Art. 2 
 
Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri
  interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei 
  1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande  Progetto
Pompei, approvato dalla  Commissione  europea  con  la  Decisione  n.
C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine  di  accelerare
l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni,  ((
fatti salvi gli effetti del protocollo di legalita' stipulato con  la
competente prefettura - ufficio territoriale del Governo: 
    a) nell'esercizio dei propri poteri,  il  Direttore  generale  di
progetto assicura che  siano  in  ogni  caso  osservate  le  seguenti
disposizioni in materia  di  affidamento  dei  contratti  relativi  a
lavori, servizi e forniture: 
      1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione  relativo  ai
lavori, ai servizi  e  alle  forniture  che  la  stazione  appaltante
intende affidare; 
      2)  redazione,  entro   trenta   giorni   dalla   pubblicazione
dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute
dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che  abbiano
i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco  formato  sulla
base del criterio della data di ricezione  delle  domande  presentate
dalle imprese aventi titolo; 
      3) formulazione, da  parte  della  stazione  appaltante,  degli
inviti a  presentare  offerte  di  assegnazione  dei  contratti  alle
imprese  iscritte  nell'elenco  di  cui  al  numero  2),  sulla  base
dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo; 
      4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi
e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio
del massimo ribasso, in via facoltativa,  del  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa o della media; 
      5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa  che
non  abbia  risposto  all'invito  rivolto  a  presentare  offerte  di
assegnazione dei contratti; 
      6)  possibilita'  di  rivolgere  a  ciascuna   impresa   inviti
successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre
imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2); )) 
    b) la soglia per il  ricorso  alla  procedura  negoziata  di  cui
all'art. 204 del Codice dei contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e'
elevata (( a 1,5 milioni di euro; al fine di  assicurare  la  massima
trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco
e  il  dettaglio  delle   offerte   e   l'esito   della   gara   dopo
l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali  della
relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei; )) 
    c) in deroga alla disposizione dell'art. 48, comma 2, del  Codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006,
il  Direttore  generale  di   progetto   procede   all'aggiudicazione
dell'appalto  anche  ove  l'aggiudicatario  non  abbia  provveduto  a
fornire, nei termini di legge, la prova del  possesso  dei  requisiti
dichiarati o a confermare le  sue  dichiarazioni;  nel  caso  in  cui
l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine, ((  non
superiore a quindici giorni, )) a tal fine assegnatogli dal Direttore
generale di progetto il contratto di appalto e' risolto  di  diritto,
l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'art.  48,  comma  1,
del Codice dei contratti pubblici di cui al  decreto  legislativo  n.
163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto  all'impresa  seconda
classificata; 
    ((  c-bis)  la  misura  della  garanzia  a  corredo  dell'offerta
prevista dall'art. 75 del Codice dei contratti  pubblici  di  cui  al
decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive  modificazioni,  e'
aumentata dal 2 per cento al 5 per cento; )) 
    d) e' sempre consentita l'esecuzione di urgenza di  cui  all'art.
11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, anche durante  il  termine  dilatorio  e
quello di sospensione obbligatoria del termine  per  la  stipulazione
del contratto di cui ai commi 10  e  10-ter  del  medesimo  articolo,
atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione  dedotta
nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse  pubblico  che
e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita  di  finanziamenti
comunitari; in deroga alle disposizioni dell'art. 153 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la  consegna  dei
lavori avviene immediatamente  dopo  la  stipula  del  contratto  con
l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge; 
    e) il Direttore generale di progetto puo' revocare  in  qualunque
momento il responsabile unico del procedimento al fine  di  garantire
l'accelerazione degli interventi e di superare difficolta'  operative
che siano insorte nel corso della realizzazione  degli  stessi;  puo'
altresi'  attribuire  le   funzioni   di   responsabile   unico   del
procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di  cui  al
comma 5; 
    (( f) (soppressa); 
    g) (soppressa); )) 
    h) in deroga all'art. 112 del Codice dei  contratti  pubblici  di
cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  nonche'  alle
disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207  del  2010,  la  verifica  dei
progetti  e'  sostituita  da  un'attestazione  di  rispondenza  degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 93, commi 1  e  2,
del predetto Codice, ove richiesti, e  della  loro  conformita'  alla
normativa vigente, (( rilasciata dal Direttore generale di  progetto.
)) 
  2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale
di progetto (( e presso l'Unita' «Grande Pompei» ))  nell'ambito  del
contingente di cui all'art. 1, (( commi 2 e 5, )) del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre 2013, n. 112, non e' (( assoggettato )) al nulla  osta  o  ad
altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza. 
  3. Al comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
sono apportate le  seguenti  modificazioni:a)  il  terzo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al  comma  2  e'  prevista  l'istituzione  di  un
Comitato di gestione con il compito  di  approvare,  ai  sensi  degli
articoli 14  e  seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni, entro 12 mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  la  proposta
presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6,  di
un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese  nel  piano
di gestione di cui al comma 4.»; 
    b) al quarto periodo, le parole: «svolge  anche  le  funzioni  di
"Conferenza di servizi permanente", ed», sono soppresse; 
    c) il quinto  e  sesto  periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:
«L'approvazione del piano da parte del Comitato di  gestione  produce
(( gli effetti previsti dall'art.  34  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  dagli  articoli  14  e
seguenti )) della legge 7 agosto 1990, n. 241, (( e dall'art.  2,  ))
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e  sostituisce  ogni
altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta,  autorizzazione  o
atto di assenso comunque denominato necessario per  la  realizzazione
degli interventi approvati.». 
  (( 3-bis. Al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 8  agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, le parole: «L'Unita', su  proposta  del  direttore  generale  di
progetto,  approva  un  piano  strategico»  sono   sostituite   dalle
seguenti:  «L'Unita',  sulla  base  delle  indicazioni  fornite   dal
direttore generale di progetto, redige un piano strategico». )) 
  4. Resta fermo il disposto dell'art. 2, comma 7, del  decreto-legge
31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
maggio 2011, n. 75. 
  5.  Per  accelerare  la  progettazione  degli  interventi  previsti
nell'ambito del Grande Progetto Pompei,  al  fine  di  rispettare  la
scadenza del programma, (( e' costituita,  presso  la  Soprintendenza
Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano  e  Stabia,  una
segreteria tecnica di progettazione composta da ))  non  piu'  di  20
unita' di personale, alle quali possono essere conferiti,  in  deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione  vigente,  incarichi
di collaborazione,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12  mesi,
(( entro il limite di spesa )) di 900.000 euro, (( di cui 400.000 per
l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015, )) per la partecipazione  alle
attivita' progettuali  e  di  supporto  al  Grande  Progetto  Pompei,
secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore  generale  di
progetto  d'intesa  con  il  Soprintendente  Speciale  per   i   Beni
archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. 
  ((  5-bis.  Al  fine  di  contemperare  l'esigenza  di  snellire  i
procedimenti   amministrativi   e   la   necessita'   di    garantire
l'effettivita' e l'efficacia  dei  controlli,  anche  preventivi,  il
Direttore generale  di  progetto,  in  considerazione  del  rilevante
impatto  del  Grande  Progetto  Pompei  e  coerentemente  con  quanto
stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190,  adotta  un  piano  di
gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua  un
responsabile  di  comprovata  esperienza  e  professionalita',  anche
scelto tra i membri della segreteria  tecnica  di  cui  al  comma  5,
deputato  all'attuazione  e  alla  vigilanza  sul   funzionamento   e
sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica. )) 
  6. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  5,  nel
limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte  con  le
risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per  i
Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno  2015,  ((
nel limite )) di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'art. 17. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riportano i testi dell'art. 11, commi  10  10-ter  e
          12, dell'art. 48, commi 1 e 2, dell'art. 75, dell'art.  93,
          commi 1 e 2, dell'art. 112  e  dell'art.  204  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni (Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture in attuazione  delle  direttive
          2004/17/CE  e  2004/18/CE),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.: 
              "Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento. 
              (Omissis). 
              10. Il contratto non  puo'  comunque  essere  stipulato
          prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima  delle
          comunicazioni   del   provvedimento    di    aggiudicazione
          definitiva ai sensi dell'art. 79. 
              10-ter. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
          definitiva con contestuale domanda cautelare, il  contratto
          non puo' essere stipulato, dal momento della  notificazione
          dell'istanza cautelare alla stazione  appaltante  e  per  i
          successivi  venti  giorni,  a  condizione  che  entro  tale
          termine intervenga almeno  il  provvedimento  cautelare  di
          primo  grado  o  la  pubblicazione  del  dispositivo  della
          sentenza di primo grado in caso  di  decisione  del  merito
          all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia  di  detti
          provvedimenti se  successiva.  L'effetto  sospensivo  sulla
          stipula del contratto cessa quando, in sede di esame  della
          domanda cautelare, il giudice si dichiara  incompetente  ai
          sensi dell' art. 14,  comma  3,  del  codice  del  processo
          amministrativo,  o  fissa  con   ordinanza   la   data   di
          discussione del merito senza concedere misure  cautelari  o
          rinvia  al  giudizio  di  merito  l'esame   della   domanda
          cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
          implicita  rinuncia  all'immediato  esame   della   domanda
          cautelare. 
              (Omissis). 
              12. L'esecuzione del contratto puo' avere  inizio  solo
          dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi
          di urgenza, la stazione appaltante o  l'ente  aggiudicatore
          ne  chieda  l'esecuzione  anticipata,  nei  modi   e   alle
          condizioni previste dal regolamento." 
              "Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti. 
              1.  Le   stazioni   appaltanti   prima   di   procedere
          all'apertura  delle   buste   delle   offerte   presentate,
          richiedono ad un numero di offerenti non  inferiore  al  10
          per cento delle offerte presentate, arrotondato  all'unita'
          superiore, scelti con sorteggio  pubblico,  di  comprovare,
          entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima,  il
          possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e
          tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di
          gara, presentando la documentazione indicata in detto bando
          o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in  sede
          di controllo,  verificano  il  possesso  del  requisito  di
          qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario
          informatico di cui all'art. 7, comma 10, ovvero  attraverso
          il sito del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          per i contratti  affidati  a  contraente  generale;  per  i
          fornitori e per i prestatori di  servizi  la  verifica  del
          possesso del requisito  di  cui  all'  art.  42,  comma  1,
          lettera a), del presente codice e'  effettuata  tramite  la
          Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art.
          6-bis del  presente  Codice.  Quando  tale  prova  non  sia
          fornita, ovvero non  confermi  le  dichiarazioni  contenute
          nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni
          appaltanti procedono all'esclusione del  concorrente  dalla
          gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria  e
          alla   segnalazione   del   fatto   all'Autorita'   per   i
          provvedimenti di  cui  all'art.  6  comma  11.  L'Autorita'
          dispone altresi' la sospensione da uno a dodici mesi  dalla
          partecipazione alle procedure di affidamento. 
              2. La  richiesta  di  cui  al  comma  1  e',  altresi',
          inoltrata,  entro  dieci  giorni  dalla  conclusione  delle
          operazioni  di  gara,   anche   all'aggiudicatario   e   al
          concorrente che segue in graduatoria,  qualora  gli  stessi
          non siano compresi fra i  concorrenti  sorteggiati,  e  nel
          caso in cui essi non forniscano la prova o  non  confermino
          le loro dichiarazioni si applicano le suddette  sanzioni  e
          si  procede  alla  determinazione  della  nuova  soglia  di
          anomalia dell'offerta e alla  conseguente  eventuale  nuova
          aggiudicazione." 
              "Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta. 
              1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al  due
          per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
          sotto  forma  di  cauzione  o  di  fideiussione,  a  scelta
          dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in
          forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della
          garanzia e' fissato nel bando o  nell'invito  nella  misura
          massima del 2 per cento del prezzo base. 
              2.  La  cauzione  puo'  essere  costituita,  a   scelta
          dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
          garantiti dallo Stato al corso  del  giorno  del  deposito,
          presso una sezione di tesoreria  provinciale  o  presso  le
          aziende  autorizzate,  a   titolo   di   pegno   a   favore
          dell'amministrazione aggiudicatrice. 
              3.  La  fideiussione,  a  scelta  dell'offerente,  puo'
          essere  bancaria  o   assicurativa   o   rilasciata   dagli
          intermediari iscritti nell'albo di  cui  all'art.  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
          in via esclusiva o  prevalente  attivita'  di  rilascio  di
          garanzie e che sono sottoposti  a  revisione  contabile  da
          parte di  una  societa'  di  revisione  iscritta  nell'albo
          previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58. 
              4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
          al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
          principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
          comma 2, del codice civile,  nonche'  l'operativita'  della
          garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,   a   semplice
          richiesta scritta della stazione appaltante. 
              5.  La  garanzia  deve  avere  validita'   per   almeno
          centottanta   giorni   dalla    data    di    presentazione
          dell'offerta. Il bando o l'invito  possono  richiedere  una
          garanzia con termine di validita'  maggiore  o  minore,  in
          relazione  alla  durata  presumibile  del  procedimento,  e
          possono altresi' prescrivere che  l'offerta  sia  corredata
          dall'impegno del garante a rinnovare la  garanzia,  per  la
          durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della
          sua scadenza non sia ancora  intervenuta  l'aggiudicazione,
          su richiesta della  stazione  appaltante  nel  corso  della
          procedura. 
              6. La garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del
          contratto per  fatto  dell'affidatario,  ed  e'  svincolata
          automaticamente  al  momento   della   sottoscrizione   del
          contratto medesimo. 
              7.  L'importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale
          rinnovo,  e'  ridotto  del  cinquanta  per  cento  per  gli
          operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione del sistema di qualita' conforme alle  norme
          europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per  fruire  di  tale
          beneficio,  l'operatore  economico  segnala,  in  sede   di
          offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
          prescritti dalle norme vigenti. 
              8.  L'offerta  e'  altresi'  corredata,   a   pena   di
          esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare  la
          garanzia fideiussoria per l'esecuzione  del  contratto,  di
          cui   all'art.   113,   qualora   l'offerente    risultasse
          affidatario. 
              9. La stazione appaltante, nell'atto con  cui  comunica
          l'aggiudicazione    ai    non    aggiudicatari,    provvede
          contestualmente, nei loro confronti,  allo  svincolo  della
          garanzia di cui al  comma  1,  tempestivamente  e  comunque
          entro  un   termine   non   superiore   a   trenta   giorni
          dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
          termine di validita' della garanzia." 
              "Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e
          per le concessioni di lavori 
              1. La progettazione in materia di  lavori  pubblici  si
          articola,   nel    rispetto    dei    vincoli    esistenti,
          preventivamente  accertati,  laddove  possibile   fin   dal
          documento preliminare, e dei limiti di spesa  prestabiliti,
          secondo tre livelli di successivi approfondimenti  tecnici,
          in  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,  in  modo   da
          assicurare: 
              a)  la  qualita'  dell'opera  e  la  rispondenza   alle
          finalita' relative; 
              b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche; 
              c)  il  soddisfacimento   dei   requisiti   essenziali,
          definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 
              2. Le prescrizioni relative agli elaborati  descrittivi
          e grafici contenute nei commi  3,  4  e  5  sono  di  norma
          necessarie   per   ritenere   i   progetti    adeguatamente
          sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase  di
          progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
          e alla dimensione dei  lavori  da  progettare,  ritenga  le
          prescrizioni di cui ai commi  3,  4  e  5  insufficienti  o
          eccessive, provvede a integrarle ovvero a  modificarle.  E'
          consentita  altresi'  l'omissione  di  uno  dei  primi  due
          livelli di  progettazione  purche'  il  livello  successivo
          contenga tutti gli elementi previsti per il livello  omesso
          e siano garantiti i requisiti di cui al  comma  1,  lettere
          a), b) e c)." 
              "Art.   112.   Verifica   della   progettazione   prima
          dell'inizio dei lavori 
              1.  Nei  contratti  relativi  a  lavori,  le   stazioni
          appaltanti verificano,  nei  termini  e  con  le  modalita'
          stabiliti nel regolamento, la rispondenza  degli  elaborati
          progettuali ai documenti di cui all'art. 93, commi 1 e 2, e
          la loro conformita' alla normativa vigente. 
              2. Nei contratti aventi ad oggetto la  sola  esecuzione
          dei lavori, la verifica di cui al comma 1  ha  luogo  prima
          dell'inizio delle procedure di affidamento.  Nei  contratti
          aventi  ad  oggetto   l'esecuzione   e   la   progettazione
          esecutiva,   ovvero   l'esecuzione   e   la   progettazione
          definitiva  ed  esecutiva,   la   verifica   del   progetto
          preliminare e di quello definitivo  redatti  a  cura  della
          stazione appaltante hanno  luogo  prima  dell'inizio  delle
          procedure  di  affidamento,  e  la  verifica  dei  progetti
          redatti  dall'offerente  hanno  luogo   prima   dell'inizio
          dell'esecuzione dei lavori. 
              3.  Al  fine  di  accertare  l'unita'  progettuale,  il
          responsabile del procedimento, nei  modi  disciplinati  dal
          regolamento, prima  dell'approvazione  del  progetto  e  in
          contraddittorio con il progettista, verifica la conformita'
          del progetto esecutivo  o  definitivo  rispettivamente,  al
          progetto  definitivo  o  preliminare.  Al   contraddittorio
          partecipa anche il progettista autore del progetto posto  a
          base  della  gara,  che  si  esprime  in  ordine   a   tale
          conformita'. 
              4.  Gli   oneri   derivanti   dall'accertamento   della
          rispondenza  agli  elaborati  progettuali  sono  ricompresi
          nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. 
              4-bis.  Il  soggetto   incaricato   dell'attivita'   di
          verifica deve essere munito,  dalla  data  di  accettazione
          dell'incarico, di una  polizza  di  responsabilita'  civile
          professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad  errori
          od omissioni nello svolgimento dell'attivita' di  verifica,
          avente le  caratteristiche  indicate  nel  regolamento.  Il
          premio  relativo  a  tale  copertura  assicurativa,  per  i
          soggetti interni alla stazione appaltante, e' a carico  per
          intero   dell'amministrazione   di   appartenenza   ed   e'
          ricompreso    all'interno     del     quadro     economico;
          l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente
          provvedere entro la data di validazione  del  progetto.  Il
          premio e' a carico del soggetto affidatario, qualora questi
          sia soggetto esterno. 
