Art. 2 
 
    Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome 
 
  1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte  ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed  esigibili  alla  data  del  31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura
o richiesta equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto  termine,
diversi da quelli finanziari e sanitari di cui  all'articolo  3,  ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati  alla  data
del 31 dicembre 2012, a causa di carenza  di  liquidita',  in  deroga
all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,  n.  281,
con  certificazione  congiunta  del  Presidente  e  del  responsabile
finanziario, chiedono al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione  di  somme  da  destinare  ai
predetti  pagamenti,  a  valere  sulle  risorse  della  "Sezione  per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle  province  autonome  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili  diversi  da  quelli
finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10. 
  2. Le somme di cui al comma 1 da  concedere,  proporzionalmente,  a
ciascuna  regione  sono   stabilite   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio  2013  e
il  15  febbraio  2014.  Entro  il  10  maggio  2013,  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita'  di  riparto,
diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. 
  3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui
al presente articolo, si provvede, a seguito: 
    a) della predisposizione, da parte regionale,  di  misure,  anche
legislative, idonee e  congrue  di  copertura  annuale  del  rimborso
dell'anticipazione di liquidita', maggiorata degli interessi; 
    b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, alla data del  31  dicembre  2012,  ovvero  dei
debiti per i quali sia stata emessa fattura o  richiesta  equivalente
di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi  i  pagamenti  in
favore degli enti  locali,  comprensivi  di  interessi  nella  misura
prevista dai contratti, dagli  accordi  di  fornitura,  ovvero  dagli
accordi transattivi, intervenuti fra le parti,  ovvero,  in  mancanza
dei predetti accordi, dalla legislazione vigente; 
    c) della sottoscrizione di apposito contratto  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la  regione
interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e  di
restituzione delle somme, comprensive di interessi e  in  un  periodo
non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non
adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle  medesime
somme da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sia
l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a  carico
della Regione e' pari al rendimento di mercato del  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. 
  4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c),
provvede  un  apposito   tavolo   istituito   presso   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello  Stato
o da un suo delegato, e composto: 
    a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri o suo delegato; 
    b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero  dell'economia
e delle finanze o suo delegato; 
    c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo
delegato; 
    d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome o suo delegato. 
  5. All'atto  dell'erogazione,  le  regioni  interessate  provvedono
all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di  pagamento:
dell'avvenuto   pagamento   e   dell'effettuazione   delle   relative
registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al
Tavolo di  cui  al  comma  precedente,  rilasciata  dal  responsabile
finanziario della Regione. 
  6. Il pagamento dei  debiti  oggetto  del  presente  articolo  deve
riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei
confronti degli enti  locali,  purche'  a  fronte  di  corrispondenti
residui attivi degli enti locali stessi  ovvero,  ove  inferiori,  la
loro  totalita'.  Tali  risorse  devono,  ove  nulla   osti,   essere
utilizzate dagli enti locali prioritariamente  per  il  pagamento  di
debiti certi, liquidi ed  esigibili  maturati  al  31  dicembre  2012
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine. 
  7.  L'ultimo  periodo  della   lettera   n-bis),   del   comma   4,
dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e'  sostituito
dal seguente: "L'esclusione opera nei  limiti  complessivi  di  1.000
milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per  l'anno
2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.". 
  8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si  provvede
con gli stessi criteri e modalita' dettati dall'articolo 3, comma  2,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico -
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei
dati  acquisiti  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -  ai  sensi  del
comma 460, dell'articolo 1, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,
effettua entro il 15 settembre il  monitoraggio  sull'utilizzo,  alla
data del 30 giugno, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione
e  provincia  autonoma,   rispettivamente,   in   base   al   decreto
ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al
comma 8 del presente articolo. All'esito del  predetto  monitoraggio,
il Dipartimento per lo sviluppo  e  la  coesione  economica,  qualora
sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province
autonome riferite al primo semestre, riscontri  per  alcune  di  esse
un'insufficienza e  per  altre  un'eccedenza  del  plafond  di  spesa
assegnato,  dispone  con  decreto   direttoriale,   per   l'anno   di
riferimento, la  rimodulazione  del  quadro  di  riparto  del  limite
complessivo  al  fine  di  assegnare  un  maggiore  o  minore  spazio
finanziario  alle  regioni  e  province  autonome  commisurato   alla
effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre di  riferimento.
Il  decreto  direttoriale   di   cui   al   periodo   precedente   e'
tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.