Art. 4. (Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato) 1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "e' ridotta al 19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "e' ridotta al 15 per cento". 2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.