(( Art. 1 bis 
 
 
         Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 
 
    
  1. Ai fini  dell'applicazione  della  disciplina  dei  procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi,  gli  imprenditori  agricoli
che utilizzano depositi  di  prodotti  petroliferi  di  capienza  non
superiore a 6  metri  cubi,  anche  muniti  di  erogatore,  ai  sensi
dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 99, non sono  tenuti  agli  adempimenti  previsti  dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1º
agosto 2011, n. 151. 
  2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29
aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in  possesso
di autorizzazione  o  nulla  osta  sanitario,  di  registrazione,  di
comunicazione o segnalazione certificata di inizio attivita' prevista
per l'esercizio dell'impresa. 
  3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai  sensi
del regolamento (CE) n. 800/2008  della  Commissione,  del  6  agosto
2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati
da imprese agricole singole  ed  associate,  la  produzione  agricola
derivante  dall'esercizio  in  comune  delle  attivita',  secondo  il
programma comune di rete, puo' essere  divisa  fra  i  contraenti  in
natura con l'attribuzione a  ciascuno,  a  titolo  originario,  della
quota di prodotto convenuta nel contratto di rete. 
  4. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' abrogato. 
  5.  In  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  38,
paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento  (CE)  n.  436/2009  della
Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli
sono  dematerializzati   e   realizzati   nell'ambito   del   Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede  di  attuazione  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  prevedono   modalita'
ulteriormente   semplificate    di    compilazione    dei    registri
dematerializzati, compresa la concessione di termini piu' favorevoli,
per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri  di
vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale. 
  6. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
febbraio 2001, n. 187, e' dematerializzato e  realizzato  nell'ambito
del SIAN. 
  7. Il registro di carico e scarico di  cui  all'articolo  1,  sesto
comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e'  dematerializzato  e
realizzato nell'ambito  del  SIAN.  All'articolo  1  della  legge  23
dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  sesto  comma,  le  parole:  «presso  ogni  stabilimento,  un
registro di  carico  e  scarico  sul  quale  devono  essere  indicate
giornalmente» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni stabilimento,
un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate»; 
  b) il settimo comma e' abrogato. 
  8. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1  dell'articolo
28 della legge  20  febbraio  2006,  n.  82,  e'  dematerializzato  e
realizzato nell'ambito del SIAN. 
  9. Gli articoli 2 e 3 della legge 11  aprile  1974,  n.  138,  sono
sostituiti dai seguenti: 
  «Art.  2.  -  1.  Le  informazioni  relative  all'introduzione  sul
territorio nazionale di  latte  in  polvere  registrate  nei  sistemi
informativi utilizzati  dal  Ministero  della  salute  sono  messe  a
disposizione del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 
  Art. 3. - 1. I produttori,  gli  importatori,  i  grossisti  e  gli
utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati
devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro
di  cui  al  primo  periodo  e'  dematerializzato  ed  e'  realizzato
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)». 
  10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a  9  si
provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali da adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in
vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi
le disposizioni previgenti. 
  11. L'articolo 59-bis del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
abrogato. 
  12.  Con  riferimento  ai  terreni  agricoli   contraddistinti   da
particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri  quadrati,
site  in  comuni   montani,   ricompresi   nell'elenco   delle   zone
svantaggiate di montagna delimitate ai  sensi  dell'articolo  32  del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle  aziende
agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti
a  disporre  del  relativo  titolo  di  conduzione  ai   fini   della
costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. 
  13. Alla sezione  6  dell'Allegato  A  al  decreto  legislativo  19
novembre  2008,  n.  194,  le  parole:   «depositi   alimentari»   si
interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di  cui
al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle  cooperative  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio  2001,
n. 228, e dai consorzi  agrari  per  la  fornitura  di  servizi  agli
imprenditori agricoli. 
  14. Le  organizzazioni  professionali  agricole  ed  agromeccaniche
comprese  quelle  di  rappresentanza  delle   cooperative   agricole,
maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,  nell'esercizio
dell'attivita' di  consulenza  per  la  circolazione  delle  macchine
agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le
procedure di collegamento al sistema operativo  di  prenotazione  del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   fini
dell'immatricolazione e della gestione  delle  situazioni  giuridiche
inerenti alla proprieta' delle predette  macchine.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le   modalita'
tecniche  di  collegamento  con  il  Centro  elaborazione  dati   del
Ministero stesso e le relative modalita' di gestione. 
