Art. 9. 
 
(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
                                118) 
 
  1.  Al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,   recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42", sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» e'  sostituita  dalla
seguente: «tre»; 
  b) all'articolo 38, comma 1, la parola: «2014» e' sostituita  dalla
seguente: «2015». 
  2.  Nel  corso  del  terzo  esercizio  di  sperimentazione  di  cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  come
modificato dal presente  articolo,  sono  applicate  le  disposizioni
previste dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente: 
  a)  al  principio  applicato  della  programmazione,   adottato   e
aggiornato secondo le modalita' previste dall'articolo  8,  comma  4,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre
2011; 
  b) alla sperimentazione di un bilancio  di  previsione  finanziario
riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto
del principio contabile dell'annualita', riunisce il bilancio annuale
ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti
in  sperimentazione  trasmettono  al  tesoriere  le  previsioni   del
bilancio  pluriennale  2013  -  2015  relative  all'esercizio   2014,
riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014; 
  c) all'istituzione del fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  in
contabilita' finanziaria,  in  sostituzione  del  fondo  svalutazione
crediti. 
  3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre
2011, recante "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro enti ed  organismi,  di  cui  all'articolo  36  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118",  l'articolo  12  e'  abrogato  a
decorrere dal 1 gennaio 2014. 
  4. Con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  la
sperimentazione puo'  essere  estesa  agli  enti  che,  entro  il  30
settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno
di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma  provvedono  al
riaccertamento straordinario dei residui con  riferimento  alla  data
del 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del  rendiconto
2013. 
  5.  Con  riferimento  all'esercizio   2013,   per   gli   enti   in
sperimentazione, la verifica del  limite  riguardante  la  spesa  del
personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge  27  dicembre
2006, n. 296 e sue successive modificazioni  puo'  essere  effettuata
con riferimento all'esercizio 2011. 
  6. All'articolo 31 della  legge  12  novembre  2011,  n.  183  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  "5. Per l'anno 2014, le disposizioni  dell'articolo  20,  commi  2,
2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sospese. 
  5-bis. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di  stabilita'
interno per gli enti in sperimentazione di cui  all'articolo  36  del
decreto   legislativo   23   giugno   2011,   n.   118   e'   ridotto
proporzionalmente di un valore compatibile con gli  spazi  finanziari
derivanti dall'applicazione del comma 5-ter e, comunque, non oltre un
saldo pari a zero. Tale riduzione non si  applica  agli  enti  locali
esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo  5  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. 
  5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto  derivanti  dal  comma  5-bis  si
provvede con le risorse finanziarie derivanti  dalle  percentuali  di
cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non  partecipano  alla
sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008,  n.  189,  e  successive  modificazioni.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."; 
  b) al comma 6, primo periodo, le parole "Le province ed  i  comuni"
sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2014, le  province  ed  i
comuni che non partecipano alla sperimentazione di  cui  all'articolo
36 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  applicano  le
percentuali di cui al comma 2, come  rideterminate  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze.  Per  i  restanti  anni,  le
province ed i comuni"; 
  c) al comma 6, le  parole  "di  cui  al  periodo  precedente"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai periodi precedenti". 
  7. Per gli enti locali in sperimentazione di  cui  all'articolo  36
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno  2014,  il
limite del 40  per  cento  di  cui  all'articolo  76,  comma  7,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, primo periodo e'  incrementato  al
50 per cento. 
  8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, dopo il terzo capoverso e' aggiunto il seguente: 
  "Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36  del
decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  per  l'anno  2014,  il
limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento  della
spesa sostenuta nel 2009.". 
  9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  dopo  il
comma 450, e' inserito il seguente: "450-bis. Le  regioni  a  statuto
ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui  all'articolo
36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  concorrono  agli
obiettivi  di   finanza   pubblica   avendo   esclusivo   riferimento
all'obiettivo in termini  di  competenza  eurocompatibile,  calcolato
sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi".