Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 
    a) «AUI»: l'archivio unico informatico di  cui  all'art.  37  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  formato  e  gestito  a
mezzo di sistemi informatici,  nel  quale  sono  conservati  in  modo
accentrato i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento  degli
obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e  le
modalita' previsti nel medesimo decreto e nelle disposizioni  emanate
dalla Banca d'Italia; 
    b) «attivita' istituzionale»: l'attivita' per la quale le imprese
di assicurazione ovvero gli intermediari assicurativi hanno ottenuto,
rispettivamente,  l'autorizzazione  ovvero  l'iscrizione   da   parte
dell'IVASS; 
    c) «Autorita' competenti»: le Autorita' di cui al Titolo I,  Capo
II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
    d) «Autorita' di vigilanza di settore»: le Autorita' preposte, ai
sensi della vigente normativa, alla  vigilanza  o  al  controllo  dei
soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla  lettera  a)  alla
lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a) del decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231; 
    e) «beneficiario»: il soggetto che, sulla base della designazione
fatta   dal   cliente,   percepisce   la   prestazione    corrisposta
dall'impresa; 
    f) «cliente»:  il  soggetto  che  istaura  rapporti  continuativi
ovvero compie operazioni con  le  imprese;  in  caso  di  rapporti  o
operazioni cointestati a piu' soggetti, si considera cliente ciascuno
dei cointestatari; 
    g) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  il  Codice   delle
assicurazioni private; 
    h) «dati identificativi»: il nome e il cognome,  il  luogo  e  la
data  di  nascita,  l'indirizzo,  gli  estremi   del   documento   di
identificazione e il codice fiscale, o, nel caso di soggetti  diversi
da persona fisica, la denominazione,  la  sede  legale  e  il  codice
fiscale/partita IVA. Nel caso di soggetti esteri  il  codice  fiscale
attribuito dall'Autorita' italiana, se rilasciato; 
    i) «decreto»: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  l'attuazione  della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del  sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'  della  direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
    j) «esecutore»: il soggetto a cui siano  conferiti  i  poteri  di
rappresentanza per operare in nome e per  conto  del  cliente  o  del
beneficiario. Se trattasi di soggetto non persona fisica, la  persona
fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire
in nome e per conto del cliente; 
    k) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con  l'art.  1,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007,  n.  109,
«qualsiasi attivita' diretta, con  qualsiasi  mezzo,  alla  raccolta,
alla provvista, all'intermediazione, al  deposito,  alla  custodia  o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche,  in  qualunque  modo
realizzati, destinati a essere, in tutto o in  parte,  utilizzati  al
fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o  in
ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti  con
finalita'  di  terrorismo  previsti  dal  codice   penale,   e   cio'
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e  delle  risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti»; 
    l) «GAFI»: Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo
istituito presso l'OCSE e specializzato nel settore della prevenzione
e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo  e
della proliferazione delle armi di distruzione di massa; 
    m) «gruppo assicurativo»: gruppo di societa' di cui  all'art.  82
del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  e   relative
disposizioni di attuazione; 
    n) «impresa/e»: le imprese di assicurazione con  sede  legale  in
Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con
sede  legale  in  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  o   terzo
autorizzate all'esercizio dei rami vita di cui all'art. 2,  comma  1,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
    o) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
    p) «mezzi di pagamento»: il denaro contante, gli assegni  bancari
e  postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  a  essi
assimilabili o equiparabili quali gli assegni di  traenza,  i  vaglia
postali, gli ordini di accreditamento o di  pagamento,  le  carte  di
credito e le  altre  carte  di  pagamento,  le  polizze  assicurative
trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta
di trasferire, movimentare o acquisire,  anche  per  via  telematica,
fondi, valori o disponibilita' finanziarie; 
    q) «operazione»: la trasmissione o la movimentazione di mezzi  di
pagamento  indipendentemente  dalla  riconducibilita'  o  meno  a  un
rapporto continuativo; 
    r)  «operazione  frazionata»:  un'operazione  unitaria  sotto  il
profilo economico di importo pari o superiore a  € 15.000,  posta  in
essere attraverso piu' operazioni singolarmente di importo  inferiore
al  predetto  limite,  effettuate  in  momenti  diversi   e   in   un
circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando
la sussistenza dell'operazione frazionata quando  ricorrano  elementi
per ritenerla tale; 
    s) «operazione occasionale»: un'operazione non  riconducibile  ad
un rapporto continuativo; 
    t) «paesi terzi equivalenti»: Stati extracomunitari il cui regime
di contrasto al riciclaggio e  al  finanziamento  del  terrorismo  e'
ritenuto equivalente a quello previsto  dalla  Direttiva  2005/60/CE,
cosi' come indicati nel decreto del Ministero dell'economia e finanze
previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto; 
    u) «persone politicamente esposte  (PEPs)»:  le  persone  fisiche
residenti in altri Stati comunitari o in Stati extra-comunitari,  che
occupano o hanno occupato importanti  cariche  pubbliche,  nonche'  i
loro  familiari  diretti  o  coloro  con   i   quali   tali   persone
intrattengono notoriamente stretti legami individuati sulla base  dei
criteri di cui all'Allegato tecnico del decreto; 
    v) «pubblica amministrazione»:  tutte  le  amministrazioni  dello
Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e  grado,
le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato
a ordinamento  autonomo,  le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le
comunita' montane e loro  consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale e le agenzie di cui  al  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; 
    w) «rapporto continuativo»: un rapporto  contrattuale  di  durata
rientrante nell'esercizio dell'attivita' istituzionale delle imprese,
che  possa  dare  luogo  a  piu'  operazioni   di   trasferimento   o
movimentazione di mezzi di pagamento e che non si  esaurisca  in  una
sola  operazione.  Ai  fini  della   qualificazione   come   rapporto
continuativo, si richiama l'art. 3, commi 2  e  4  del  Provvedimento
della Banca d'Italia recante disposizioni  attuative  per  la  tenuta
dell'AUI e per le modalita'  semplificate  di  registrazione  di  cui
all'art. 37, commi 7 e 8 del decreto; 
    x) «riciclaggio»: ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  «le  seguenti  azioni,  se
commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: 
      i. la  conversione  o  il  trasferimento  di  beni,  effettuati
essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa  o
da una partecipazione a tale attivita', allo  scopo  di  occultare  o
dissimulare  l'origine  illecita  dei  beni  medesimi  o  di  aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni; 
      ii. l'occultamento o  la  dissimulazione  della  reale  natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che  tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una  partecipazione  a
tale attivita'; 
      iii.  l'acquisto,  la  detenzione  o  l'utilizzazione  di  beni
essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali  beni
provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione  a  tale
attivita'; 
      iv. la partecipazione a uno degli  atti  di  cui  alle  lettere
precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo  di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare  qualcuno  a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»; 
    y) «titolare effettivo»: 
      1) la persona o le persone fisiche per  conto  delle  quali  il
cliente realizza un'operazione o instaura un rapporto continuativo; 
      2) nel caso in cui il cliente e/o il  soggetto  per  conto  del
quale il  cliente  realizza  un'operazione  o  instaura  un  rapporto
continuativo siano entita' diverse da una persona fisica, la  persona
o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano
l'entita', ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri  di  cui
all'Allegato  tecnico  del  decreto  ed   a   quello   del   presente
Regolamento; 
    z) "UIF": l'Unita'  di  Informazione  Finanziaria  per  l'Italia,
istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto.