Art. 4 
 
 
Misure per la sicurezza alimentare e la produzione  della  Mozzarella
                        di Bufala Campana DOP 
 
  1.  La  produzione  della  «Mozzarella  di  Bufala  campana»   DOP,
registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi  del
regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione  del  12  giugno  1996,
deve avvenire in uno spazio in cui e' lavorato  esclusivamente  latte
proveniente da allevamenti inseriti nel sistema  di  controllo  della
DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio puo' avvenire  anche
la produzione di semilavorati e di altri prodotti purche'  realizzati
esclusivamente con latte  proveniente  da  allevamenti  inseriti  nel
sistema di controllo della  DOP  Mozzarella  di  Bufala  Campana.  La
produzione di prodotti realizzati anche o  esclusivamente  con  latte
differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo
della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in  uno
spazio differente, (( secondo le disposizioni del decreto di  cui  al
comma 3. )) 
  2. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli  interessi  dei
consumatori e di  garantire  la  concorrenza  e  la  trasparenza  del
mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori
e gli intermediari di latte di bufala  sono  obbligati  ad  adottare,
nelle rispettive attivita', (( secondo le disposizioni del decreto di
cui al comma 3, )) sistemi idonei a garantire  la  rilevazione  e  la
tracciabilita' del latte prodotto quotidianamente,  dei  quantitativi
di  latte  di  bufala  trasformato  e  delle  quantita'  di  prodotto
derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato. 
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con il  Ministro  della  salute,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  sono  definite  le   modalita'   per   l'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2,(( prevedendo  che
la separazione spaziale delle produzioni di cui al  comma  1,  ultimo
periodo,  impedisca  ogni  contatto,  anche  accidentale,  tra  latte
proveniente da allevamenti inseriti nel sistema  di  controllo  della
Mozzarella di Bufala Campana  DOP  e  altro  latte,  nonche'  tra  la
Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro  latte
in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento. )) 
  4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque  viola
le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000  a
euro  13.000  e  alla  sanzione  accessoria  della   chiusura   dello
stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per un  periodo
da un minimo di dieci ad un massimo  di  trenta  giorni  ((  e  della
pubblicazione  dell'ordinanza  di  ingiunzione,  a   cura   e   spese
dell'interessato, su due quotidiani a  diffusione  nazionale.  ))  Si
applica altresi' la sanzione accessoria della sospensione del diritto
di utilizzare la denominazione protetta dalla data  dell'accertamento
della violazione fino  a  quando  l'organo  di  controllo  non  abbia
verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione
e l'avvenuta pubblicita' a norma del periodo seguente. Della sanzione
della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta
e' data tempestiva pubblicita' attraverso la pubblicazione, a cura  e
spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale.  ((
Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di  cui  al
comma 1, nei  sei  mesi  successivi  all'adozione  del  provvedimento
esecutivo )), la chiusura  dello  stabilimento  e'  disposta  per  un
periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e  gli
importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente
comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento
nel quale si e' verificata  la  violazione  e'  altresi'  disposta  a
carico di coloro che utilizzano latte o cagliata  diversi  da  quelli
della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella
di Bufala Campana DOP. (( In tali casi la chiusura dello stabilimento
e' disposta per un periodo da un minimo di dieci giorni a un  massimo
di trenta giorni, ovvero da un minimo di  trenta  ad  un  massimo  di
novanta  giorni  in  caso  di  reiterazione  di  tale   comportamento
accertata nei sei  mesi  successivi  all'adozione  del  provvedimento
esecutivo. La procedura prevista  dall'articolo  19  della  legge  24
novembre   1981,   n.   689,   si   applica   anche   all'opposizione
all'inibizione all'uso della denominazione protetta. )) 
  5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque  viola
le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro  750  ad
euro 4.500. Qualora la  violazione  riguarda  prodotti  inseriti  nel
sistema  di  controllo  delle  denominazioni  protette  di   cui   al
regolamento (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000. 
  (( 5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1  e
2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie  previste
dai commi 4 e 5. )) 
  6. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   e'
designato quale autorita' competente all'applicazione delle  sanzioni
di cui ai commi 4 e 5. 
  7. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre  2008,
n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2008,
n. 205, e' abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n.  4,
e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto
di cui al comma 3. 
  8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  viola
i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in  via
cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del  regolamento  (CE)  n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio  2002,
e' punito (( con la multa da euro 25.000 a euro 50.000.  ))  L'autore
del delitto di cui al presente comma e' tenuto altresi' a  rimuovere,
a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo
di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di  polizia  giudiziaria,
le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure
di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalita'
definiti dalla regione competente per territorio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione  del
          12  giugno  1996,   relativo   alla   registrazione   delle
          indicazioni geografiche e delle  denominazioni  di  origine
          nel  quadro  della  procedura  di  cui  all'art.   17   del
          regolamento (CEE) n. 2081/92 del  Consiglio  e'  pubblicato
          G.U.C.E. 21 giugno 1996, n. L 148. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  19  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689,  (Modifiche  al  sistema  penale)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre  1981,  n.
          329, S.O.: 
              "Art. 19. (Sequestro).  -  Quando  si  e'  proceduto  a
          sequestro, gli interessati possono,  anche  immediatamente,
          proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo comma
          dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la
          decisione e' adottata con ordinanza motivata  emessa  entro
          il decimo giorno successivo alla sua proposizione.  Se  non
          e' rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende
          accolta. 
              Anche  prima   che   sia   concluso   il   procedimento
          amministrativo, l'autorita'  competente  puo'  disporre  la
          restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle
          spese di custodia, a chi prova di averne diritto  e  ne  fa
          istanza, salvo che si tratti di cose  soggette  a  confisca
          obbligatoria. 
              Quando l'opposizione al sequestro e'  stata  rigettata,
          il sequestro cessa di avere  efficacia  se  non  e'  emessa
          ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non e' disposta  la
          confisca entro due mesi dal giorno in cui e'  pervenuto  il
          rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in  cui  e'
          avvenuto il sequestro.». 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi  di
          qualita' dei prodotti agricoli e alimentari  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343. 
              L'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge  3  novembre
          2008, n. 171(Misure urgenti per il rilancio competitivo del
          settore   agroalimentare),   pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale  4  novembre  2008,  n.  258,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.   205
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          3 novembre 2008, n. 171,  recante  misure  urgenti  per  il
          rilancio   competitivo   del    settore    agroalimentare),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2008,  n.
          303, abrogato dalla presente legge, recava: 
              "Art.   4-quinquiesdecies.   (Disposizioni    per    la
          produzione della "mozzarella di bufala campana" DOP). 
              -  L'art.  7  della  legge  3  febbraio  2011,   n.   4
          (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei
          prodotti  alimentari),  abrogato  dalla   presente   legge,
          recava: 
              «Art.  7.  (Disposizioni  per  la   rilevazione   della
          produzione di latte di bufala.) 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che  stabilisce
          i  principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
          alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
          alimentare e fissa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
          alimentare e' pubblicato nella G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n.
          L 31.