Art. 6 
 
             (Riduzione del costo dei libri scolastici) 
 
  1. Al fine di consentire la disponibilita' e la fruibilita' a costi
contenuti di testi, documenti e strumenti didattici  da  parte  degli
studenti, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.
297,  la  parola:  "sono"  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "possono
essere"; 
    b) al decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      1) all'articolo 15, comma 1, le  parole:  "nell'adozione"  sono
sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale adozione"; 
      2) all'articolo 15, comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "I testi consigliati possono essere  indicati  dal  collegio
dei  docenti  solo  se   hanno   carattere   di   approfondimento   o
monografico."; 
      3) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di  delibere
del collegio dei docenti che determinino il superamento dei  predetti
tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.". 
  2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri  scolastici
e  consentire  alle  istituzioni  scolastiche  statali   di   dotarsi
tempestivamente di libri  per  l'uso  da  parte  degli  studenti,  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  assegna
direttamente  alle  medesime   istituzioni   scolastiche   la   somma
complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed  euro  5,3  milioni
nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri  di
testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da
concedere in comodato d'uso a studenti  delle  scuole  secondarie  di
primo e di secondo  grado,  individuati  sulla  base  dell'Indicatore
della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109.  Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  7  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  assegnate  le
risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri
per la concessione dei libri agli stessi. 
  3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non puo' essere escluso l'uso da
parte dei  singoli  studenti  di  libri  nelle  edizioni  precedenti,
purche' conformi alle Indicazioni nazionali.