Art. 5 
 
 
Disposizioni per l'incentivo  all'assunzione  di  giovani  lavoratori
     agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura 
 
  1.  Al  fine  di  promuovere  forme  di  occupazione   stabile   in
agricoltura di giovani di eta' compresa tra i 18 e i  35  anni  e  in
attesa  dell'adozione  di  ulteriori  misure  da   realizzare   anche
attraverso  il  ricorso  alle  risorse  della  nuova   programmazione
comunitaria 2014-2020, e' istituito, nel  limite  delle  risorse  del
fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per  i  datori  di
lavoro che hanno i requisiti di  cui  all'articolo  2135  del  codice
civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato
o con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  che  presenta  i
requisiti di  cui  al  comma  3,  lavoratori  che  si  trovano  nelle
condizioni di cui al comma 4. 
  2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al  comma  1,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole (( alimentari e forestali ))  il  fondo  per  gli  incentivi
all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione  ((
pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017  e  2018.
)) 
  3. Ai fini della concessione  dell'incentivo  di  cui  al  presente
articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve: 
    a) avere durata almeno triennale; 
    b) garantire al lavoratore un periodo di  occupazione  minima  di
102 giornate all'anno; 
    c) essere redatto in forma scritta. 
  4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori  di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, che  si  trovano  in  una  delle
seguenti condizioni: 
    a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno  sei
mesi; 
    b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado. 
  5.  Le  assunzioni  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
effettuate tra il 1° luglio  2014  e  il  30  giugno  2015  e  devono
comportare un incremento occupazionale  netto  calcolato  sulla  base
della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli  anni
successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate  nell'anno
precedente l'assunzione. I lavoratori  dipendenti  con  contratto  di
lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a  tempo  pieno.
L'incremento della base occupazionale va considerato al  netto  delle
diminuzioni occupazionali  verificatesi  in  societa'  controllate  o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
  6. L'incentivo di cui al presente articolo e' pari a un terzo della
retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per  un  periodo
complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di  lavoro  unicamente
mediante compensazione dei contributi dovuti e con  le  modalita'  di
seguito illustrate: 
    a) per le assunzioni a tempo determinato: 
      1) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del primo anno di
assunzione; 
      2) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del secondo  anno
di assunzione; 
      3) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del terzo anno di
assunzione; 
    b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18  mensilita'  ((  a
decorrere  dal  completamento  del  diciottesimo  mese  dal   momento
dell'assunzione. )) 
  (( 6-bis.  Il  valore  annuale  dell'incentivo  non  puo'  comunque
superare, per  ciascun  lavoratore  assunto  ai  sensi  del  presente
articolo, l'importo di: 
  a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato; 
  b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato. )) 
  7. All'incentivo di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28
giugno 2012, n. 92. 
  8. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo  scopo  di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione  all'incentivo  e
di consentire la fruizione  dell'incentivo  stesso,  comunicando  sul
proprio sito internet istituzionale la data a decorrere  dalla  quale
e' possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro
il medesimo termine l'Inps,  con  propria  circolare,  disciplina  le
modalita' attuative dell'incentivo di cui  al  comma  1,  nonche'  le
modalita' di controllo per il rispetto da parte dei datori di  lavoro
degli  impegni  assunti  nei  contratti  per  i  quali  e'   previsto
l'incentivo  ai  sensi  del  presente  articolo  e  per  la  verifica
dell'incremento occupazionale. 
  9.  L'incentivo  di  cui  al  presente  articolo  e'   riconosciuto
dall'Inps in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata
anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,
l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,  fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il  proprio  sito  internet.
L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate  valutate  con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari   e   forestali   ed   al   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  effettua  la
comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008. 
  11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE)
n. 800/2008, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
verifica la compatibilita' delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione  dalla
notifica  in  corso  di  adozione  e  propone  le  misure  necessarie
all'eventuale adeguamento. 
  12. A decorrere dalla  data  in  cui  e'  possibile  presentare  le
domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo,  per
le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non  trova
piu' applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto  2013,  n.  99.  Restano  salve  le  domande   di   ammissione
all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
99, presentate fino a tale data. 
  13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni  di
cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3)  e  4),  per  i  produttori
agricoli di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  d),((  e  per  le
societa' agricole di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 99, )) si applicano, nella misura  del  50  per  cento
degli importi  ivi  previsti,  anche  per  ogni  lavoratore  agricolo
dipendente a tempo  determinato  impiegato  nel  periodo  di  imposta
purche' abbia lavorato almeno  150  giornate  e  il  contratto  abbia
almeno una durata triennale.». 
  14. La disposizione del comma 13 si applica, previa  autorizzazione
della Commissione  europea  richiesta  a  cura  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al  31  dicembre  2013.  Della
medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione
dell'acconto relativo al periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale,  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riportano gli artt. 2135 e 2359 del codice civile: 
              "2135. Imprenditore agricolo 
              E'  imprenditore  agricolo  chi  esercita   una   delle
          seguenti attivita': coltivazione del  fondo,  selvicoltura,
          allevamento di animali e attivita' connesse. 
              Per coltivazione del  fondo,  per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
              Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
          dal   medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette    alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge ." 
              "2359. Societa' controllate e societa' collegate 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 12, 13  e  15,
          della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in  materia
          di riforma del mercato del lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita.), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  3  luglio
          2012, n. 153, S.O.: 
              «Art. 4. (Ulteriori disposizioni in materia di  mercato
          del lavoro.). 
              (Omissis.) 
              12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli
          incentivi  all'assunzione,  ivi  compresi  quelli  previsti
          dall'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
          e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge
          23 luglio 1991, n. 223,  per  i  periodi  di  vigenza  come
          ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i  seguenti
          principi: 
              a)  gli  incentivi   non   spettano   se   l'assunzione
          costituisce  attuazione   di   un   obbligo   preesistente,
          stabilito  da  norme  di  legge  o   della   contrattazione
          collettiva; gli incentivi sono esclusi anche  nel  caso  in
          cui  il  lavoratore  avente  diritto  all'assunzione  viene
          utilizzato mediante contratto di somministrazione; 
              b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola  il
          diritto  di  precedenza,  stabilito  dalla  legge   o   dal
          contratto  collettivo,  alla  riassunzione  di   un   altro
          lavoratore licenziato da un rapporto a tempo  indeterminato
          o cessato da un rapporto  a  termine;  gli  incentivi  sono
          esclusi anche nel caso in cui, prima  dell'utilizzo  di  un
          lavoratore   mediante   contratto   di    somministrazione,
          l'utilizzatore  non  abbia   preventivamente   offerto   la
          riassunzione  al  lavoratore  titolare  di  un  diritto  di
          precedenza per essere stato precedentemente  licenziato  da
          un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un  rapporto
          a termine; 
              c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro  o
          l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in
          atto  sospensioni  dal  lavoro  connesse  ad  una  crisi  o
          riorganizzazione   aziendale,   salvi   i   casi   in   cui
          l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
          finalizzate    all'acquisizione     di     professionalita'
          sostanzialmente diverse da quelle  dei  lavoratori  sospesi
          oppure  siano  effettuate   presso   una   diversa   unita'
          produttiva; 
              d) gli incentivi non spettano con  riferimento  a  quei
          lavoratori  che  siano  stati  licenziati,  nei  sei   mesi
          precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento
          del    licenziamento,    presenti    assetti    proprietari
          sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
          che assume ovvero risulti con quest'ultimo in  rapporto  di
          collegamento o controllo; in caso di somministrazione  tale
          condizione si applica anche all'utilizzatore. 
              12-bis. Resta confermato, in materia di  incentivi  per
          l'incremento  in   termini   quantitativi   e   qualitativi
          dell'occupazione giovanile e delle donne,  quanto  disposto
          dal decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  5  ottobre  2012,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che  resta  pertanto
          confermato in ogni sua disposizione. 
