea
          o dello Spazio economico europeo, non residente  in  Italia
          ai sensi dell'art. 118-bis,  che  circola  con  i  predetti
          documenti scaduti di validita', e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11. Si
          applicano le disposizioni dell'art. 135,  comma  13,  terzo
          periodo. 
              Art.  136-ter  (Provvedimenti  inerenti  il  diritto  a
          guidare adottati nei confronti di titolari  di  patente  di
          guida rilasciata  da  Stati  dell'Unione  europea  o  dello
          Spazio economico europeo). -  1.  Qualora  il  titolare  di
          patente di  guida,  rilasciata  da  uno  Stato  dell'Unione
          europea o dello  Spazio  economico  europeo,  commetta  una
          violazione dalla  quale,  ai  sensi  del  presente  codice,
          derivi  la   sanzione   amministrativa   accessoria   della
          sospensione  della  patente  di  guida,  si  applicano   le
          disposizioni dell'art. 135, comma 5. 
              2. Qualora il titolare di patente di guida,  rilasciata
          da uno Stato dell'Unione europea o dello  Spazio  economico
          europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi  del
          presente  codice,   derivi   la   sanzione   amministrativa
          accessoria  della  revoca  della  patente  di   guida,   si
          applicano le disposizioni dell'art. 135, comma 6. 
              3. Qualora un  conducente  circoli  in  violazione  del
          provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si  procede  ai
          sensi  del  comma  2.  Qualora  il  conducente  circoli  in
          violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma  2,
          si applicano le sanzioni dell'art. 116, commi 15 e 17.".».