Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) «AUI»: l'archivio unico informatico di cui all'art. 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservati in modo accentrato i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalita' previsti nel medesimo decreto e nelle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia; b) «attivita' istituzionale»: l'attivita' per la quale le imprese di assicurazione ovvero gli intermediari assicurativi hanno ottenuto, rispettivamente, l'autorizzazione ovvero l'iscrizione da parte dell'IVASS; c) «Autorita' competenti»: le Autorita' di cui al Titolo I, Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; d) «Autorita' di vigilanza di settore»: le Autorita' preposte, ai sensi della vigente normativa, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; e) «beneficiario»: il soggetto che, sulla base della designazione fatta dal cliente, percepisce la prestazione corrisposta dall'impresa; f) «cliente»: il soggetto che istaura rapporti continuativi ovvero compie operazioni con le imprese; in caso di rapporti o operazioni cointestati a piu' soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari; g) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; h) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, gli estremi del documento di identificazione e il codice fiscale, o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale/partita IVA. Nel caso di soggetti esteri il codice fiscale attribuito dall'Autorita' italiana, se rilasciato; i) «decreto»: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; j) «esecutore»: il soggetto a cui siano conferiti i poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario. Se trattasi di soggetto non persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente; k) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»; l) «GAFI»: Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l'OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa; m) «gruppo assicurativo»: gruppo di societa' di cui all'art. 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione; n) «impresa/e»: le imprese di assicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o terzo autorizzate all'esercizio dei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; o) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; p) «mezzi di pagamento»: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie; q) «operazione»: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento indipendentemente dalla riconducibilita' o meno a un rapporto continuativo; r) «operazione frazionata»: un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a € 15.000, posta in essere attraverso piu' operazioni singolarmente di importo inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; s) «operazione occasionale»: un'operazione non riconducibile ad un rapporto continuativo; t) «paesi terzi equivalenti»: Stati extracomunitari il cui regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e' ritenuto equivalente a quello previsto dalla Direttiva 2005/60/CE, cosi' come indicati nel decreto del Ministero dell'economia e finanze previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto; u) «persone politicamente esposte (PEPs)»: le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extra-comunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami individuati sulla base dei criteri di cui all'Allegato tecnico del decreto; v) «pubblica amministrazione»: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; w) «rapporto continuativo»: un rapporto contrattuale di durata rientrante nell'esercizio dell'attivita' istituzionale delle imprese, che possa dare luogo a piu' operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento e che non si esaurisca in una sola operazione. Ai fini della qualificazione come rapporto continuativo, si richiama l'art. 3, commi 2 e 4 del Provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni attuative per la tenuta dell'AUI e per le modalita' semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8 del decreto; x) «riciclaggio»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: i. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; ii. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; iii. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; iv. la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»; y) «titolare effettivo»: 1) la persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione o instaura un rapporto continuativo; 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione o instaura un rapporto continuativo siano entita' diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entita', ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del decreto ed a quello del presente Regolamento; z) "UIF": l'Unita' di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto.