Art. 5. 
 
                 (Disposizioni in materia di TARES) 
 
  1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52
del decreto legislativo n.  446  del  1997,  da  adottarsi  entro  il
termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione  del  bilancio  di
previsione, puo' stabilire di applicare  la  componente  del  tributo
comunale sui rifiuti  e  sui  servizi  di  cui  all'articolo  14  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  diretta  alla  copertura  dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto  dei
seguenti criteri e nel rispetto del  principio  "chi  inquina  paga",
sancito dall'articolo  14  della  Direttiva  2008/98/CE  relativa  ai
rifiuti: 
  a) commisurazione  della  tariffa  sulla  base  delle  quantita'  e
qualita'  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti   per   unita'   di
superficie, in relazione agli usi e alla  tipologia  delle  attivita'
svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti; 
  b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o  piu'
coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
  c)  commisurazione  della  tariffa  tenendo  conto,  altresi',  dei
criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
  d) introduzione di ulteriori riduzioni  ed  esenzioni,  diverse  da
quelle  previste  dai  commi  da  15  a  18  dell'articolo   14   del
decreto-legge n. 201 del 2011. 
  2. E' abrogato il comma 19 dell'articolo 14  del  decreto-legge  n.
201 del 2011. 
  3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura  integrale  dei
costi  di  investimento  e  di  esercizio   relativi   al   servizio,
ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
  4. Il comune predispone e  invia  ai  contribuenti  il  modello  di
pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle  disposizioni
regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.