Art. 2 
 
(Interventi straordinari per favorire l'occupazione,  in  particolare
                             giovanile) 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure di
carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31  dicembre
2015, volte a fronteggiare  la  grave  situazione  occupazionale  che
coinvolge in particolare i soggetti giovani. 
  2. In considerazione della situazione occupazionale  richiamata  al
comma 1,  che  richiede  l'adozione  di  misure  volte  a  restituire
all'apprendistato il ruolo di modalita' tipica di entrata dei giovani
nel mercato del lavoro, entro il  30  settembre  2013  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a  disciplinare
il contratto di  apprendistato  professionalizzante  o  contratto  di
mestiere per assunzioni effettuate entro il 31  dicembre  2015  dalle
microimprese, piccole e medie imprese  di  cui  alla  raccomandazione
della Commissione del 6 maggio 2003, anche in vista di una disciplina
maggiormente uniforme sull'intero territorio  nazionale  dell'offerta
formativa pubblica di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  14
settembre 2011, n. 167. Nell'ambito  delle  linee  guida  di  cui  al
precedente  periodo,  possono  in  particolare  essere  adottate   le
seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167: 
  a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera  a)  e'  obbligatorio  esclusivamente   in   relazione   alla
formazione per l'acquisizione delle competenze  tecnico-professionali
e specialistiche; 
  b)  la   registrazione   della   formazione   e   della   qualifica
professionale  a  fini  contrattuali   eventualmente   acquisita   e'
effettuata in un documento avente i contenuti minimi del  modello  di
libretto formativo del cittadino di cui al decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  del  10  ottobre  2005,  recante
"Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino"; 
  c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene  nel
rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha  la  propria
sede legale. 
  3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione delle linee  guida
di cui al comma 2, in relazione  alle  assunzioni  con  contratto  di
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate
dall'entrata in vigore del presente  decreto  al  31  dicembre  2015,
trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b)
e c) del medesimo comma 2. Resta comunque salva  la  possibilita'  di
una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee
guida ovvero in seguito all'adozione di  disposizioni  di  specie  da
parte delle singole regioni. 
  4. Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi  e  di
orientamento nelle Regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano
dove non e' stata adottata la relativa disciplina, e' ammesso secondo
le disposizioni contenute nell'articolo  18  della  legge  24  giugno
1997, n. 196 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142  e
la durata massima dei tirocini prevista dall'articolo 7 del  predetto
decreto interministeriale e' prorogabile di un mese. 
  5. Il comma 4 trova applicazione anche per  i  tirocini  instaurati
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le quali,  in  attuazione
dei principi e criteri contenuti nell'accordo del 24 gennaio 2013 tra
Governo, Regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  recante
"Linee guida in materia di tirocini", provvedono alla  corresponsione
dei rimborsi spese  ivi  previsti.  A  tal  fine  le  amministrazioni
provvedono  mediante  riduzione  degli   stanziamenti   di   bilancio
destinati alle spese per incarichi e consulenze come  determinati  ai
sensi delle vigenti disposizioni in  materia  di  contenimento  della
spesa. 
  6. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 e'  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con
dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno  degli  anni  2013,
2014, 2015, volto a  consentire  alle  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennita' per  la
partecipazione  ai  tirocini  formativi  e  di  orientamento  di  cui
all'articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno  2012,  n.
92, per le ipotesi in cui il soggetto  ospitante  del  tirocinio  sia
un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento  autonomo  e  non
sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al  relativo  onere
attingendo ai fondi gia' destinati alle esigenze  formative  di  tale
amministrazione. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, sono adottate le modalita' attuative del comma 6. 
  8. Gli interventi straordinari di  cui  ai  commi  da  1  a  7  del
presente articolo costituiscono  oggetto  di  monitoraggio  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n.  92.  A  tal
fine, entro il 31  dicembre  2015,  si  provvede  ad  effettuare  una
specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo  periodo  del
medesimo articolo 1. 
  9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, le parole: "entro  due  anni  dalla  data  di  assunzione"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 maggio 2015". 
  10. Al fine di promuovere  l'alternanza  tra  studio  e  lavoro  e'
autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di
euro per l'anno 2014 da destinare  al  sostegno  delle  attivita'  di
tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti  ai  corsi  di
laurea nell'anno accademico 2013-2014. 
  11. Il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  della  ricerca,
con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le
modalita' per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui
al comma 10 tra le universita' statali che  attivano  tirocini  della
durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati. 
  12. Le universita' provvedono all'attribuzione agli studenti  delle
risorse assegnate ai sensi del comma 11 , sulla base  di  graduatorie
formate secondo i seguenti criteri di premialita': 
  a) regolarita' del percorso di studi; 
  b) votazione media degli esami; 
  c) condizioni economiche  dello  studente  individuate  sulla  base
dell'Indicatore della situazione economica  equivalente,  di  cui  al
decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   109,   e   successive
modificazioni. 
  13. Ciascuna universita' assegna le risorse agli studenti utilmente
collocati in graduatoria fino  all'esaurimento  delle  stesse,  dando
priorita' agli studenti che hanno concluso gli  esami  del  corso  di
laurea, nella misura massima di 200 euro  mensili  a  studente.  Tale
importo e'  assegnato  allo  studente  quale  cofinanziamento,  nella
misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro ente
pubblico ovvero soggetto privato in qualita' di soggetto ospitante. 
  14. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  decreto
da adottare entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge fissa i criteri e le  modalita'  per  definire
piani di intervento, di durata triennale,  per  la  realizzazione  di
tirocini formativi in orario extracurricolare presso  imprese,  altre
strutture produttive di beni e servizi  o  enti  pubblici,  destinati
agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di  secondo
grado, con priorita'  per  quelli  degli  istituti  tecnici  e  degli
istituti  professionali,  sulla  base  di  criteri  che  ne   premino
l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati  anche  i
criteri per l'attribuzione di crediti  formativi  agli  studenti  che
svolgono i suddetti tirocini. Dall'attuazione delle misure di cui  al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.