              5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di
          verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: 
              a) per i lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  20
          milioni di euro, la  verifica  deve  essere  effettuata  da
          organismi di controllo accreditati  ai  sensi  della  norma
          europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
              b) per i lavori di importo inferiore a  20  milioni  di
          euro, la  verifica  puo'  essere  effettuata  dagli  uffici
          tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
          redatto  da  progettisti  esterni  o  le  stesse   stazioni
          appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
          qualita', ovvero da altri soggetti  autorizzati  secondo  i
          criteri stabiliti dal regolamento; 
              c). 
              6. Il regolamento disciplina modalita' semplificate  di
          verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti
          relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi  che
          precedono, in quanto compatibili." 
              "Art. 204. Sistemi di scelta degli offerenti e  criteri
          di aggiudicazione 
              1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori  di
          cui  all'art.  198,  oltre  che  nei  casi  previsti  dagli
          articoli 56 e 57, e dall'art. 122, comma 7, e' ammesso  per
          lavori di importo complessivo non superiore a un milione di
          euro, nel rispetto dei  principi  di  non  discriminazione,
          parita' di trattamento,  proporzionalita',  e  trasparenza,
          previa gara informale cui  sono  invitati  almeno  quindici
          concorrenti,  se  sussistono  in   tale   numero   soggetti
          qualificati.   La   lettera   di   invito   e'    trasmessa
          all'Osservatorio che ne da' pubblicita'  sul  proprio  sito
          informatico di cui all'art. 66, comma 7; dopo  la  scadenza
          del termine per la presentazione  delle  offerte,  l'elenco
          degli operatori invitati e' trasmesso all'Osservatorio.  Si
          applica l' art. 122, comma 7, secondo e terzo periodo. 
              1-bis.  L'affidamento  con   procedura   negoziata   e'
          altresi' ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi a
          lotti   successivi   di   progetti   generali    approvati,
          consistenti nella ripetizione di  opere  similari  affidate
          all'impresa titolare del primo appalto,  a  condizione  che
          tali lavori siano conformi al  progetto  generale,  che  il
          lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte
          o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto  sia
          stato esplicitamente previsto l'eventuale  ricorso  a  tale
          procedura  e  sia   stato   considerato   anche   l'importo
          successivo  al  fine  dell'applicazione   della   normativa
          comunitaria; il ricorso a tale  procedura  e'  limitato  al
          triennio  successivo  alla   stipulazione   del   contratto
          iniziale. 
              2. I contratti di appalto dei lavori indicati  all'art.
          198, possono essere stipulati a misura, in  relazione  alle
          caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto. 
              3. Con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
          culturali,   di   concerto   con    il    Ministro    delle
          infrastrutture,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono  individuate  le  metodologie  di
          valutazione delle offerte e di  attribuzione  dei  punteggi
          nelle ipotesi di affidamento di lavori  su  beni  mobili  o
          superfici  decorate  di  beni  architettonici  secondo   il
          criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
              4. Per i lavori di cui all'art. 198,  l'affidamento  in
          economia  e'  consentito,  oltre  che  nei  casi   previsti
          dall'art. 125, per particolari  tipologie  individuate  con
          decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,
          di concerto con il Ministro delle  infrastrutture,  sentita
          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  ovvero  nei  casi  di
          somma urgenza nei quali ogni  ritardo  sia  pregiudizievole
          alla pubblica incolumita' e alla tutela del bene e  possono
          essere eseguiti: 
              a) in  amministrazione  diretta,  fino  all'importo  di
          trecentomila euro; 
              b)  per  cottimo   fiduciario   fino   all'importo   di
          trecentomila euro. 
              5. La procedura ristretta semplificata e' ammessa per i
          lavori di importo inferiore a 1.500.000 euro.". 
              Si riporta il  testo  dell'art.  153  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,   n.   207
          (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  dicembre  2010,  n.
          288, S.O.: 
              "Art. 153. Giorno e termine per la consegna. 
              1.  Il  responsabile  del  procedimento  autorizza   il
          direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo  che  il
          contratto  e'  divenuto  efficace.  Il   responsabile   del
          procedimento autorizza, altresi', ai  sensi  dell'art.  11,
          comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla  consegna
          dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione  definitiva  e'
          divenuta efficace. 
              2. Per le  amministrazioni  statali,  la  consegna  dei
          lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni  dalla
          data di registrazione alla Corte dei conti del  decreto  di
          approvazione del  contratto,  e  non  oltre  quarantacinque
          giorni dalla data di approvazione del contratto  quando  la
          registrazione della Corte dei conti non  e'  richiesta  per
          legge. Per le  altre  stazioni  appaltanti  il  termine  di
          quarantacinque giorni decorre dalla  data  di  stipula  del
          contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla
          data dell'accettazione dell'offerta. 