              13. Ai  fini  della  determinazione  del  diritto  agli
          incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
          il lavoratore  ha  prestato  l'attivita'  in  favore  dello
          stesso  soggetto,  a  titolo  di   lavoro   subordinato   o
          somministrato;  non   si   cumulano   le   prestazioni   in
          somministrazione effettuate  dallo  stesso  lavoratore  nei
          confronti di diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla
          medesima agenzia di  somministrazione  di  lavoro,  di  cui
          all'art.  4,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
          ricorrano assetti proprietari  sostanzialmente  coincidenti
          ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 
              14. All'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre  1990,
          n. 407, le parole: «quando esse  non  siano  effettuate  in
          sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse  imprese
          per qualsiasi causa licenziati o sospesi»  sono  sostituite
          dalle  seguenti:  «quando  esse  non  siano  effettuate  in
          sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse  imprese
          licenziati  per  giustificato  motivo   oggettivo   o   per
          riduzione del personale o sospesi». 
              15. L'inoltro tardivo delle  comunicazioni  telematiche
          obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica  di  un
          rapporto di  lavoro  o  di  somministrazione  producono  la
          perdita di quella parte dell'incentivo relativa al  periodo
          compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
          della tardiva comunicazione.». 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 800/2008  si
          vedano i riferimenti normativi all'art. 3. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  28
          giugno  2013,  n.  76  (Primi  interventi  urgenti  per  la
          promozione  dell'occupazione,  in  particolare   giovanile,
          della coesione sociale, nonche' in materia di  Imposta  sul
          valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2013, n. 150,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto  2013,
          n. 196: 
              «Art.  1.  (Incentivi  per  nuove  assunzioni  a  tempo
          indeterminato di  lavoratori  giovani)  -  1.  Al  fine  di
          promuovere forme di occupazione stabile di giovani  fino  a
          29 anni di eta' e  in  attesa  dell'adozione  di  ulteriori
          misure da  realizzare  anche  attraverso  il  ricorso  alle
          risorse della nuova programmazione  comunitaria  2014-2020,
          e' istituito in via sperimentale, nel limite delle  risorse
          di cui ai commi 12 e 16,  un  incentivo  per  i  datori  di
          lavoro che  assumano,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, lavoratori aventi  i  requisiti  di  cui  al
          comma 2, nel rispetto dell'art. 40 del Regolamento (CE)  n.
          800/2008.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del   decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
          dicembre  1997,  n.  298,  S.O.  ,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 11. Disposizioni comuni per la determinazione del
          valore della produzione netta 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. Nella determinazione della base imponibile: 
              a) sono ammessi in deduzione: 
              1)  i  contributi  per  le  assicurazioni  obbligatorie
          contro gli infortuni sul lavoro; 
              2) per i soggetti di cui all' art. 3, comma 1,  lettere
          da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e  a
          tariffa   nei   settori   dell'energia,   dell'acqua,   dei
          trasporti,  delle  infrastrutture,   delle   poste,   delle
          telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque
          di scarico e  della  raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  un
          importo  pari  a  7.500  euro,  su  base  annua,  per  ogni
          lavoratore dipendente a tempo indeterminato  impiegato  nel
          periodo  di  imposta,  aumentato  a  13.500  euro   per   i
          lavoratori di sesso femminile nonche' per  quelli  di  eta'
          inferiore ai 35 anni; 
              3) per i soggetti di cui all' art. 3, comma 1,  lettere
          da a) a e), esclusi le banche, gli altri  enti  finanziari,
          le imprese  di  assicurazione  e  le  imprese  operanti  in
          concessione  e  a   tariffa   nei   settori   dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,   delle   telecomunicazioni,   della   raccolta    e
          depurazione delle acque  di  scarico  e  della  raccolta  e
          smaltimento rifiuti, un importo fino a 15.000 euro, su base
          annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
          impiegato nel  periodo  d'imposta  nelle  regioni  Abruzzo,
          Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e
          Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di  sesso
          femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35  anni;
          tale deduzione e' alternativa a quella di cui al numero 2),
          e puo' essere fruita  nel  rispetto  dei  limiti  derivanti
          dall'applicazione  della  regola  de  minimis  di  cui   al
          regolamento (CE)  n.  69/2001  della  Commissione,  del  12