  15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: «applicano»  e'
sostituita dalle seguenti: «commercializzano imballaggi con»; 
  b) all'articolo 54, comma 11, la parola:  «apponga»  e'  sostituita
dalle seguenti: «commercializzi imballaggi con». 
  16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno  1986,
n.  251,  come  modificato  dall'articolo  26,   comma   2-bis,   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel
senso che sono anche di competenza  degli  iscritti  nell'albo  degli
agrotecnici le attivita' di progettazione e direzione delle opere  di
trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che  forestale.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  13-bis  e  13-ter,
          dell'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99,
          (Disposizioni  in  materia   di   soggetti   e   attivita',
          integrita' aziendale e  semplificazione  amministrativa  in
          agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d),  f),
          g), l), ee), della L. 7  marzo  2003,  n.  38),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94: 
              «   Art.   14.   (Semplificazione   degli   adempimenti
          amministrativi.). 
              (Omissis) 
              13-bis. I depositi di  prodotti  petroliferi  impiegati
          nell'esercizio delle attivita' di  cui  all'art.  2135  del
          codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole,
          ancorche' attrezzati  come  impianti  per  il  rifornimento
          delle macchine agricole, e quelli impiegati  nell'esercizio
          delle attivita', di cui  all'art.  5,  ubicati  all'interno
          delle  imprese  agromeccaniche,  non  sono  soggetti   alle
          disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  11  febbraio
          1998, n. 32. 
              13- ter. Ai depositi di cui al  comma  13-bis,  qualora
          abbiano capacita' geometrica non superiore a 25 metri cubi,
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M.  27
          marzo 1985  del  Ministro  dell'interno,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e al  D.M.  19
          marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  76  del
          31 marzo 1990. 
              (Omissis).». 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          1º   agosto   2011,   n.    151,    «Regolamento    recante
          semplificazione della disciplina dei procedimenti  relativi
          alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma
          4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   22
          settembre 2011, n. 221. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  852/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei
          prodotti alimentari, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile
          2004, n. L 139, entrato in vigore il 20 maggio 2004. 
              - Il regolamento (CE) n.  800/2008  della  Commissione,
          del 6 agosto 2008, «che dichiara alcune categorie di  aiuti
          compatibili con il mercato  comune  in  applicazione  degli
          articoli 87 e 88  del  trattato  (regolamento  generale  di
          esenzione per categoria» e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  9
          agosto 2008, n. L 214. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  4-ter  e
          4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5  (Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          nonche' disposizioni in materia di  produzione  lattiera  e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  febbraio  2009,  n.
          34, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  9  aprile
          2009, n. 33, (Conversione in legge, con modificazioni,  del
          decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  recante  misure
          urgenti a sostegno dei  settori  industriali  in  crisi)  e
          successive   modificazioni,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 aprile 2009, n. 85, S.O.: 
              «Art. 3. (Distretti produttivi e reti di imprese). 
              (Omissis). 
              4-ter. Con  il  contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di  singole  parti  o  fasi  dello  stesso.  Il
          contratto di rete che prevede l'organo comune  e  il  fondo
          patrimoniale non  e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica,
          salva la facolta' di acquisto della  stessa  ai  sensi  del
          comma  4-quater  ultima  parte.  Se  il  contratto  prevede
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  e  di  un
          organo comune  destinato  a  svolgere  un'attivita',  anche
          commerciale, con i terzi: 
              1) la pubblicita' di cui al comma 4-quater  si  intende
          adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel  registro
          delle imprese del luogo dove ha sede la rete; 
              2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
          compatibili, le disposizioni di cui agli  articoli  2614  e
          2615, secondo comma, del codice civile; in ogni  caso,  per
          le obbligazioni contratte dall'organo comune  in  relazione
          al programma di rete, i terzi possono  far  valere  i  loro
          diritti esclusivamente sul fondo comune; 
              3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
          l'organo  comune  redige   una   situazione   patrimoniale,
          osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative
          al bilancio di esercizio della societa' per  azioni,  e  la
          deposita presso l'ufficio del registro  delle  imprese  del
          luogo ove ha  sede;  si  applica,  in  quanto  compatibile,
          l'art. 2615-bis, terzo comma, del codice  civile.  Ai  fini
          degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
          contratto deve essere  redatto  per  atto  pubblico  o  per
          scrittura privata  autenticata,  ovvero  per  atto  firmato
          digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del  codice  di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          successive modificazioni, da ciascun imprenditore o  legale
          rappresentante  delle  imprese   aderenti,   trasmesso   ai
          competenti uffici del registro delle imprese attraverso  il
          modello standard tipizzato con decreto del  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
          deve indicare: 
              a) il nome, la ditta, la  ragione  o  la  denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del  contratto  o  per  adesione  successiva,  nonche'   la
          denominazione e la sede della rete,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  ai  sensi
          della lettera c); 
              b)  l'indicazione   degli   obiettivi   strategici   di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate con  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
              c) la definizione di un programma di rete, che contenga
          l'enunciazione dei diritti  e  degli  obblighi  assunti  da
          ciascun partecipante; le modalita' di  realizzazione  dello
          scopo comune e, qualora sia prevista  l'istituzione  di  un
          fondo  patrimoniale  comune,  la  misura  e  i  criteri  di
          valutazione dei conferimenti  iniziali  e  degli  eventuali
          contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
          versare al fondo, nonche' le regole di gestione  del  fondo
          medesimo; se consentito  dal  programma,  l'esecuzione  del
          conferimento puo' avvenire anche  mediante  apporto  di  un
          patrimonio  destinato,  costituito   ai   sensi   dell'art.