              3. Il direttore dei lavori  comunica  all'esecutore  il
          giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere  la
          consegna dei lavori, munito del  personale  idoneo  nonche'
          delle attrezzature e materiali necessari per eseguire,  ove
          occorra,  il  tracciamento  dei  lavori  secondo  i  piani,
          profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore
          gli  oneri  per  le  spese  relative  alla  consegna,  alla
          verifica ed al completamento  del  tracciamento  che  fosse
          stato gia' eseguito a cura della stazione appaltante. 
              4. In caso di consegna ai sensi del  comma  1,  secondo
          periodo, il direttore dei  lavori  tiene  conto  di  quanto
          predisposto o somministrato dall'esecutore, per  rimborsare
          le relative  spese  nell'ipotesi  di  mancata  stipula  del
          contratto. 
              5.   Effettuato   il   tracciamento,   sono   collocati
          picchetti,   capisaldi,   sagome,   termini   ovunque    si
          riconoscano necessari. L'esecutore  e'  responsabile  della
          conservazione dei segnali e capisaldi. 
              6. La consegna dei lavori  deve  risultare  da  verbale
          redatto in contraddittorio con l'esecutore; il  verbale  e'
          predisposto ai sensi dell'art. 154 e  dalla  data  di  tale
          verbale  decorre  il  termine  utile  per   il   compimento
          dell'opera o dei lavori. 
              7. Qualora  l'esecutore  non  si  presenti  nel  giorno
          stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La
          decorrenza del termine contrattuale resta  comunque  quella
          della  data   della   prima   convocazione.   Qualora   sia
          inutilmente trascorso il termine  assegnato  dal  direttore
          dei lavori, la stazione appaltante ha facolta' di risolvere
          il contratto e di incamerare la cauzione. 
              8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per  fatto  o
          colpa della stazione appaltante, l'esecutore puo'  chiedere
          di  recedere  dal  contratto.  Nel  caso  di   accoglimento
          dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al  rimborso
          di  tutte  le  spese   contrattuali   nonche'   di   quelle
          effettivamente sostenute e documentate  ma  in  misura  non
          superiore ai limiti indicati dall'art. 157.  Ove  l'istanza
          dell'esecutore non sia accolta e  si  proceda  tardivamente
          alla consegna, lo stesso ha diritto ad un  compenso  per  i
          maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita'  di
          calcolo sono stabilite dall'art. 157. 
              9.  La  facolta'  della  stazione  appaltante  di   non
          accogliere l'istanza di  recesso  dell'esecutore  non  puo'
          esercitarsi, con  le  conseguenze  previste  dal  comma  8,
          qualora il ritardo nella  consegna  dei  lavori  superi  la
          meta' del termine utile contrattuale o  comunque  sei  mesi
          complessivi. 
              10. Qualora, iniziata la consegna, questa  sia  sospesa
          dalla  stazione  appaltante  per  ragioni  non   di   forza
          maggiore, la sospensione non  puo'  durare  oltre  sessanta
          giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le
          disposizioni di cui ai commi 8 e 9. 
              11. Nelle ipotesi previste dai  commi  8,  9  e  10  il
          responsabile del procedimento  ha  l'obbligo  di  informare
          l'Autorita'.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2, 5  e  6,  del
          citato  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,   con   le
          modificazioni apportate dalla presente legge: 
              "Art.  1.  Disposizioni  urgenti  per   accelerare   la
          realizzazione  del  grande  progetto  Pompei   e   per   la
          rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale  e  la
          valorizzazione  delle  aree   interessate   dall'itinerario
          turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonche'
          per la valorizzazione di Pompei, della Reggia  di  Caserta,
          del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso
          turistico-culturale delle residenze borboniche. 
