Art. 4. 
 
(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a  canone
                             concordato) 
 
  1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, le parole "e' ridotta al  19  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "e' ridotta al 15 per cento". 
  2. Le disposizioni del  comma  1  hanno  effetto  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.