Art. 9 
 
 
            Accesso alle informazioni pubblicate nei siti 
 
  1.  Ai  fini  della   piena   accessibilita'   delle   informazioni
pubblicate, nella home  page  dei  siti  istituzionali  e'  collocata
un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al  cui
interno  sono  contenuti  i  dati,  le  informazioni  e  i  documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le  amministrazioni  non
possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte  ad  impedire
ai motori di  ricerca  web  di  indicizzare  ed  effettuare  ricerche
all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». 
  2.  Alla  scadenza  del   termine   di   durata   dell'obbligo   di
pubblicazione di  cui  all'articolo  8,  comma  3,  i  documenti,  le
informazioni e i dati sono comunque conservati  e  resi  disponibili,
con le modalita' di  cui  all'articolo  6,  all'interno  di  distinte
sezioni del sito  di  archivio,  collocate  e  debitamente  segnalate
nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I  documenti
possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche
prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.