              (Omissis). 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, si provvede  alla  costituzione  di  una  apposita
          struttura di supporto al direttore  generale  di  progetto,
          con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura  e'
          composta   da   un   contingente   di   personale,    anche
          dirigenziale, in posizione  di  comando,  non  superiore  a
          venti unita',  proveniente  dai  ruoli  del  personale  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente
          ai profili professionali tecnico e amministrativo,  nonche'
          da  cinque  esperti  in   materia   giuridica,   economica,
          architettonica,   urbanistica   e   infrastrutturale.    Il
          personale  di  cui  al  periodo  precedente   mantiene   il
          trattamento   economico    fondamentale    ed    accessorio
          dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti
          a  carico  della  Struttura  medesima,  ad  esclusione  del
          trattamento economico  fondamentale  ed  accessorio  avente
          carattere fisso e continuativo.  Con  il  medesimo  decreto
          sono ulteriormente  specificati  i  compiti  del  direttore
          generale di progetto  nell'ambito  di  quelli  indicati  al
          comma 1, le dotazioni di mezzi e di personale e  la  durata
          dell'incarico.  L'incarico  di   "direttore   generale   di
          progetto", non  determina  un  incremento  della  dotazione
          organica del personale dirigenziale del Ministero dei  beni
          e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo.  Nel  sito
          internet  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri
          vengono pubblicate e aggiornate le  seguenti  informazioni:
          gli estremi  dell'atto  di  conferimento  dell'incarico  al
          direttore  generale  di  progetto  e  ai  componenti  della
          apposita struttura di supporto  al  direttore  generale  di
          progetto; il curriculum vitae  del  direttore  generale  di
          progetto e di ogni componente della struttura  di  supporto
          al medesimo direttore;  i  compensi,  comunque  denominati,
          relativi  ai  rapporti  di  consulenza   e   collaborazione
          prestati.   Nelle    more    dell'effettiva    operativita'
          dell'assetto  organizzativo  e  funzionale   previsto   dal
          presente decreto  il  Comitato  di  pilotaggio  del  Grande
          Progetto Pompei di  cui  al  decreto  interministeriale  19
          dicembre 2012 e il Soprintendente per i  beni  archeologici
          di Pompei assicurano, in continuita'  con  l'azione  finora
          svolta, il proseguimento, senza interruzioni e in  coerenza
          con   le   decisioni   di   accelerazione   gia'   assunte,
          dell'attuazione  del  Grande  progetto   Pompei   e   degli
          interventi  in  esecuzione,  in   corso   di   affidamento,
          progettati e in corso di progettazione  assumendo,  in  via
          transitoria, le funzioni  rafforzate  di  cui  al  comma  1
          successivamente  assunte   dal   "direttore   generale   di
          progetto". 
              (Omissis). 
              5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma  1
          e' preposto all'Unita'  "Grande  Pompei"  e  ne  assume  la
          rappresentanza  legale.  La  stessa  Unita'  e'  dotata  di
          autonomia amministrativa e contabile. Con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2  e'
          prevista l'istituzione di un Comitato di  gestione  con  il
          compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, entro 12  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  la
          proposta presentata dal Direttore generale di progetto,  di
          cui al comma 6, di un "Piano strategico"  per  lo  sviluppo
          delle aree comprese nel piano di gestione di cui  al  comma
          4. Il Comitato di gestione e' composto, anche eventualmente
          attraverso propri delegati, dal Ministro dei beni  e  delle
          attivita' culturali  e  del  turismo,  dal  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dal  Ministro  per   la
          coesione  territoriale,  dal   Presidente   della   Regione
          Campania, dal Presidente della  Provincia  di  Napoli,  dai
          Sindaci dei comuni interessati e dai legali  rappresentanti
          degli enti pubblici e privati coinvolti. L'approvazione del
          piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti
          dell'art. 34 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
          267, dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.
          241, e dell'art. 2, comma  203,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento  e  ogni
          altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di  assenso
          comunque denominato necessario per la  realizzazione  degli
          interventi approvati. L'Unita' "Grande  Pompei"  assume  le
          decisioni relative alla progettazione e alla  realizzazione
          e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di
          cui al comma 6. Il  medesimo  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al  comma  2  detta   la
          disciplina  organizzativa  e  contabile   dell'Unita',   le
          modalita' di rendicontazione delle spese, la sua  durata  e
          la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di
          dieci unita', in posizione di comando dalle amministrazioni
          da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il
          personale  di  cui  al  periodo  precedente   mantiene   il
          trattamento   economico    fondamentale    ed    accessorio
          dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti
          a  carico   dell'Unita'   medesima,   ad   esclusione   del
          trattamento economico  fondamentale  ed  accessorio  avente
          carattere fisso e continuativo. L'Unita' si avvale altresi'
          della struttura di cui al comma 2. 
