Art. 4 
 
Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  delle  biblioteche  e
  degli archivi  e  per  la  promozione  della  recitazione  e  della
  lettura. 
  1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Non sono
considerate  pubbliche  l'esecuzione,  la   rappresentazione   o   la
recitazione   dell'opera   effettuate,   senza   scopo   di    lucro,
alternativamente: 
    a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della
scuola o dell'istituto di ricovero; 
    b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di  promozione
culturale e di valorizzazione delle opere stesse." 
  2.  Le  pubblicazioni  che  documentano  i  risultati  di  ricerche
finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento  con
fondi   pubblici,   indipendentemente   dal   formato   della   prima
pubblicazione e dalle modalita' della sua  distribuzione  o  messa  a
disposizione del pubblico, devono essere depositate,  non  oltre  sei
mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali  o  di
settore, predisposti in modo  tale  da  garantire  l'accesso  aperto,
libero e gratuito, dal luogo e nel  momento  scelti  individualmente,
l'interoperabilita' all'interno e all'esterno dell'Unione  Europea  e
la conservazione a lungo termine in formato elettronico.  I  soggetti
preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le
misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto  ai  risultati
della ricerca finanziata con fondi pubblici. 
  3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il
reperimento e l'uso dell'informazione  culturale  e  scientifica,  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  ed  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  adottano
strategie coordinate per la piena integrazione,  interoperabilita'  e
non duplicazione delle banche  dati  rispettivamente  gestite,  quali
quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della  ricerca,  il  deposito
legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica. 
  4. Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nella  presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente".