Art. 2 
 
                   Disposizioni in materia di IRAP 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 16, comma 1, le  parole  «l'aliquota  del  3,9  per
cento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «l'aliquota  del  3,50  per
cento»; 
  b)  all'articolo  16,  comma  1-bis,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  1) alla lettera a), le parole «l'aliquota del 4,20 per cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,80 per cento»; 
  2) alla lettera b), le parole «l'aliquota del 4,65 per cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 4,20 per cento»; 
  3) alla lettera c), le parole «l'aliquota del 5,90 per cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 5,30 per cento»; 
  c) all'articolo 45, comma 1, le parole «nella misura  dell'1,9  per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella  misura  del  1,70  per
cento». 
  2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013  secondo  il
criterio previsionale, di cui all'articolo  4  del  decreto  legge  2
marzo 1989, n. 69,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere  a),
b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente,
delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento. 
  3. All'articolo 16, comma 3, del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, le parole «fino ad un massimo di un punto  percentuale»
sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un  massimo  di  0,92  punti
percentuali». 
  4. Le aliquote dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  qualora
variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del  decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono  rideterminate  applicando  le
variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1  del  presente
articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'  articolo  16  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante  "Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16. (Determinazione dell'imposta) 
              1. L'imposta e' determinata applicando al valore  della
          produzione netta  l'aliquota  del  3,50  per  cento,  salvo
          quanto previsto dal comma  2,  nonche'  nei  commi  1  e  2
          dell'articolo 45. 
              1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui: 
              a) all'  articolo  5  ,  che  esercitano  attivita'  di
          imprese concessionarie diverse da quelle di  costruzione  e
          gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del
          3,80 per cento; 
              b) all' articolo 6 , si applica l'aliquota del 4,20 per
          cento; 
              c) all' articolo 7 , si applica l'aliquota del 5,30 per
          cento. 
              2. Nei confronti dei soggetti di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera e-bis), relativamente al  valore  prodotto
          nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
          sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota  dell'8,5
          per cento 
              3. A decorrere dal terzo anno successivo  a  quello  di
          emanazione del presente decreto, le regioni hanno  facolta'
          di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad  un
          massimo di  0,92  punti  percentuali.  La  variazione  puo'
          essere  differenziata  per  settori  di  attivita'  e   per
          categorie di soggetti passivi.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 45. (Disposizioni transitorie) 
              1. Per i soggetti che operano nel  settore  agricolo  e
          per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi,  di
          cui  all'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  l'aliquota   e'
          stabilita nella misura del 1,70 per cento. 
              2. Per i soggetti di cui agli  articoli  6  e7,  per  i
          periodi d'imposta in  corso  al  1°  gennaio  1998,  al  1°
          gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota  e'  stabilita
          nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta
          successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle
          misure del 5 e del 4,75 per cento. 
              3.  Con  decreto  del  Ministro  delle   finanze   sono
          stabiliti, tenuto conto della base imponibile  dell'imposta
          sulle  attivita'  produttive  e  di   quella   dell'imposta
          personale sui redditi, gli ammontari in valore  assoluto  e
          percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello
          derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli
          articoli 36 e  51,  comma  1,  in  base  ai  quali  fissare
          l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della
          stessa  imposta  determinato  ai  sensi  dell'articolo  31,
          nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi
          da 4 a 6. La  predetta  riduzione  non  puo'  superare  per
          ciascun  soggetto  l'importo  massimo  in  valore  assoluto
          stabilito nel predetto decreto e non  puo'  comportare  una
          diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per
          l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125
          miliardi di lire per l'anno 2000. 
              4.  I  soggetti  per  i  quali   l'applicazione   delle
          disposizioni di cui  al  comma  3  determina  un  ammontare
          dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via
          ordinaria, applicano le disposizioni  di  cui  al  comma  3
          anche   per   la   determinazione    dell'imposta    dovuta
          all'esercizio in corso al  1°  gennaio  1998,  prendendo  a
          riferimento i tributi  o  contributi  che  sarebbero  stati
          dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione. 
