Art. 7 
 
 
        Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni 
 
  1.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  riduzione  della   spesa
pubblica,  a  decorrere  dal  1º  settembre   2014,   i   contingenti
complessivi dei distacchi, aspettative  e  permessi  sindacali,  gia'
attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali
vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui  all'art.
1, comma 2, ivi compreso quello dell'art. 3, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono  ridotti  del  cinquanta  per  cento  per
ciascuna associazione sindacale. 
  (( 1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile  e  per  il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183, in sostituzione  della  riduzione  di  cui  al
comma 1 del  presente  articolo  e  con  la  stessa  decorrenza,  per
ciascuna    riunione    sindacale,     tenuta     su     convocazione
dell'amministrazione,   un   solo   rappresentante    per    ciascuna
organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 32, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.  164,
per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  un   solo   rappresentante   per   ciascuna
organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 40, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 168 del 19 luglio 2008, per  il  personale  non  direttivo  e  non
dirigente, e di cui all'art. 23, comma 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 7 maggio  2008,  recante  «Recepimento  dell'accordo
sindacale integrativo per il  personale  direttivo  e  dirigente  del
Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,  pubblicato  nel  medesimo
supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n.  168  del  19
luglio 2008,  per  il  personale  direttivo  e  dirigente.  Eventuali
ulteriori permessi per le predette finalita' devono essere  computati
nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico
di ciascuna organizzazione sindacale. )) 
  2. Per ciascuna associazione sindacale, la ((  rideterminazione  ))
dei distacchi di cui al comma 1 e' operata con  arrotondamento  delle
eventuali frazioni all'unita' superiore  e  non  opera  nei  casi  di
assegnazione di un solo distacco. 
  3.  Con  le  procedure  contrattuali  e  negoziali   previste   dai
rispettivi ordinamenti puo' essere  modificata  la  ripartizione  dei
contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra  le  associazioni
sindacali. (( In tale ambito e' possibile definire, con invarianza di
spesa, forme  di  utilizzo  compensativo  tra  distacchi  e  permessi
sindacali. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il riferimento al citato art.  1,  comma  2,  della
          legge 30 marzo 2001, n. 165, vedasi in note all'art. 1. 
              Si riporta l'art. 3 della citata legge 30  marzo  2001,
          n. 165: 
              "Art. 3 - Personale in regime di diritto pubblico 
              1. In  deroga  all'art.  2,  commi  2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 17  luglio  1947,  n.  691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3,  il  rapporto
          di impiego del personale, anche  di  livello  dirigenziale,
          del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi  il
          personale volontario previsto dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
          362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato  in
          regime di diritto pubblico  secondo  autonome  disposizioni
          ordinamentali. 
              1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il  personale
          della carriera dirigenziale penitenziaria  e'  disciplinato
          dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari   resta    disciplinato    dalle
          disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in  attesa   della
          specifica disciplina che la regoli in modo organico  ed  in
          conformita' ai principi della  autonomia  universitaria  di
          cui all'art. 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'art. 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,  n.
          421.". 
              Si riporta l'art. 19 della legge 4  novembre  2010,  n.
          183, recante "Deleghe  al  Governo  in  materia  di  lavori
          usuranti,  di  riorganizzazione  di   enti,   di   congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e di controversie di lavoro": 
              "Art. 19 - Specificita' delle Forze armate, delle Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              1. Ai fini della definizione degli  ordinamenti,  delle
          carriere e dei contenuti del rapporto di  impiego  e  della
          tutela  economica,  pensionistica   e   previdenziale,   e'
          riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad  essi
          appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
          degli obblighi e delle limitazioni personali,  previsti  da
          leggi e  regolamenti,  per  le  funzioni  di  tutela  delle
          istituzioni democratiche e di difesa  dell'ordine  e  della
          sicurezza interna  ed  esterna,  nonche'  per  i  peculiari
          requisiti di efficienza operativa richiesti e  i  correlati
          impieghi in attivita' usuranti. 
              2.  La  disciplina  attuativa  dei  principi  e   degli
          indirizzi di cui al comma  1  e'  definita  con  successivi
          provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
          a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 
              3. Il Consiglio  centrale  di  rappresentanza  militare
          (COCER)  partecipa,   in   rappresentanza   del   personale
          militare, alle attivita'  negoziali  svolte  in  attuazione
          delle  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  concernenti  il
          trattamento economico del medesimo personale.". 
              Si  riporta  l'art.  32,  comma  4,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante
          "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
          ad ordinamento civile e dello schema di  concertazione  per
          le Forze di polizia ad  ordinamento  militare  relativi  al
          quadriennio normativo 2002-2005  ed  al  biennio  economico
          2002-2003.": 
              "4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e  3,
          tenuto   conto   della    specificita'    delle    funzioni
          istituzionali  e  della  particolare  organizzazione  delle
          Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,  in  favore  del
          personale di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  ulteriori
          permessi  sindacali   retribuiti,   non   computabili   nel
          contingente complessivo di cui ai medesimi  commi  2  e  3,
          esclusivamente per la Partecipazione a  riunioni  sindacali
          su convocazione dell'amministrazione.". 
              Si riporta l'art. 40, commi 2  e  4,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7   maggio   2008,   recante
          "Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco": 
              "2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il limite massimo del monte ore annuo dei
          permessi sindacali retribuiti autorizzabili  a  favore  del
          medesimo personale e' determinato in 24.585 ore. Nelle more
          del funzionamento dell'organismo di rappresentanza  per  il
          personale di cui al comma  1,  previsto  dall'art.  35  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  resta  fermo
          quanto  disposto  dall'art.  170   del   predetto   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
              (Omissis). 
              4.  Nel  monte  ore  annuo  complessivo  dei   permessi
          sindacali di cui ai commi 2 e 3 non  si  computa  il  tempo
          impiegato, durante l'orario di lavoro,  esclusivamente  per
          la partecipazione  del  personale  di  cui  al  comma  1  a
          riunioni  con  l'Amministrazione  su  formale   e   diretta
          convocazione  di  quest'ultima,  limitatamente   al   tempo
          strettamente necessario alla partecipazione stessa.". 
              Si riporta l'art. 23, commi 2  e  4,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7   maggio   2008,   recante
          "Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il
          personale direttivo e dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco": 
              "2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto del Presidente della Repubblica, il limite
          massimo  del  monte  ore  annuo  dei   permessi   sindacali
          retribuiti autorizzabili a favore del medesimo personale e'
          determinato in 1.020 ore. 
              (Omissis). 
              4.  Nel  monte  ore  annuo  complessivo  dei   permessi
          sindacali di cui ai commi 2 e 3 non  si  computa  il  tempo
          impiegato, durante l'orario di lavoro,  esclusivamente  per
          la partecipazione  del  personale  di  cui  al  comma  1  a
          riunioni  con  l'Amministrazione  su  formale   e   diretta
          convocazione  di  quest'ultima,  limitatamente   al   tempo
          strettamente necessario alla partecipazione stessa.".