Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
Disposizioni  per   il   ricambio   generazionale   nelle   pubbliche
                           amministrazioni 
 
  1. Sono abrogati l'art. 16  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e l'art. 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. 
  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti  in  servizio
in essere alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono
fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o  fino  alla  loro  scadenza  se
prevista in data anteriore.  I  trattenimenti  in  servizio  disposti
dalle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati. 
  3.  Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'   degli   uffici
giudiziari, ((  i  trattenimenti  in  servizio,  pur  se  ancora  non
disposti, per i  magistrati  ordinari,  amministrativi,  contabili  e
militari che alla data di entrata in vigore del presente  decreto  ne
abbiano i requisiti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 503, e  successive  modificazioni,  ))  sono  fatti
salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se  prevista
in data anteriore. 
  (( 3-bis. In applicazione dell'art. 59, comma  9,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e  successive  modificazioni,  e  al  fine  di
salvaguardare la continuita' didattica e di garantire l'immissione in
servizio fin dal  1°  settembre,  i  trattenimenti  in  servizio  del
personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino
alla loro scadenza se prevista in data anteriore. 
  3-ter. Con le procedure di cui all'art. 107 del testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si  provvede  all'adeguamento  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.  426,  alle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more  del
suddetto adeguamento e della successiva  nomina  dei  consiglieri  di
Stato di cui all'art. 14 del medesimo decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato gia' nominati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, di  cui  allo  stesso
art. 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015  ove
abbiano raggiunto l'eta' per il collocamento in quiescenza. )) 
  4. (Soppresso). 
  (( 5. All'art.  72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11.  Con  decisione  motivata  con   riferimento   alle   esigenze
organizzative e ai criteri di scelta applicati  e  senza  pregiudizio
per   la   funzionale   erogazione   dei   servizi,   le    pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  incluse  le
autorita' indipendenti, possono, a decorrere  dalla  maturazione  del
requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al  pensionamento,
come rideterminato a decorrere dal  1°  gennaio  2012  dall'art.  24,
commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il
rapporto di lavoro e il contratto  individuale  anche  del  personale
dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non  prima  del
raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a riduzione
percentuale  ai  sensi  del  citato  comma  10   dell'art.   24.   Le
disposizioni del presente comma non  si  applicano  al  personale  di
magistratura,  ai  professori  universitari  e  ai  responsabili   di
struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si  applicano,
non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta',  ai
dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni  del
presente  comma  si  applicano  altresi'  ai  soggetti  che   abbiano
beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre  2003,  n.
350, e successive modificazioni.». )) 
  6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni  ((
di euro )) per l'anno 2014, 75,2 milioni (( di  euro  ))  per  l'anno
2015, 113,4 milioni (( di euro )) per l'anno 2016, 123,2  milioni  ((
di euro )) per l'anno 2017 e 152,9 milioni (( di euro )) a  decorrere
dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita': 
    a) all'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b)  del  decreto  legge
del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 marzo 2014, n. 50, le parole:  «a  1.372,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017  e  a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015,  a  1.988,1
milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno
2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»; 
    b) all'art. 1, comma 428, primo periodo, della legge 27  dicembre
2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1,  lettera  c)  del
decreto  legge  del  28  gennaio   2014   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole «a 1.028,8
milioni di euro  per  l'anno  2015,  a  1.186,7  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti «a  1.104  milioni
di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a
1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a
decorrere dal 2018»; 
    c)  l'allegato  3  alla  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e'
sostituito dall'allegato 1 al presente decreto; 
    d)  quanto  a  2,6  milioni  di  euro   per   l'anno   2014   con
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
9,  comma  8,  del  decreto-legge  n.  30  dicembre  1997,  n.   457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  l'art.  16  del  decreto  legislativo   30
          dicembre 1992, n. 503, recante "Norme per il  riordinamento
          del  sistema  previdenziale  dei   lavoratori   privati   e
          pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre  1992,
          n. 421", abrogato dalla presente legge: 
              "Art. 16. - Prosecuzione del rapporto di lavoro. 
