Art. 6. 
 
(Misure  di  sostegno  all'accesso  all'abitazione   e   al   settore
                            immobiliare) 
 
  1. All'articolo 5 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7-bis. Fermo restando
quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A.,  ai
sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire
alle banche italiane e alle succursali di banche  estere  comunitarie
ed extracomunitarie operanti in Italia  e  autorizzate  all'esercizio
dell'attivita' bancaria provvista attraverso finanziamenti, sotto  la
forma  tecnica  individuata  nella  convenzione  di  cui  al  periodo
seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su  immobili
residenziali    da    destinare     prioritariamente     all'acquisto
dell'abitazione principale e ad  interventi  di  ristrutturazione  ed
efficientamento energetico. A tal fine  le  predette  banche  possono
contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con  apposita
convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Associazione
Bancaria Italiana. Ai finanziamenti  di  cui  alla  presente  lettera
concessi dalla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.  alle  banche,  da
destinare in via esclusiva alle predette  finalita',  si  applica  il
regime fiscale di cui al comma 24." 
  b) dopo il comma 8-bis, e'  aggiunto  il  seguente:  "8-ter.  Fermo
restando quanto previsto dai commi precedenti, la  Cassa  depositi  e
prestiti  S.p.A.  puo'  acquistare  obbligazioni  bancarie  garantite
emesse a fronte di  portafogli  di  mutui  garantiti  da  ipoteca  su
immobili residenziali e/o titoli  emessi  ai  sensi  della  legge  30
aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni  di  cartolarizzazione
aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca  su
immobili residenziali." 
  2.  La  dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'  per  i  mutui  per
l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma  475  della
Legge n. 244 del 2007, e' incrementata di  20  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
  3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, come modificato  dall'articolo  2,  comma  39,  della  legge  23
dicembre 2008,  n.  191,  concernente  l'istituzione  del  Fondo  per
l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da  parte  delle
giovani coppie o  dei  nuclei  familiari  monogenitoriali  con  figli
minori, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "A  decorrere
dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e' altresi'  consentito  anche  ai
giovani di  eta'  inferiore  ai  trentacinque  anni  titolari  di  un
rapporto di lavoro atipico di  cui  all'articolo  1  della  legge  28
giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista  dal
decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La  dotazione
del Fondo e' incrementata di 30 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2014 e 2015.". 
  4. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni  in
locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431  "Disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo", e' assegnata una dotazione di  30  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
  5. E' istituito presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi  incolpevoli,  con
una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014
e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni  ad
alta tensione abitativa dove siano  gia'  stati  attivati  bandi  per
l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al  Fondo
di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del  decreto  legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni  dalla  legge  26
febbraio 2011, n. 10, le parole: "tre  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sei anni".