          2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; 
              d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
          altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative  di
          recesso anticipato e  le  condizioni  per  l'esercizio  del
          relativo   diritto,   ferma   restando   in    ogni    caso
          l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
          scioglimento totale o parziale dei contratti  plurilaterali
          con comunione di scopo; 
              e) se il contratto ne prevede l'istituzione,  il  nome,
          la  ditta,  la  ragione  o  la  denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale  soggetto,  nonche'  le  regole  relative  alla  sua
          eventuale sostituzione durante la  vigenza  del  contratto.
          L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
          essa acquista soggettivita' giuridica e, in  assenza  della
          soggettivita',  degli  imprenditori,   anche   individuali,
          partecipanti  al  contratto  salvo  che  sia   diversamente
          disposto nello stesso, nelle  procedure  di  programmazione
          negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
          inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
          e  in   quelle   inerenti   allo   sviluppo   del   sistema
          imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
          innovazione     previsti     dall'ordinamento,      nonche'
          all'utilizzazione di strumenti di promozione e  tutela  dei
          prodotti e marchi di qualita' o di  cui  sia  adeguatamente
          garantita la genuinita' della provenienza; 
              f) le  regole  per  l'assunzione  delle  decisioni  dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo. 
              (Omissis.). 
              4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
          nella sezione del registro  delle  imprese  presso  cui  e'
          iscritto ciascun partecipante e l'efficacia  del  contratto
          inizia a decorrere da quando  e'  stata  eseguita  l'ultima
          delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
          sono  stati  sottoscrittori  originari.  Le  modifiche   al
          contratto  di  rete,  sono   redatte   e   depositate   per
          l'iscrizione,  a  cura  dell'impresa   indicata   nell'atto
          modificativo, presso la sezione del registro delle  imprese
          presso cui e' iscritta la  stessa  impresa.  L'ufficio  del
          registro delle imprese provvede  alla  comunicazione  della
          avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
          tutti gli altri uffici del registro  delle  imprese  presso
          cui sono iscritte le altre partecipanti, che  provvederanno
          alle relative annotazioni d'ufficio della modifica;  se  e'
          prevista la costituzione del fondo  comune,  la  rete  puo'
          iscriversi  nella  sezione  ordinaria  del  registro  delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua  sede;
          con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sua  sede
          la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
          soggettivita' giuridica il contratto deve essere  stipulato
          per atto pubblico  o  per  scrittura  privata  autenticata,
          ovvero per atto firmato digitalmente a norma  dell'art.  25
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              (Omissis.).». 
              - La legge 23 dicembre  1956,  n.  1526  (Difesa  della
          genuinita'  del  burro)  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 gennaio 1957, n. 15. 
              - Il regolamento (CE) n.  436/2009  della  Commissione,
          del 26 maggio 2009, «recante modalita' di applicazione  del
          regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in  ordine  allo
          schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e  alle
          informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che
          scortano il  trasporto  dei  prodotti  e  alla  tenuta  dei
          registri nel  settore  vitivinicolo»  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 27 maggio 2009, n. L 128. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  12,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
          187, «Regolamento per la revisione  della  normativa  sulla
          produzione  e  commercializzazione  di  sfarinati  e  paste
          alimentari, a norma dell'art. 50 della L. 22 febbraio 1994,
          n. 146», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22  maggio
          2001, n. 117: 
              «Art. 12. (Disposizioni transitorie e finali). 