              1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello  Stato  e
          degli enti pubblici non economici di permanere in servizio,
          con effetto dalla data di entrata in vigore della legge  23
          ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un  biennio
          oltre i limiti di eta' per il  collocamento  a  riposo  per
          essi   previsti.   In   tal   caso   e'    data    facolta'
          all'amministrazione,  in   base   alle   proprie   esigenze
          organizzative e funzionali, di trattenere  in  servizio  il
          dipendente  in  relazione   alla   particolare   esperienza
          professionale acquisita dal  dipendente  in  determinati  o
          specifici ambiti ed in funzione  dell'efficiente  andamento
          dei  servizi.  La  disponibilita'   al   trattenimento   va
          presentata   all'amministrazione   di   appartenenza    dai
          ventiquattro ai dodici mesi precedenti  il  compimento  del
          limite di eta' per il collocamento a  riposo  previsto  dal
          proprio  ordinamento.  I  dipendenti  in  aspettativa   non
          retribuita che  ricoprono  cariche  elettive  esprimono  la
          disponibilita' almeno novanta giorni prima  del  compimento
          del limite di eta' per il collocamento a riposo. 
              1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art.  1
          della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui  al
          comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
          anno di eta'". 
              Si riporta l'art. 72 del decreto-legge 25 giugno  2008,
          n. 112,  recante  "Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria", convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, modificato dalla presente legge: 
              "Art.  72.  -   (Personale   dipendente   prossimo   al
          compimento  dei  limiti  di  eta'  per  il  collocamento  a
          riposo). 
              1. 
              1-bis. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6. 
              7. All'art. 16, comma  1  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo  il
          primo periodo sono aggiunti i seguenti:  «In  tal  caso  e'
          data facolta' all'amministrazione,  in  base  alle  proprie
          esigenze  organizzative  e  funzionali,  di  accogliere  la
          richiesta  in   relazione   alla   particolare   esperienza
          professionale acquisita dal richiedente  in  determinati  o
          specifici ambiti ed in funzione  dell'efficiente  andamento
          dei servizi. La  domanda  di  trattenimento  va  presentata
          all'amministrazione di  appartenenza  dai  ventiquattro  ai
          dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per
          il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.» 
              8. (Abrogato). 
              9. (Abrogato). 
              10. (Abrogato). 
              11.  Con  decisione  motivata  con   riferimento   alle
          esigenze organizzative e ai criteri di scelta  applicati  e
          senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi,
          le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, incluse le autorita' indipendenti,  possono,
          a decorrere dalla maturazione del requisito  di  anzianita'
          contributiva   per   l'accesso   al   pensionamento,   come
          rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24,
          commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214,  risolvere  il  rapporto  di  lavoro  e  il
          contratto individuale anche del personale dirigenziale, con
          un  preavviso  di  sei  mesi  e  comunque  non  prima   del
          raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a
          riduzione  percentuale  ai  sensi  del  citato   comma   10
          dell'art. 24. Le disposizioni del  presente  comma  non  si
          applicano  al  personale  di  magistratura,  ai  professori
          universitari e ai responsabili di struttura  complessa  del
          Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima  del
          raggiungimento del  sessantacinquesimo  anno  di  eta',  ai
          dirigenti  medici  e  del  ruolo  sanitario.  Le   medesime
          disposizioni del presente comma si  applicano  altresi'  ai
          soggetti che abbiano beneficiato  dell'art.  3,  comma  57,
          della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e   successive
          modificazioni. 
              11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti
          in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e  di
          impiego, gli  enti  e  gli  altri  organismi  previdenziali
          comunicano, anche in via telematica,  alle  amministrazioni
          pubbliche  richiedenti  i  dati   relativi   all'anzianita'
          contributiva dei dipendenti interessati.". 
              Si riporta il  testo  del  comma  31  dell'art.  9  del
          decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, recante "Misure urgenti
          in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e    di
          competitivita' economica", convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, abrogato  dal  presente
          decreto: 
              "31. Al fine di  agevolare  il  processo  di  riduzione
          degli     assetti     organizzativi     delle     pubbliche
          amministrazioni, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  fermo  il  rispetto  delle
          condizioni e delle procedure previste dai commi da 7  a  10
          dell'art. 72 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette
          disposizioni   possono   essere   disposti   esclusivamente
          nell'ambito delle facolta'  assunzionali  consentite  dalla
          legislazione vigente in base alle cessazioni del  personale
          e con il rispetto delle relative procedure  autorizzatorie;
          le risorse destinabili a  nuove  assunzioni  in  base  alle
          predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo
          del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti  in
          servizio. Sono fatti  salvi  i  trattenimenti  in  servizio
          aventi decorrenza anteriore al 1°  gennaio  2011,  disposti
          prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  I
          trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1
          ° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in  vigore  del
          presente decreto, sono privi di effetti. Il presente  comma
          non  si  applica  ai  trattenimenti  in  servizio  previsti
          dall'art.  16,  comma  1-bis  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria  limitatamente
          agli  anni  2011  e  2012,  ai   capi   di   rappresentanza
          diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche": 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.". 
