Art. 9 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) al comma 5, le parole: "certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di abilitazione o di formazione professionale;".
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 18 (Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida e di possesso dei documenti di circolazione e di guida). - 1. All'art. 173, comma 1, del Codice della strada, le parole: "o di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori" sono soppresse e le parole: "o del certificato stessi" sono sostituite dalla seguente: "stessa". 2. All'art. 180, del Codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la carta di circolazione, il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;"; b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 115, comma 2"; b-bis) al comma 5, le parole: "certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di abilitazione o di formazione professionale; c) il comma 6 e' abrogato.».