              (Omissis). 
              3. Le singole  materie  prime  di  base  con  requisiti
          diversi da  quelli  prescritti  dalle  norme  del  presente
          decreto, nonche' le sostanze delle quali non e' autorizzato
          l'impiego per la produzione degli sfarinati e  delle  paste
          alimentari ai sensi del presente decreto, che,  invece,  si
          intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e
          delle paste alimentari di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo ed i prodotti finiti vanno annotati in un apposito
          registro di carico  e  scarico  le  cui  caratteristiche  e
          modalita'  di  tenuta  sono  stabilite   con   il   decreto
          ministeriale di cui al comma 1. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  23
          dicembre 1956, n. 1526 (Difesa della genuinita' del burro),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1957, n. 15,
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1.  La  denominazione  «burro»  e'  riservata  al
          prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte  di  vacca
          ed al prodotto  ottenuto  dal  siero  di  latte  di  vacca,
          nonche'  dalla  miscela  dei  due  indicati  prodotti,  che
          risponde ai  requisiti  chimici,  fisici  ed  organolettici
          indicati ai successivi articoli 2 e 3. 
              La denominazione «burro di qualita'»  e'  riservata  al
          prodotto ottenuto  unicamente  dalla  crema  del  latte  di
          vacca, che risponde ai requisiti  organolettici,  analitici
          ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto  del
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto  con
          i Ministri della sanita' e delle finanze. 
              Ai  prodotti  ottenuti  dalla   crema   e   dal   siero
          provenienti da animali  diversi  dalla  vacca  puo'  essere
          attribuita la denominazione «burro», purche' seguita  dalla
          indicazione della specie animale. 
              Le materie prime utilizzate per la produzione dei  tipi
          di  burro  di  cui  ai  precedenti  commi   devono   essere
          sottoposte a filtrazione. 
              Le materie  prime  utilizzate  per  la  produzione  del
          «burro  di  qualita'»  devono  essere  sottoposte  anche  a
          pastorizzazione. Il  «burro  di  qualita'»  deve  risultare
          esente da residui  di  eventuali  sostanze  chimiche  salvo
          quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie. 
              I  produttori  ed  i  confezionatori  di  burro  devono
          tenere, per ogni stabilimento,  un  registro  di  carico  e
          scarico sul quale devono essere indicate la quantita' e  la
          qualita' della materia prima impiegata ed i tipi  di  burro
          ottenuti. 
              L'uso di  denominazioni  e  di  dizioni  riferentisi  a
          trattamenti applicati alla materia  prima  od  al  prodotto
          finito,  per  garantire  la  salubrita',  e'  consentito  a
          condizione che  il  burro  cosi'  trattato  corrisponda  ai
          requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del
          presente articolo". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  28,  comma  1,  della
          legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni  di  attuazione
          della normativa  comunitaria  concernente  l'Organizzazione
          comune  di  mercato  (OCM)  del  vino),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, S.O.: 
              «Art. 28. (Registri per i produttori,  gli  importatori
          ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio). - 1.
          I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio,
          escluso lo zucchero a velo, di glucosio e  di  isoglucosio,
          anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di
          carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo.». 
              - Per completezza d'informazione, il testo della  legge
          11 aprile 1974, n. 138 (Nuove norme concernenti il  divieto
          di ricostituzione del latte in polvere per  l'alimentazione
          umana) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7  maggio
          1974, n. 117. 
              - l'art. 59-bis del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
          83, (Misure urgenti per la crescita del Paese),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26  giugno  2012,  n.  147,  S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012,
          n. 187, S.O., abrogato dalla presente legge, recava:  «Art.
          59-bis. (Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni  dei
          prodotti agricoli e alimentari)." 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul  sostegno
          allo sviluppo rurale da parte del  Fondo  europeo  agricolo
          per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il  regolamento
          (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. 
              - Si riportano i testi dell'art. 1 e  dell'art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  dicembre  1999,
          n. 503 (Regolamento recante norme per  l'istituzione  della
          Carta dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe
          delle aziende agricole, in attuazione dell'art.  14,  comma
          3, del d.lgs. 30 aprile 1998,  n.  173),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305: 
              «Art. 1.  (Anagrafe  delle  aziende  agricole.).  -  1.