              Si riporta il testo dell'art. 59, comma 9, della  legge
          27  dicembre  1997,  n.  449,  recante   "Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica": 
              "9. Per il personale del comparto scuola  resta  fermo,
          ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico,  che  la
          cessazione dal servizio ha effetto  dalla  data  di  inizio
          dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con
          decorrenza  dalla  stessa  data  del  relativo  trattamento
          economico nel caso di prevista  maturazione  del  requisito
          entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale  del  comparto
          scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15
          marzo  1997,  non  e'  stata  accolta  per  effetto   delle
          disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n.
          129, convertito, con modificazioni, dalla legge  18  luglio
          1997, n. 229, e'  collocato  a  riposo  in  due  scaglioni,
          equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o
          accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000,  con  priorita'
          per i soggetti in possesso dei requisiti per  l'accesso  al
          trattamento  pensionistico  richiesti  al   personale   del
          pubblico impiego nel 1998 e per quelli  con  maggiore  eta'
          anagrafica. Sono fatte salve  comunque  le  cessazioni  dal
          servizio  di  cui  all'art.  1,   comma   3,   del   citato
          decreto-legge n. 129 del 1997, nonche' quelle del personale
          appartenente ai ruoli, classi  di  concorso  a  cattedre  e
          posti di insegnamento e profili professionali nei quali  vi
          siano situazioni  di  esubero  rispetto  alle  esigenze  di
          organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero.
          Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed
          accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della  suddetta
          condizione e' accertato  al  termine  delle  operazioni  di
          movimento del personale.". 
              Si riporta il  testo  dell'art.  107  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
          "Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto
          Adige": 
              "Art. 107. Con decreti legislativi saranno  emanate  le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.". 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  6  aprile
          1984, n. 426, recante "Norme di  attuazione  dello  statuto
          speciale per la  regione  Trentino-Alto  Adige  concernenti
          istituzione  del  tribunale  amministrativo  regionale   di
          Trento e della sezione autonoma di Bolzano", e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1984, n. 217. 
              Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426: 
              "Art. 14. Per gli effetti  di  cui  all'art.  93  dello
          statuto,  sono   nominati   due   consiglieri   di   Stato,
          appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di
          Bolzano, scelti tra le categorie di cui al n.  2  dell'art.
          19 della  legge  27  aprile  1982,  n.  186  ,  nonche'  al
          precedente art. 2. 
              La nomina e' disposta con decreto del Presidente  della
          Repubblica su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,
          con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano. Per  la
          nomina e' richiesto altresi' il  parere  del  consiglio  di
          presidenza della giustizia amministrativa. 
              Costituisce requisito per la nomina la conoscenza della
          lingua italiana e di  quella  tedesca  accertata  ai  sensi
          delle disposizioni recate dal decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La relativa attestazione
          comporta l'estensione  ai  predetti  consiglieri  di  Stato
          della norma di cui alla legge 13 agosto  1980,  n.  454,  e
          successive modificazioni, sull'attribuzione dell'indennita'
          speciale di seconda lingua. 
              L'assegnazione dei predetti  consiglieri  alle  sezioni
          consultive e giurisdizionali  del  Consiglio  di  Stato  e'
          disposta, all'inizio di ogni anno, con il decreto  previsto
          dall'art. 12, primo comma, del testo unico 26 giugno  1924,
          n. 1054. 
              Uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo  di
          lingua tedesca della  provincia  di  Bolzano,  nominati  ai
          sensi  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  deve  far  parte  del
          collegio della sezione di cui all'art. 17, comma 28,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, quando questa e' investita di
          atti riguardanti la provincia di Bolzano.  Resta  fermo  il
          disposto di cui  all'art.  43,  secondo  comma,  del  regio
          decreto 26 giugno 1924, n. 1054. 
              I ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di
          Bolzano vengono attribuiti per la trattazione alle  sezioni
          del Consiglio di Stato alle quali sono assegnati i predetti
          consiglieri; del collegio giudicante sui  predetti  ricorsi
          deve far parte almeno uno di essi. 
              Ai predetti consiglieri di lingua  tedesca,  sempreche'
          risiedano in  provincia  di  Bolzano,  non  si  applica  il
          disposto dell'art. 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186 . 
