Articolo 8 - Decadenza, revoca e rinuncia. 
 
  1. E'  disposta,  con  provvedimento  del  Direttore  generale,  la
decadenza dal contributo annuale assegnato, con recupero delle  somme
eventualmente versate, nel caso  in  cui  la  documentazione  di  cui
all'articolo 6, comma 3, del presente  decreto,  non  sia  presentata
entro il termine previsto dal comma 4 del medesimo  articolo,  ovvero
contenga elementi non veritieri o sia incompleta  rispetto  a  quella
richiesta dal presente decreto. 
  2. E' disposta, con provvedimento del Direttore generale, la revoca
del  contributo  annuale  assegnato,   con   recupero   delle   somme
eventualmente versate, nei seguenti casi: 
  a) qualora sia accertato  il  mancato  rispetto  a  consuntivo  dei
requisiti minimi di attivita' e delle altre condizioni previste per i
singoli settori nei capi da II a VI del presente decreto; 
b) per i casi previsti dall'articolo 6, commi 6 e 7, e  dall'articolo
   7, commi 2 e 3, del presente decreto. 
  3. La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle
annualita' eventualmente restanti. La decadenza e la revoca  disposte
con riferimento alla seconda e  terza  annualita'  del  progetto  non
comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualita'
precedenti. 
  4.  La  rinuncia  al  contributo  annuale  assegnato  comporta   la
restituzione  da  parte  del  soggetto  interessato  di  quanto  gia'
ricevuto  per  la  medesima  annualita'  ed  ha  efficacia  anche  in
relazione  alle  annualita'  eventualmente  restanti.   La   rinuncia
effettuata con  riferimento  alla  seconda  e  terza  annualita'  del
progetto non comporta la restituzione dei contributi assegnati per le
annualita' precedenti.