          L'anagrafe delle aziende agricole,  di  seguito  denominata
          anagrafe, istituita ai sensi dell'art.  14,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del
          Sistema informativo agricolo  nazionale  (SIAN),  integrato
          con i sistemi informativi regionali, raccoglie  le  notizie
          relative ai soggetti pubblici e privati,  identificati  dal
          codice    fiscale,    esercenti     attivita'     agricola,
          agroalimentare, forestale e della pesca, che  intrattengano
          a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione
          centrale o locale, di seguito denominati «aziende». 
              2. Il codice fiscale costituisce  il  codice  unico  di
          identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il  CUAA
          deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la  pubblica
          amministrazione. 
              3. A  ciascuna  azienda  fa  capo  una  o  piu'  unita'
          tecnico-economiche,  di  seguito  denominata  unita';   per
          unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione,  degli
          stabilimenti  e  delle  unita'  zootecniche   e   acquicole
          condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto  per  una
          specifica attivita' economica, ubicato in una  porzione  di
          territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe  tramite
          il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente,
          e avente una propria autonomia produttiva. 
              (Omissis). 
              Art. 9 (Fascicolo  aziendale).  -  1.  Per  i  fini  di
          semplificazione ed  armonizzazione,  di  cui  all'art.  14,
          comma 3, del  decreto  legislativo  n.  173  del  1998,  e'
          istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a  decorrere  dal  30
          giugno 2000, il fascicolo aziendale,  modello  cartaceo  ed
          elettronico riepilogativo dei dati  aziendali,  finalizzato
          all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni
          di cui all'art. 3. 
              2.  Anteriormente  alla  data  di  cui  al   comma   1,
          attraverso le procedure progressivamente  rese  disponibili
          dai SIAN, ciascun soggetto iscritto  all'anagrafe  verifica
          le informazioni relative al titolo di  conduzione  ed  alla
          consistenza  aziendale,  con   l'obbligo   di   confermarne
          l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
          integrazioni. Nell'ambito  delle  predette  procedure  sono
          indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
          le integrazioni.  In  caso  di  mancata  conferma  entro  i
          termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
          nel fascicolo aziendale. Qualora  ai  fini  della  verifica
          delle  consistenze   aziendali   sia   necessario   rendere
          disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN,  la
          riproduzione dei dati catastali, la  stessa  e'  tenuta  al
          pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
          finanze del 27 giugno 1996  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, con le facilitazioni previste  per  gli  enti
          statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
          il Ministero delle finanze e il Ministero  delle  politiche
          agricole e forestali del 30 giugno 1998. 
              3. Le variazioni ed integrazioni  comunicate  ai  sensi
          del comma 2 sono valide anche  ai  fini  dell'aggiornamento
          del repertorio delle notizie  economiche  e  amministrative
          (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al  sistema  informativo
          delle camere di commercio con le modalita' di cui  all'art.
          5. 
              4. A  partire  dal  1°  luglio  2000,  le  aziende  che
          eventualmente  non  risultano  iscritte  all'anagrafe  sono
          tenute,    nel    momento    in    cui    si    manifestano
          all'amministrazione, ai fini  dell'ammissione  a  qualsiasi
          beneficio comunitario, nazionale o regionale, a  comunicare
          le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
          inserite nel fascicolo aziendale.». 
              - Il testo del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.
          194 (Disciplina  delle  modalita'  di  rifinanziamento  dei
          controlli sanitari ufficiali in attuazione del  regolamento
          (CE) n. 882/2004) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
          dicembre 2008, n. 289. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo  18  maggio  2001,  n.  228   (Orientamento   e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma  dell'art.  7
          della L. 5 marzo 2001, n. 57),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O.: 
              «Art. 1 (Imprenditore agricolo.). 
              (Omissis). 
              2. Si considerano imprenditori agricoli le  cooperative
          di  imprenditori  agricoli  ed  i  loro   consorzi   quando
          utilizzano  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
          all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal  comma
          1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci,
          ovvero forniscono prevalentemente ai soci  beni  e  servizi
          diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico». 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          dell'art. 14, comma 13 del  decreto  legislativo  29  marzo
          2004,  n.  99  (Disposizioni  in  materia  di  soggetti   e
          attivita',   integrita'   aziendale    e    semplificazione
          amministrativa in agricoltura, a norma dell'art.  1,  comma
          2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo  2003,  n.