              Ai fini della nomina dei consiglieri di Stato di cui al
          presente articolo  la  dotazione  organica  del  ruolo  dei
          consiglieri di Stato, di cui alla tabella A  allegata  alla
          legge 27 aprile 1982, numero 186  ,  e'  aumentata  di  due
          unita'.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 427 e 428, della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita'  2014),
          come modificati dalla presente legge: 
              "427. Sulla base degli indirizzi indicati dal  Comitato
          interministeriale di cui  all'art.  49-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  in
          considerazione  delle  attivita'  svolte  dal   Commissario
          straordinario di cui al comma 2  del  medesimo  articolo  e
          delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014
          sono adottate misure di razionalizzazione  e  di  revisione
          della  spesa,  di  ridimensionamento  delle  strutture,  di
          riduzione delle  spese  per  beni  e  servizi,  nonche'  di
          ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da  assicurare,
          anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa
          delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  misura  non
          inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a  1.448
          milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di  euro
          per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno  2017
          e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.  Il
          Commissario   riferisce   ogni   tre   mesi   al   Comitato
          interministeriale e, con una  apposita  relazione  annuale,
          alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle  misure
          di cui al primo periodo. Nell'ambito del  ridimensionamento
          di cui al presente comma, nonche' al fine di conseguire  un
          risparmio di spesa a carico  dell'amministrazione  e  degli
          utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti, da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  2,  della  legge  23
          agosto 1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,  sono
          adottate  misure  volte  all'unificazione,  in   un   unico
          archivio telematico  nazionale,  dei  dati  concernenti  la
          proprieta'  e  le  caratteristiche  tecniche  dei   veicoli
          attualmente inseriti nel pubblico registro  automobilistico
          e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti  provvede  all'adozione  dei
          conseguenti provvedimenti  attuativi  e  all'individuazione
          delle relative procedure. 
              428. Nelle  more  della  definizione  degli  interventi
          correttivi di cui al comma 427,  le  dotazioni  finanziarie
          iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e
          cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa  di
          ciascun Ministero di cui all'art. 21, comma 5, lettera  b),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  sono  accantonate  e
          rese indisponibili per gli importi di 710 milioni  di  euro
          per l'anno 2014, a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a
          1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9  milioni
          di euro per l'anno 2017 e  a  1.339,6  milioni  di  euro  a
          decorrere dal 2018, secondo quanto indicato nell'allegato 3
          alla presente legge. Restano escluse  dagli  accantonamenti
          le spese iscritte negli stati di previsione  dei  Ministeri
          dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  e
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
          le spese iscritte nell'ambito  della  missione  «Ricerca  e
          innovazione» e gli stanziamenti relativi al  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione
          delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del
          grande evento Expo Milano 2015. Restano  altresi'  esclusi,
          rispettivamente,  gli  interventi  sui  quali  sono   state
          operate riduzioni di spesa ai sensi dei  commi  577  e  578
          nonche', limitatamente alle somme accantonate per l'importo
          di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni  di
          euro a decorrere dal 2016, gli interventi  sui  quali  sono
          state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi  438  e
          439.  Le  amministrazioni  potranno   proporre   variazioni
          compensative, anche relative a missioni  diverse,  tra  gli
          accantonamenti interessati,  nel  rispetto  dell'invarianza
          sui  saldi  di  finanza   pubblica.   Resta   preclusa   la
          rimodulazione degli  accantonamenti  di  spese  correnti  a
          valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione
          degli  interventi  correttivi  di  cui  al  comma  427,  si
          provvedera' a rendere  disponibili  le  somme  accantonate.
          Qualora  si  verifichi  uno   scostamento   rispetto   alle
          previsioni  di  risparmio  di  cui  al  primo  periodo,  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   con   proprio
          decreto,  provvede  alla  riduzione  delle  suddette  somme
          accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento  dei
          predetti obiettivi.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma   8,   del
          decreto-legge  n.  30  dicembre  1997,  n.   457,   recante
          "Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei
          trasporti e l'incremento dell'occupazione", convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30: 
              "8. In favore della gestione commissariale del Fondo di
          cui all'art. 6,  comma  1,  e'  autorizzata  l'assegnazione
          della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5
          miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi  per  gli  anni
          1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno  2000
          la durata  di  detto  Fondo,  e  di  lire  156  miliardi  a
          decorrere dall'anno 2001, restando confermate le  modalita'
          di cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  1990,
          n. 58.".