              6. L'Unita', sulla base delle indicazioni  fornite  dal
          direttore generale di progetto, redige un piano strategico,
          del tutto congruente  e  in  completo  accordo  col  Grande
          Progetto Pompei  comprendente:  l'analisi  di  fattibilita'
          istituzionale, finanziaria ed economica del piano  nel  suo
          complesso; il crono-programma, che definisce la  tempistica
          di realizzazione del piano e degli interventi  individuati;
          la valutazione delle loro condizioni  di  fattibilita'  con
          riferimento   al   loro   avanzamento   progettuale;    gli
          adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le  fonti  di
          finanziamento attivabili  per  la  loro  realizzazione.  Il
          piano   prevede,    in    particolare,    gli    interventi
          infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le  vie  di
          accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il
          recupero ambientale dei paesaggi degradati  e  compromessi,
          prioritariamente mediante il recupero e il  riuso  di  aree
          industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di
          rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del  minor
          consumo di territorio e della priorita'  del  recupero.  Il
          piano prevede altresi' azioni e interventi di promozione  e
          sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni  e
          la creazione di forme,  di  partenariato  pubblico-privato,
          nonche'   il   coinvolgimento   di   cooperative   sociali,
          associazioni di volontariato,  associazioni  di  promozione
          sociale, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o
          fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela  e
          la  valorizzazione  del  patrimonio  culturale.  Il   piano
          inoltre  prevede  il  coinvolgimento  degli  operatori  del
          settore turistico e culturale  ai  fini  della  valutazione
          delle  iniziative  necessarie  al  rilancio  dell'area   in
          oggetto. Il piano prevede, inoltre, l'utilizzo dei  giovani
          tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura"  di
          cui all'art. 2, comma 5-bis, del  decreto-legge  28  giugno
          2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 99. L'Unita' predispone altresi' un accordo
          di valorizzazione,  ai  sensi  dell'art.  112  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, con  il  coinvolgimento  di  altri  soggetti
          pubblici e privati  interessati,  articolato  in  un  piano
          strategico di  sviluppo  del  percorso  turistico-culturale
          integrato del sito Unesco "Aree  archeologiche  di  Pompei,
          Ercolano e Torre Annunziata",  promuovendo  l'integrazione,
          nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e  dei
          settori  produttivi  collegati.  All'accordo   partecipano,
          altresi', i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta,
          nonche' l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita' organizzata, di cui al titolo II del libro III
          del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,
          n. 159.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma   7,   del
          decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in
          favore della cultura, in materia  di  incroci  tra  settori
          della stampa  e  della  televisione,  di  razionalizzazione
          dello   spettro   radioelettrico,   di    abrogazione    di
          disposizioni relative alla realizzazione di nuovi  impianti
          nucleari,  di  partecipazioni  della   Cassa   depositi   e
          prestiti, nonche'  per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale della regione Abruzzo), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  31  marzo   2011,   n.   74,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26  maggio   2011,   n.   75,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2011, n. 122: 
              "Art.  2.  Potenziamento  delle  funzioni   di   tutela
          dell'area archeologica di Pompei. 
              (Omissis). 
              7.  Allo  scopo  di  favorire  l'apporto   di   risorse
          provenienti  da  soggetti  privati  per  l'esecuzione   dei
          lavori, dei servizi e delle forniture di cui  al  comma  1,
          gli obblighi  di  pubblicita',  imparzialita',  parita'  di
          trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti  dagli
          articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
          modificazioni,  per   i   contratti   di   sponsorizzazione
          finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o  alla
          realizzazione degli  interventi  ricompresi  nel  programma
          straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con
          la pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  nella  Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  e,  ove  occorrente,
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea,  nonche'  su
          due quotidiani a diffusione nazionale,  per  almeno  trenta
          giorni,  contenente   un   elenco   degli   interventi   da
          realizzare,  con  l'indicazione  dell'importo  di   massima
          stimato  previsto  per  ciascuno  intervento.  In  caso  di
          presentazione   di   una   pluralita'   di   proposte    di
          sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a
          ciascun candidato gli specifici  interventi,  definendo  le
          correlate  modalita'  di  valorizzazione  del   marchio   o
          dell'immagine  aziendale  dello  sponsor,  secondo   quanto
          previsto dall'art. 120 del codice dei beni culturali e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, e successive modificazioni. In  caso  di  mancata  o
          insufficiente    presentazione    di    candidature,     il
          Soprintendente  puo'  ricercare  ulteriori  sponsor,  senza
          altre formalita' e anche mediante trattativa privata.". 
              Si riporta il testo dell'art. 7, comma 6,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni (Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro
          alle   dipendenze   delle    amministrazioni    pubbliche),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O.: 
              "Art. 7. Gestione delle risorse umane. 
              (Omissis). 
              6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire incarichi individuali, con  contratti  di  lavoro
          autonomo,   di   natura   occasionale   o   coordinata    e
          continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e   comprovata
          specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza   dei
          seguenti presupposti di legittimita': 
              a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere  alle
          competenze attribuite dall'ordinamento  all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e deve risultare coerente con le esigenze di  funzionalita'
          dell'amministrazione conferente; 
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
              c) la prestazione deve essere di  natura  temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
              d) devono essere  preventivamente  determinati  durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione.". 
              La  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  e   successive
          modificazioni  (Disposizioni  per  la  prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265.