          38), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n.
          94: 
              «   Art.   14.   (Semplificazione   degli   adempimenti
          amministrativi.). 
              (Omissis). 
              13. La legge 8 agosto 1991,  n.  264,  non  si  applica
          all'attivita' di consulenza per la circolazione  dei  mezzi
          di  trasporto  relativa  alle  macchine  agricole  di   cui
          all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
          e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni
          professionali  agricole  e  da  quelle  delle  imprese  che
          esercitano l'attivita' agromeccanica, di  cui  all'art.  5,
          maggiormente rappresentative a livello nazionale». 
              - Si riporta il testo degli artt. 19 e 54  del  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,  n.  214  (Attuazione  della
          direttiva 2002/89/CE concernente le  misure  di  protezione
          contro l'introduzione e la diffusione  nella  Comunita'  di
          organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.), come
          modificato dalla presente legge, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.: 
              « 19. Autorizzazione . 
              1. I soggetti  sotto  elencati  per  svolgere  la  loro
          attivita'   devono   essere   in   possesso   di   apposita
          autorizzazione   rilasciata   dai   Servizi    fitosanitari
          regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali: 
              a) i produttori di piante e dei relativi  materiali  di
          propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o
          comunque ad essere  ceduti  a  terzi  a  qualunque  titolo,
          nonche' le ditte che svolgono attivita' sementiera; 
              b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi
          materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme,  escluse
          le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi; 
              c) gli importatori da Paesi  terzi  dei  vegetali,  dei
          prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte
          B, nonche' delle sementi delle piante agrarie,  orticole  e
          forestali; 
              d) i produttori, i centri  di  raccolta  collettivi,  i
          centri   di    trasformazione,    i    commercianti,    che
          commercializzano all'ingrosso tuberi di  Solanum  tuberosum
          L. destinati al consumo o frutti di Citrus  L.,  Fortunella
          Swingle, Poncirus Raf. e  relativi  ibridi,  situati  nelle
          zone di produzione di detti vegetali; 
              e)  i  produttori  e  i  commercianti  all'ingrosso  di
          legname di cui all'allegato V, parte A; 
              f) i produttori e i  commercianti  di  micelio  fungino
          destinato alla produzione di funghi coltivati; 
              g)  coloro  che  commercializzano  imballaggi  con   il
          marchio di cui all'ISPM 15 della FAO. 
              2. (abrogato) 
              3. Sono esonerati dal possesso  dell'autorizzazione  di
          cui al comma 1: 
              a) i commercianti al dettaglio che vendono  vegetali  e
          prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate
          nella produzione dei vegetali; 
              b) i produttori di patate da consumo e  di  agrumi  che
          conferiscono  l'intera  produzione  a  centri  di  raccolta
          autorizzati  o  a  commercianti  all'ingrosso   autorizzati
          oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali; 
              c) coloro che moltiplicano sementi per conto  di  ditte
          autorizzate all'attivita' sementiera o cedono piante adulte
          ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo; 
              d) coloro che importano con specifica autorizzazione di
          importazione occasionale ai sensi dell'art. 7-bis; 
              e)  coloro  che   importano   occasionalmente   piccole
          quantita' di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita
          al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione  non
          destinate alla vendita. 
              4. I Servizi  fitosanitari  regionali  stabiliscono  le
          procedure per il rilascio delle autorizzazioni  di  cui  al
          comma 1, conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  49,
          comma 2, lettera d). 
              (omissis) 
              54. Sanzioni amministrative. 
              1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  per  le
          violazioni delle disposizioni di cui al  presente  decreto,
          si applicano le sanzioni amministrative di cui al  presente
          articolo. 
              2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi
          nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od  altre  voci
          in violazione dei divieti di cui agli articoli 5,  6,  7  e
          7-bis  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro 
              3. Chiunque  non  rispetta  i  divieti  di  diffusione,
          commercio e detenzione di organismi nocivi,  dei  vegetali,
          dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5,
          6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro 
              3-bis.  Chiunque  non  consente  agli  incaricati   del
          Servizio fitosanitario  l'effettuazione  dei  controlli  in
          attuazione del presente decreto e' punito con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00  euro
          a 6.000,00 euro 
              4.  Chiunque  esercita  attivita'   di   produzione   e
          commercio dei vegetali, prodotti  vegetali  ed  altre  voci
          disciplinati dal presente decreto in assenza o  sospensione
          delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e  26
          nonche' dalle normative nazionali emanate  in  applicazione
          del  presente  decreto,   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00  euro
          a 15.000,00 euro 
              5. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'art.
