Art. 9 
 
 
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.
                                 59 
 
  1. All'articolo 18, comma 2,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2011, n. 59, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  "b-bis)  al
comma 5, le parole: "certificato di abilitazione professionale"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "certificato  di  abilitazione   o   di
formazione professionale;". 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  18,  comma  2,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  citato  nelle
          premesse, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 18 (Modifiche agli articoli 173 e 180 del  Codice
          della strada, in materia di uso di lenti o  di  determinati
          apparecchi durante la guida e di possesso dei documenti  di
          circolazione e di guida). - 1. All'art. 173, comma  1,  del
          Codice della  strada,  le  parole:  "o  di  certificato  di
          idoneita' alla guida dei ciclomotori" sono soppresse  e  le
          parole: "o del certificato stessi"  sono  sostituite  dalla
          seguente: "stessa". 
              2.  All'art.  180,  del  Codice  della   strada,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
          seguente: "a) la carta di circolazione, il  certificato  di
          idoneita' tecnica alla circolazione  o  il  certificato  di
          circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;"; 
                b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine,  le
          seguenti parole: ",  nonche'  lo  specifico  attestato  sui
          requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano  le  ipotesi
          di cui all'art. 115, comma 2"; 
                b-bis)  al  comma  5,  le  parole:  "certificato   di
          abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti:
          "certificato di abilitazione o di formazione professionale; 
                c) il comma 6 e' abrogato.».