Avvertenza: 
    - Il  testo  coordinato  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, comma  3,  del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati 
 
  1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da  attuare  con
la legge  di  stabilita'  per  l'anno  2015,  ((  nel  quale  saranno
prioritariamente  previsti   interventi   di   natura   fiscale   che
privilegino, con misure appropriate, il  carico  di  famiglia  e,  in
particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o  piu'  figli  a
carico, )) e mediante l'utilizzo della dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 50, comma  6,  al  fine  di  ridurre  nell'immediato  la
pressione fiscale e contributiva sul lavoro e  nella  prospettiva  di
una complessiva revisione del  prelievo  finalizzata  alla  riduzione
strutturale  del  cuneo  fiscale,  finanziata  con  una  riduzione  e
riqualificazione  strutturale  e  selettiva  della  spesa   pubblica,
all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e  l),  sia
di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del
comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione
del reddito, di importo pari: 
  1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a  24.000
euro; 
  2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro
ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la  parte  corrispondente
al rapporto tra l'importo  di  26.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e l'importo di 2.000 euro.». 
  2. Il credito di cui al comma precedente e' rapportato  al  periodo
di lavoro nell'anno. 
  3. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  per  il  solo
periodo d'imposta 2014. 
  4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600,  riconoscono  il  credito  eventualmente  spettante   ai   sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
come  modificato  dal   presente   decreto,   ripartendolo   fra   le
retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga  utile.  ((
Il  credito  di  cui  al  primo  periodo  e'  riconosciuto,  in   via
automatica, dai sostituti d'imposta. )) 
  5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito  sugli  emolumenti
corrisposti in ciascun  periodo  di  paga  rapportandolo  al  periodo
stesso. (( Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate  dal
sostituto d'imposta mediante l'istituto della  compensazione  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Gli
enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare  le
somme erogate ai sensi del  comma  1  anche  mediante  riduzione  dei
versamenti  delle  ritenute  e,  per   l'eventuale   eccedenza,   dei
contributi previdenziali. In quest'ultimo caso  l'INPS  e  gli  altri
enti  gestori  di  forme  di  previdenza   obbligatorie   interessati
recuperano i  contributi  non  versati  alle  gestioni  previdenziali
rivalendosi sulle ritenute da  versare  mensilmente  all'Erario.  Con
riferimento   alla   riduzione   dei   versamenti   dei    contributi
previdenziali conseguente all'applicazione  di  quanto  previsto  dal
presente comma, restano in ogni caso ferme  le  aliquote  di  computo
delle prestazioni. )) L'importo del credito riconosciuto e'  indicato
nella  certificazione  unica  dei  redditi  di  lavoro  dipendente  e
assimilati (CUD). 
  6. (Soppresso). 
  7. In relazione alla effettiva modalita' di fruizione  del  credito
di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  necessarie
variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la  spesa,
al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 13  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          recante "Approvazione del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13. (Altre detrazioni) (Testo post riforma 2004) 
              1.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49,  con
          esclusione di quelli indicati nel comma 2,  lettera  a),  e
          50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis)  e  l),
          spetta una detrazione  dall'imposta  lorda,  rapportata  al
          periodo di lavoro nell'anno, pari a: 
              a) 1.880 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera
          8.000 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere  inferiore  a  690  euro.  Per  i
          rapporti di lavoro a tempo determinato,  l'ammontare  della
          detrazione  effettivamente  spettante   non   puo'   essere
          inferiore a 1.380 euro; 
              b) 978 euro, aumentata del  prodotto  tra  902  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  28.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  20.000  euro,  se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  8.000
          euro ma non a 28.000 euro; 
              c) 978 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          27.000 euro. 
              1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui  redditi
          di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli  indicati
          nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
          c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a  quello
          della  detrazione  spettante  ai  sensi  del  comma  1,  e'
          riconosciuto un credito, che non concorre  alla  formazione
          del reddito, di importo pari: 
              1) a  640  euro,  se  il  reddito  complessivo  non  e'
          superiore a 24.000 euro; 
              2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per  la
          parte corrispondente al rapporto tra  l'importo  di  26.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          2.000 euro. 