          8, comma 1 e non rispetti i  divieti  di  cui  all'art.  9,
          commi 1 e 2, e' punito con la sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. 
              6. Chiunque, in  possesso  dell'autorizzazione  di  cui
          all'art.  19,  dichiara  di  propria  produzione   vegetali
          prodotti da terzi, e' punito con la sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00. 
              7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio  al
          pubblico  o  per  finalita'  diverse  dall'uso   personale,
          vegetali, prodotti vegetali od  altre  voci  ed  omette  di
          conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante  e
          di iscriverne gli estremi nei propri  registri,  e'  punito
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro 
              8. Chiunque acquista  vegetali,  prodotti  vegetali  od
          altre voci, al fine di  commercializzarli  all'ingrosso  ed
          omette di iscrivere gli estremi  dei  loro  passaporti  nei
          propri registri e' punito con  la  sanzione  amministrativa
          del pagamento  di  una  somma  da  euro  2.000,00  ad  euro
          12.000,00. 
              9. Chiunque, in  possesso  dell'autorizzazione  di  cui
          all'art. 19, non consente l'accesso nell'azienda  da  parte
          dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'art. 21,
          comma 1, lettera g), ovvero  ne  ostacola  l'attivita',  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro 
              10. Chiunque in  possesso  dell'autorizzazione  di  cui
          all'art. 19, non ottempera agli obblighi  di  cui  all'art.
          21, comma 1, lettere i) ed l), e' punito  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro  a
          600,00 euro . 
              11. Chiunque emette il passaporto delle piante previsto
          dall'art. 25 senza  l'autorizzazione  prescritta  dall'art.
          26,  oppure  commercializzi  imballaggi  con   il   marchio
          IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, e'  punito  con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          1.500,00 euro a 9.000,00 euro. 
              12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non  emette
          o non compila correttamente il passaporto delle  piante  in
          ogni sua parte e' punito con la sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro 
              13. Chiunque in  possesso  dell'autorizzazione  di  cui
          all'art. 26, non ottempera agli obblighi  di  cui  all'art.
          27, commi 2 e 3, all'art. 28, comma 2, all'art.  29,  commi
          1, 2 e 5, e all'art. 30, commi 1, 2 e 3, e' punito  con  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500,00   euro   a
          3.000,00 euro 
              14. Chiunque non osservi  gli  obblighi  ed  i  divieti
          fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e  33,
          comma 1, in relazione all'introduzione,  alla  circolazione
          ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci
          nelle   zone   protette   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  2.500,00
          ad euro 15.000,00. 
              15. Chiunque  modifica  la  destinazione  d'uso  di  un
          vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in  modo
          tale   da   non   rispettare   quella    riportata    sulla
          documentazione che accompagna originariamente  tale  merce,
          e' punito con la sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. 
              16. L'importatore od il suo  rappresentante  in  dogana
          che omette di notificare,  preventivamente  e  con  congruo
          anticipo, al Servizio  fitosanitario  regionale  competente
          per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni  di  vegetali,
          prodotti  vegetali  o  altre  voci,  soggetti  a  controllo
          fitosanitario e' punito con la sanzione amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
              16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana
          che omette di notificare,  preventivamente  e  con  congruo
          anticipo, al Servizio  fitosanitario  regionale  competente
          per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni  di  vegetali,
          prodotti vegetali o altre  voci,  ai  sensi  dell'art.  39,
          comma 3, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro 
              17. L'importatore od il suo  rappresentante  in  dogana
          che omette di osservare le disposizioni di cui all'art. 39,
          comma 2, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00. 
              18.  Chiunque   introduce   nel   territorio   italiano
          vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre  voci,  soggetti  a
          controllo   fitosanitario,    senza    la    documentazione
          prescritta, o con documentazione non  conforme,  e'  punito
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
              19.  Chiunque   introduce   nel   territorio   italiano
          vegetali, prodotti  vegetali  o  altre  voci,  privi  della
          prescritta autorizzazione del  Servizio  fitosanitario,  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. 
