Art. 4 
 
(Misure  per  la  velocizzazione  delle  procedure  in   materia   di
riprogrammazione  dei  programmi  nazionali  cofinanziati  dai  Fondi
    strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione) 
 
  1. Al fine  di  rendere  disponibili  le  risorse  derivanti  dalla
riprogrammazione  dei  programmi  nazionali  cofinanziati  dai  Fondi
strutturali 2007/2013, di cui all'articolo 1, comma 12,  lettera  a),
all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, le Amministrazioni
titolari dei programmi operativi interessati, provvedono ad attivare,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
le necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla  base  della
vigente normativa comunitaria. 
  2. Al medesimo fine, per la parte riguardante le risorse  derivanti
dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Gruppo di Azione
Coesione di cui al decreto del Ministro per la coesione  territoriale
del 1° agosto 2012, ai sensi del punto 3 della delibera CIPE 3 agosto
2012, n. 96, provvede a determinare, anche sulla base degli esiti del
monitoraggio sull'attuazione delle  predette  misure,  le  occorrenti
rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione
Coesione. Dell'ammontare  della  rimodulazione  di  cui  al  presente
comma, si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere
sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020. 
  3. Al fine di assicurare  il  pieno  e  tempestivo  utilizzo  delle
risorse  allocate  sul  Piano  di  Azione  e   Coesione   secondo   i
cronoprogrammi  approvati,  il  predetto  Gruppo  di  Azione  procede
periodicamente, in partenariato con le  amministrazioni  interessate,
alla verifica dello stato di avanzamento  dei  singoli  interventi  e
alle conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione  Coesione  che  si
rendessero necessarie anche a seguito dell'attivita' di  monitoraggio
anche al fine di eventuali riprogrammazioni. 
  4. L'operativita' delle misure di cui di cui all'articolo 1,  comma
12, lettera a), all'articolo 3, commi 1 e  2,  del  presente  decreto
decorre  dalla  data  di  perfezionamento  dei  rispettivi  atti   di
riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.