              2. 
              3.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono uno o piu'  redditi  di  pensione  di  cui  all'
          articolo 49, comma 2, lettera  a),  spetta  una  detrazione
          dall'imposta lorda, non cumulabile con  quella  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo,  rapportata  al  periodo  di
          pensione nell'anno, pari a: 
              a) 1.725 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera
          7.500 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere inferiore a 690 euro; 
              b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra  470  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  15.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  7.500  euro,   se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  7.500
          euro ma non a 15.000 euro; 
              c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          40.000 euro. 
              4. Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo  dei
          soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono  uno  o
          piu' redditi di pensione di cui all' articolo 49, comma  2,
          lettera a), spetta una detrazione  dall'imposta  lorda,  in
          luogo di quella di cui al comma 3  del  presente  articolo,
          rapportata  al  periodo  di  pensione   nell'anno   e   non
          cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: 
              a) 1.783 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera
          7.750 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere inferiore a 713 euro; 
              b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra  486  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  15.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  7.250  euro,   se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  7.750
          euro ma non a 15.000 euro; 
              c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          40.000 euro. 
              5.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono uno o piu' redditi  di  cui  agli  articoli  50,
          comma 1, lettere e), f), g), h)  e  i),  ad  esclusione  di
          quelli   derivanti   dagli   assegni   periodici   indicati
          nell'articolo 10,  comma  1,  lettera  c),  fra  gli  oneri
          deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i)  e  l),  spetta
          una  detrazione  dall'imposta  lorda,  non  cumulabile  con
          quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo,
          pari a: 
              a) 1.104 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera
          4.800 euro; 
              b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione  spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          50.200 euro. 
              5-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono  redditi  derivanti  dagli   assegni   periodici
          indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo  10,  comma
          1, lettera c), spetta una  detrazione  dall'imposta  lorda,
          non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3,  4  e
          5, in  misura  pari  a  quelle  di  cui  al  comma  3,  non
          rapportate ad alcun periodo nell'anno. 
              6. Se il risultato dei rapporti indicati nei  commi  1,
          3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo  stesso  si  assume  nelle
          prime quattro cifre decimali. 
              6-bis.  Ai  fini  del  presente  articolo  il   reddito
          complessivo e' assunto al  netto  del  reddito  dell'unita'
          immobiliare adibita ad abitazione principale  e  di  quello
          delle relative pertinenze di cui all'  articolo  10,  comma
          3-bis.". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  23  e  29
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni  in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi.": 
              "Art. 23. (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) 
              1. Gli enti e le societa'  indicati  nell'articolo  87,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni  indicate
          nell'articolo 5 del  predetto  testo  unico  e  le  persone
          fisiche  che  esercitano  imprese  commerciali,  ai   sensi
          dell'articolo  51  del  citato  testo  unico,   o   imprese
          agricole,  le  persone  fisiche  che  esercitano   arti   e
          professioni,  il  curatore  fallimentare,  il   commissario
          liquidatore   nonche'   il   condominio   quale   sostituto
          d'imposta, i quali corrispondono  somme  e  valori  di  cui
          all'articolo 48 dello stesso testo  unico,  devono  operare
          all'atto del pagamento una ritenuta  a  titolo  di  acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  dovuta  dai
          percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso  in  cui  la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti  in  denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. 
              1-bis  I   soggetti   che   adempiono   agli   obblighi
          contributivi sui  redditi  di  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero   di   cui    all'articolo    48,    concernente
          determinazione del  reddito  di  lavoro  dipendente,  comma
          8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, devono  in  ogni  caso  operare  le  relative
          ritenute. 
