Articolo 4 - Ripartizione delle risorse  del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo. 
 
  1. Il Direttore Generale, con  proprio  decreto,  tenuto  conto  di
quanto previsto dalle leggi di stabilita' e di bilancio e del decreto
ministeriale di ripartizione del Fondo ferme restando  le  previsioni
di cui agli articoli  47  e  48  del  presente  decreto,  sentite  le
Commissioni  Consultive  competenti  ed  acquisito  il  parere  della
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, che si esprime  entro
trenta giorni  dalla  richiesta  da  parte  del  Direttore  medesimo,
trascorsi  i  quali  il  decreto  puo'  comunque   essere   adottato,
stabilisce, in armonia con l'entita'  numerica  e  finanziaria  delle
domande  complessivamente  presentate,  la  quota  delle  risorse  da
assegnare a ciascuno dei settori di  cui  all'articolo  3,  comma  5,
lettere da a) a f), nonche' la quota delle risorse da assegnare  alle
residenze e alle azioni di sistema di cui agli articoli 45 e  46  del
presente decreto. 
  2. Qualora leggi successive alla emanazione del decreto di  cui  al
comma 1 determinino una consistenza  del  Fondo  inferiore  a  quella
definita all'atto dell'emanazione del predetto decreto, il  Direttore
generale  provvede  alle  conseguenti  variazioni   in   diminuzione,
mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione. 
  3.  In  caso  di  determinazione  di  una  consistenza  del   Fondo
superiore, di eventuali revoche o rinunce, il Direttore  generale,  a
partire dal secondo anno di ciascun  triennio,  puo'  adottare  bandi
annuali per gli articoli 44  e  46,  comma  2,  di  cui  al  presente
decreto.