              5. Per i soggetti che esercitano la  propria  attivita'
          nel  territorio  di  piu'  regioni  e  che   applicano   le
          disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole
          regioni e' determinata in misura  proporzionale  alla  base
          imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di
          imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito  in  misura
          proporzionale alla base imponibile regionale. 
              6. La differenza tra l'imposta dovuta in via  ordinaria
          per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata  in  base
          alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere computata in
          detrazione   dall'imposta   regionale    sulle    attivita'
          produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e
          del 25 per cento per l'anno 2000.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          decreto  legge  2  marzo  1989,  n.  69,   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,  recante
          "Disposizioni urgenti in materia  di  imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte
          sui  redditi,  determinazione  forfetaria  del  reddito   e
          dell'IVA,  nuovi  termini  per   la   presentazione   delle
          dichiarazioni  da  parte  di   determinate   categorie   di
          contribuenti,  sanatoria  di  irregolarita'  formali  e  di
          minori   infrazioni,   ampliamento   degli   imponibili   e
          contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote
          IVA e di tasse sulle concessioni governative.": 
              "Art. 4. 
              1. 
              2. Le  disposizioni  concernenti  gli  interessi  e  la
          sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato
          versamento degli acconti  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche, dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche  e  dell'imposta  locale  sui  redditi  non   si
          applicano: 
              a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le
          rate, se l'imposta dovuta in base  alla  dichiarazione  dei
          redditi relativa al periodo di imposta in corso,  al  netto
          delle detrazioni e crediti di imposta e delle  ritenute  di
          acconto, e' di ammontare non superiore a lire 100 mila  per
          i  contribuenti  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche nonche' a lire 40 mila per  i  contribuenti
          soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
          per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi; 
              b) in caso  di  insufficiente  versamento  della  prima
          rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento
          della somma che risulterebbe dovuta  a  titolo  di  acconto
          sulla base  della  dichiarazione  relativa  al  periodo  di
          imposta in corso; 
              c) in caso di omesso o insufficiente  versamento  della
          seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello
          complessivamente versato non e' inferiore  alla  somma  che
          risulterebbe dovuta  a  titolo  di  acconto  in  base  alla
          dichiarazione relativa al periodo in corso. 
              3.   Le   eccedenze   di   imposta   risultanti   dalla
          dichiarazione  dei  redditi  possono  essere  computate  in
          diminuzione,  distintamente  per  ciascuna  imposta,  anche
          dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per  il
          periodo di imposta successivo e, per il residuo, da  quello
          della seconda rata. 
              3-bis. 
              4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          partire dai versamenti di acconto relativi  al  periodo  di
          imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Per  i  soggetti  il  cui  esercizio  non
          coincide con l'anno  solare  le  predette  disposizioni  si
          applicano dal medesimo periodo di imposta sempre  che  alla
          data  suindicata  non  siano  scaduti  i  termini  per   la
          presentazione della dichiarazione dei redditi  relativa  al
          periodo di imposta precedente". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  5,  del
          decreto  legislativo  6  maggio  2011,   n.   68,   recante
          "Disposizioni in materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario.": 
              "Art.  5.  (Riduzione  dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive) 
              1.  A  decorrere  dall'anno  2013  ciascuna  regione  a
          statuto ordinario,  con  propria  legge,  puo'  ridurre  le
          aliquote dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          (IRAP) fino ad azzerarle e disporre  deduzioni  dalla  base
          imponibile,  nel  rispetto  della   normativa   dell'Unione
          europea e degli orientamenti giurisprudenziali della  Corte
          di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso  fermo
          il potere di variazione dell'aliquota di  cui  all'articolo
          16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
          446. 
              2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di
          cui al comma 1 sono esclusivamente a  carico  del  bilancio
          della  regione   e   non   comportano   alcuna   forma   di
          compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15. 
              3. Non puo' essere disposta la riduzione  dell'IRAP  se
          la  maggiorazione  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  e'
          superiore a 0,5 punti percentuali. 
              4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla
          vigente legislazione nel  settore  sanitario  nei  casi  di
          squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di
          applicazione di incrementi delle aliquote  fiscali  per  le
          regioni  sottoposte  ai  Piani  di  rientro   dai   deficit
          sanitari.".