          gennaio 2001, e successive modificazioni; 
              4) per i soggetti di cui all' art. 3, comma 1,  lettere
          da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e  a
          tariffa   nei   settori   dell'energia,   dell'acqua,   dei
          trasporti,  delle  infrastrutture,   delle   poste,   delle
          telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque
          di scarico  e  della  raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  i
          contributi  assistenziali  e  previdenziali   relativi   ai
          lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; 
              5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le
          spese per il personale assunto con contratti di  formazione
          e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all' art. 3, comma
          1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per  il  personale
          addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il
          predetto  personale  sostenuti  da  consorzi  tra   imprese
          costituiti per la  realizzazione  di  programmi  comuni  di
          ricerca e sviluppo,  a  condizione  che  l'attestazione  di
          effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
          collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore  dei
          conti o  da  un  professionista  iscritto  negli  albi  dei
          revisori  dei  conti,  dei  dottori   commercialisti,   dei
          ragionieri  e  periti  commerciali  o  dei  consulenti  del
          lavoro, nelle forme previste dall' art. 13,  comma  2,  del
          decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,  e
          successive  modificazioni,  ovvero  dal  responsabile   del
          centro di assistenza fiscale; 
              b) non sono ammessi in deduzione: 
              1) (abrogato) 
              2)  i  compensi  per  attivita'   commerciali   e   per
          prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
          nonche' i compensi attribuiti per  obblighi  di  fare,  non
          fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lettere  i)
          e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917; 
              3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata
          e continuativa di cui all'art. 49, commi 2, lettera a) ,  e
          3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi ; 
              4) i compensi per prestazioni di  lavoro  assimilato  a
          quello dipendente ai sensi dell'art. 47 dello stesso  testo
          unico delle imposte sui redditi; 
              5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione
          di cui alla lettera c) del predetto art. 49, comma  2,  del
          testo unico delle imposte sui redditi; 
              6) (abrogato) 
              1.1 Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a),  numeri
          2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui  all'art.  3,
          comma 1, lettera d), e per  le  societa'  agricole  di  cui
          all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si
          applicano, nella misura del 50 per cento degli importi  ivi
          previsti, anche per ogni lavoratore agricolo  dipendente  a
          tempo determinato impiegato nel periodo di imposta  purche'
          abbia lavorato almeno 150 giornate  e  il  contratto  abbia
          almeno una durata triennale. 
              1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto  di
          merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
          previste contrattualmente, per la parte che non concorre  a
          formare il reddito del dipendente ai  sensi  dell'art.  48,
          comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. 
              2- 3- 4- (abrogati) 
              4-bis. Per i soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
          lettere da a) ad e), sono  ammessi  in  deduzione,  fino  a
          concorrenza, i seguenti importi: 
              a) euro 8.000 se la base  imponibile  non  supera  euro
          180.759,91; 
              b)  euro  6.000  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.759,91 ma non euro 180.839,91; 
              c)  euro  4.000  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.839,91 ma non euro 180.919,91; 
              d)  euro  2.000  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.919,91 ma non euro 180.999,91; 
              d-bis) per i soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
          lettere b) e c), l'importo delle deduzioni  indicate  nelle
          lettere da  a)  a  d)  del  presente  comma  e'  aumentato,
          rispettivamente, di euro 2.500,  di  euro  1.875,  di  euro
          1.250 e di euro 625. 
              4-bis.1. Ai  soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
          lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
          alla formazione del valore della produzione  non  superiori
          nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una  deduzione
          dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
          ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo  d'imposta
          fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
          di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
          cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
          dei disabili e  del  personale  assunto  con  contratti  di
          formazione lavoro. 