              2. La ritenuta da operare e' determinata: 
              a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,  di
          cui all'articolo 48  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato   condecreto   del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi   quelli
          indicati alle successive lettere b) e  c),  corrisposti  in
          ciascun periodo di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo  di
          paga  i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito   ed
          effettuando le detrazioni previste negli articoli 12  e  13
          del citato testo unico, rapportate al  periodo  stesso.  Le
          detrazioni di cui all'articolo 12 del  citato  testo  unico
          sono riconosciute se  il  percipiente  dichiara  di  avervi
          diritto, indica  le  condizioni  di  spettanza,  il  codice
          fiscale dei  soggetti  per  i  quali  si  usufruisce  delle
          detrazioni e si impegna  a  comunicare  tempestivamente  le
          eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
          i  periodi  di  imposta   successivi.   L'omissione   della
          comunicazione    relativa    alle    variazioni    comporta
          l'applicazione delle sanzioni previste  dall'  articolo  11
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          successive modificazioni. 
              b) sulle mensilita' aggiuntive  e  sui  compensi  della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
              c)  sugli  emolumenti  arretrati   relativi   ad   anni
          precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui  all'articolo  18,
          dello  stesso   testo   unico,   intendendo   per   reddito
          complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
          dipendente corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito  nel
          biennio  precedente,  effettuando  le  detrazioni  previste
          negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 
              d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
          a),  del  citato  testo  unico  con  i   criteri   di   cui
          all'articolo 17 dello stesso testo unico; 
              d-bis) 
              e) sulla parte imponibile delle somme e dei  valori  di
          cui all'articolo 48, del citato testo unico,  non  compresi
          nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello  stesso  testo
          unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore  dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 
              3. I soggetti indicati nel comma 1  devono  effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a
          norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma  dell'articolo  15  dello  stesso  testo   unico,   e
          successive modificazioni, per oneri a fronte dei  quali  il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato   trattenute,   nonche',
          limitatamente agli oneri di cui al comma 1,  lettere  c)  e
          f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita'  a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti  aziendali.
          In caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire  il
          prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
          anno  entro  il  28  febbraio  dell'anno   successivo,   il
          sostituito puo' dichiarare per  iscritto  al  sostituto  di
          volergli versare  l'importo  corrispondente  alle  ritenute
          ancora dovute, ovvero,  di  autorizzarlo  a  effettuare  il
          prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga  successivi
          al secondo dello stesso periodo di imposta.  Sugli  importi
          di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse  in
          ragione dello 0,50 per cento mensile, che e'  trattenuto  e
          versato nei termini e con  le  modalita'  previste  per  le
          somme cui  si  riferisce.  L'importo  che  al  termine  del
          periodo d'imposta non e' stato  trattenuto  per  cessazione
          del rapporto di lavoro o per incapienza delle  retribuzioni
          deve essere comunicato all'interessato che deve  provvedere
          al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.  Se
          alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
          somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate  a
          titolo  definitivo  sono  ammesse  in  detrazione  fino   a
          concorrenza  dell'imposta  relativa  ai  predetti   redditi
          prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
          si applica anche nell'ipotesi in cui le somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
              4.  Ai  fini  del  compimento   delle   operazioni   di
          conguaglio di fine anno  il  sostituito  puo'  chiedere  al
          sostituto di tenere  conto  anche  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.  A
          tal  fine  il  sostituito  deve  consegnare  al   sostituto
          d'imposta, entro il 12 del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui sono stati  percepiti,
          la certificazione unica concernente  i  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          erogati da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati  da
          soggetti  non  obbligati  ad  effettuare  le  ritenute.  La
          presente  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  che
          corrispondono trattamenti pensionistici. 
