Art. 2 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di
trasparenza  concernenti   l'organizzazione   e   l'attivita'   delle
pubbliche amministrazioni e le modalita' per la sua realizzazione. 
  2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione  si  intende  la
pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole  tecniche
di  cui  all'allegato  A,  nei  siti  istituzionali  delle  pubbliche
amministrazioni  dei  documenti,  delle  informazioni  e   dei   dati
concernenti   l'organizzazione   e   l'attivita'   delle    pubbliche
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque  di  accedere
ai siti  direttamente  ed  immediatamente,  senza  autenticazione  ed
identificazione.