Art. 8. 
 
(Diferimento  del  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti
                               locali) 
 
  1.  Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di
previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del  Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  approvato  con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  gia'  prorogato  al  30
settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b),  punto
1),  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e'  ulteriormente
differito al 30 novembre 2013. 
  2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  13,
comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   le
deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni,
nonche' i regolamenti  dell'imposta  municipale  propria,  acquistano
efficacia  a  decorrere  dalla  data  di   pubblicazione   nel   sito
istituzionale di ciascun comune. 
  3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della  relazione
di inizio mandato degli enti locali, il  cui  mandato  consiliare  ha
avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e' differito al 30
novembre 2013, in deroga al termine di  cui  all'articolo  4-bis  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.