              20. Chiunque,  in  violazione  delle  misure  ufficiali
          adottate ai  sensi  degli  articoli  15  e  40,  introduce,
          detiene o pone in commercio vegetali, prodotti  vegetali  o
          altre voci, per i  quali  i  controlli  fitosanitari  hanno
          avuto esito non  favorevole,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00  euro
          a 30.000,00 euro 
              21.  Chiunque  sostituisce  i  vegetali,   i   prodotti
          vegetali o altre voci,  oggetto  delle  ispezioni  eseguite
          conformemente  all'art.  43,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  3.000,00
          ad euro 18.000,00. 
              22. Il responsabile delle attivita' di cui all'art.  45
          che cede a qualunque titolo materiali prima dello  svincolo
          ufficiale di cui all'art. 47, comma 3, o che non si attiene
          agli obblighi di cui all'art. 47, commi 1, 5 e 7, e' punito
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
              23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni  impartite
          dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi  dell'art.  50,
          comma  1,  lettera  g),   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro  a
          3.000,00 euro 
              24. Chiunque non osserva il divieto di messa  a  dimora
          di piante ai sensi dell'art. 50, comma 1,  lettera  i),  ha
          l'obbligo  di   provvedere   alla   loro   estirpazione   e
          distruzione entro quindici giorni dalla notifica  dell'atto
          di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale
          obbligo  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro;  gli
          organi  di  vigilanza  dispongono  altresi'  l'estirpazione
          delle piante ponendo a carico dei trasgressori le  relative
          spese. L'importo della sanzione e' raddoppiato nel caso  si
          tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19  e  di
          soggetti che, in base ai dati conservati  nelle  Camere  di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   si
          occupano  professionalmente  della   progettazione,   della
          realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini 
              25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena  disposti
          dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai
          decreti  ministeriali  emanati  conformemente  al  presente
          decreto,  in  impianti  non  in   possesso   del   previsto
          riconoscimento o con  modalita'  non  conformi  alle  norme
          vigenti, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
              26.   Chiunque,   dopo   essere   stato    riconosciuto
          responsabile della trasgressione di una delle  prescrizioni
          contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi  ne
          trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da  infliggere
          e' sottoposto anche alla sospensione  delle  autorizzazioni
          regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un  periodo  non
          superiore a centoventi giorni. 
              26-bis.  Per  le  violazioni  alle   disposizioni   del
          presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente
          articolo,  si  applica  la  sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro . 
              26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque
          elimini o manometta contrassegni o  sigilli  apposti  dagli
          ispettori  fitosanitari,  e'  punito   con   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro . 
              26-quater. I fornitori accreditati ai  sensi  di  legge
          per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
          delle   specie   vegetali,   previste    dalla    normativa
          comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi  alle
          analisi  di  laboratorio  presso   laboratori   accreditati
          nonche' presso i laboratori della  rete  nazionale  di  cui
          all'art. 53 del presente decreto, o che  sono  inadempienti
          riguardo alla  messa  a  diposizione  dei  risultati  delle
          medesime   analisi,   sono   puniti   con   una    sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. 
              27. Per quanto non espressamente previsto dal  presente
          decreto  si  applicano  le  disposizioni  della  legge   24
          novembre  1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni.  I
          Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad  irrogare
          le sanzioni. I relativi proventi  affluiscono  nei  bilanci
          dei suddetti enti e devono essere destinati  esclusivamente
          al potenziamento delle attivita' dei Servizi fitosanitari .
          ". 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          dell'art. 11, comma 1, lettera c),  della  legge  6  giugno
          1986, n. 251, (Istituzione  dell'albo  professionale  degli
          agrotecnici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno
          1986, n. 134, come modificato dall'art.  26,  comma  2-bis,
          del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248(Proroga  di
          termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
          urgenti in materia finanziaria), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale  31  dicembre  2007,  n.  302,  convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   28   febbraio   2008,   n.
          31(Conversione   in   legge,   con    modificazioni,    del
          decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga  di
          termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
          urgenti in materia finanziaria), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 51, S.O.: 
              «Art. 11. 
              1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente: 
              (Omissis); 
              c)  l'assistenza   tecnico-economica   agli   organismi
          cooperativi ed alle piccole e  medie  aziende  compresa  la
          progettazione   e   direzione   di   piani   aziendali   ed
          interaziendali, anche ai fini della concessione  dei  mutui
          fondiari,   nonche'   le   opere   di   trasformazione    e
          miglioramento fondiario; 
              (Omissis).».