              5. " 
              "Art.  29.  (Ritenuta  sui  compensi  e  altri  redditi
          corrisposti dallo Stato) 
              1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle  con
          ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori
          di cui all'articolo  23,  devono  effettuare  all'atto  del
          pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti  .  La
          ritenuta e' operata con le seguenti modalita': 
              a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,  di
          cui all'articolo 48, del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi   quelli
          indicati alle successive lettere b) e c), aventi  carattere
          fisso e continuativo, con i criteri e le modalita'  di  cui
          al comma 2 dell'articolo 23; 
              b) sulle mensilita' aggiuntive  e  sui  compensi  della
          stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
          da quelli di cui alla lettera a) e sulla  parte  imponibile
          delle indennita' di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8,
          del citato testo unico, con la  aliquota  applicabile  allo
          scaglione di reddito piu' elevato della categoria o  classe
          di stipendio del percipiente all'atto del pagamento  o,  in
          mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito; 
              c)  sugli  emolumenti  arretrati   relativi   ad   anni
          precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui  all'articolo  18,
          dello  stesso   testo   unico,   intendendo   per   reddito
          complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
          dipendente corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito  nel
          biennio precedente, al netto delle deduzioni  di  cui  agli
          articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico; 
              d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
          a),  del  citato  testo  unico  con  i   criteri   di   cui
          all'articolo 17, dello stesso testo unico; 
              e) sulla parte imponibile delle somme e valori  di  cui
          all'articolo 48,  del  citato  testo  unico,  non  compresi
          nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello  stesso  testo
          unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per
          il primo scaglione di reddito. 
              2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
          aventi carattere fisso  e  continuativo  devono  effettuare
          entro il 28  febbraio  o  entro  due  mesi  dalla  data  di
          cessazione del rapporto, se questa e'  anteriore  all'anno,
          il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo  23,  con  le
          modalita' in esso stabilite. A  tal  fine,  all'inizio  del
          rapporto,  il  sostituito  deve  specificare  quale   delle
          opzioni  previste  al  comma  3  dell'articolo  23  intende
          adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti
          e  gli  altri   organi   che   corrispondono   compensi   e
          retribuzioni non  aventi  carattere  fisso  e  continuativo
          devono  comunicare  ai  predetti  uffici,  entro  la   fine
          dell'anno e, comunque, non oltre il  12  gennaio  dell'anno
          successivo, l'ammontare delle somme corrisposte,  l'importo
          degli eventuali contributi previdenziali  e  assistenziali,
          compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute
          effettuate. Per le somme e i valori a carattere  ricorrente
          la  comunicazione  deve  essere  effettuata   su   supporto
          magnetico  secondo  specifiche   tecniche   approvate   con
          apposito decreto del Ministro del tesoro, di  concerto  con
          il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione
          del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti
          non consenta la integrale applicazione  della  ritenuta  di
          conguaglio, la differenza e' recuperata  mediante  ritenuta
          sulle competenze di altra natura che siano liquidate  anche
          da altro soggetto in dipendenza  del  cessato  rapporto  di
          lavoro. Si applicano anche  le  disposizioni  dell'articolo
          23, comma 4. 
              3. Le amministrazioni della Camera  dei  deputati,  del
          Senato  e  della  Corte   costituzionale,   nonche'   della
          Presidenza della  Repubblica  e  degli  organi  legislativi
          delle regioni a  statuto  speciale,  che  corrispondono  le
          somme e i valori di cui al comma  1,  effettuano,  all'atto
          del pagamento,  una  ritenuta  d'acconto  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche con i criteri indicati  nello
          stesso comma. Le  medesime  amministrazioni,  all'atto  del
          pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di  cui
          all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  applicano  una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
          indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
          criteri indicati nel comma 1. Si applicano le  disposizioni
          di cui al comma 2. 
              4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
          cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto  o  in
          parte, sui contestuali pagamenti in denaro,  il  sostituito
          e' tenuto a versare al sostituto  l'importo  corrispondente
          all'ammontare della ritenuta. 
              5. Le amministrazioni di cui al comma 1,  e  quelle  di
          cui al comma 3, che corrispondono i  compensi  e  le  altre
          somme  di  cui  agli  articoli  24,25,  25-bis,  26  e   28
          effettuano all'atto del  pagamento  le  ritenute  stabilite
          dalle disposizioni stesse.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  "Norme
          di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in
          sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni.": 
              "Art. 17. (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis) 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis. ".