Art. 9 
 
(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di  studio
                          o per formazione) 
 
  1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  "c) inferiore al periodo di frequenza,  anche  pluriennale,  di  un
corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva
la verifica annuale di profitto;". 
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si  provvede  all'adeguamento  del  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si  applica
a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in  vigore
delle predette norme regolamentari di adeguamento. 
  3. Dal presente articolo non  possono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.