              4-bis.2.  In  caso  di  periodo  d'imposta  di   durata
          inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di  inizio  e
          cessazione dell'attivita'  in  corso  d'anno,  gli  importi
          delle deduzioni e della base imponibile  di  cui  al  comma
          4-bis e dei componenti positivi di  cui  al  comma  4-bis.1
          sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di  cui  ai
          commi 1, lettera  a),  numeri  2)  e  3),  e  4-bis.1  sono
          ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel
          corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro
          a tempo  indeterminato  e  parziale,  nei  diversi  tipi  e
          modalita' di cui all' art. 1  del  decreto  legislativo  25
          febbraio 2000,  n.  61,  e  successive  modificazioni,  ivi
          compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e  di
          tipo misto, sono ridotte in  misura  proporzionale;  per  i
          soggetti di cui all'  art.  3,  comma  1,  lettera  e),  le
          medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti
          impiegati nell'esercizio di  attivita'  commerciali  e,  in
          caso  di  dipendenti  impiegati   anche   nelle   attivita'
          istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto  di
          cui all' art. 10, comma 2. 
              4-ter. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2, applicano
          le deduzioni indicate  nel  presente  articolo  sul  valore
          della  produzione  netta  prima  della  ripartizione  dello
          stesso su base regionale. 
              4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al
          31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'art.  3,  comma
          1, lettere da a) ad  e),  che  incrementano  il  numero  di
          lavoratori  dipendenti  assunti  con  contratto   a   tempo
          indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con
          il  medesimo  contratto  mediamente  occupati  nel  periodo
          d'imposta precedente, e' deducibile il costo  del  predetto
          personale per un importo annuale  non  superiore  a  15.000
          euro per ciascun nuovo dipendente  assunto,  e  nel  limite
          dell'incremento  complessivo  del   costo   del   personale
          classificabile nell'art. 2425,  primo  comma,  lettera  B),
          numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta
          in cui e'  avvenuta  l'assunzione  con  contratto  a  tempo
          indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta.  La
          suddetta  deduzione  decade  se,  nei   periodi   d'imposta
          successivi a quello in cui  e'  avvenuta  l'assunzione,  il
          numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore  o  pari
          al numero degli stessi lavoratori  mediamente  occupati  in
          tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete,  in
          ogni caso, per  ciascun  periodo  d'imposta  a  partire  da
          quello di  assunzione,  sempre  che  permanga  il  medesimo
          rapporto di impiego. L'incremento della base  occupazionale
          va considerato al  netto  delle  diminuzioni  occupazionali
          verificatesi in societa' controllate o collegate  ai  sensi
          dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche  per
          interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di
          cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la base  occupazionale
          di cui al terzo periodo e' individuata con  riferimento  al
          personale  dipendente  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato impiegato  nell'attivita'  commerciale  e  la
          deduzione spetta solo con  riferimento  all'incremento  dei
          lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attivita'.  In
          caso   di   lavoratori   impiegati   anche   nell'esercizio
          dell'attivita' istituzionale  si  considera,  sia  ai  fini
          dell'individuazione della base occupazionale di riferimento
          e del suo incremento, sia ai fini della  deducibilita'  del
          costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro
          a tempo indeterminato riferibile all'attivita'  commerciale
          individuato in base al rapporto di cui all'art.  10,  comma
          2. Non rilevano ai fini degli  incrementi  occupazionali  i
          trasferimenti di  dipendenti  dall'attivita'  istituzionale
          all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova
          costituzione  non  rilevano  gli  incrementi  occupazionali
          derivanti dallo  svolgimento  di  attivita'  che  assorbono
          anche solo in parte  attivita'  di  imprese  giuridicamente
          preesistenti, ad esclusione delle  attivita'  sottoposte  a
          limite numerico  o  di  superficie.  Nel  caso  di  impresa
          subentrante  ad  altra  nella  gestione  di   un   servizio
          pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata,  la
          deducibilita' del costo del personale spetta  limitatamente
          al numero di lavoratori assunti in piu' rispetto  a  quello
          dell'impresa sostituita. 
              4-quinquies.- 4-sexies.- (abrogato) 
              4-septies.  Per  ciascun  dipendente  l'importo   delle
          deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non  puo'
          comunque eccedere il  limite  massimo  rappresentato  dalla
          retribuzione e dagli altri  oneri  e  spese  a  carico  del
          datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui
          al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e'  alternativa
          alla fruizione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,
          lettera a), numero 5), e 4-bis.1. ". 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del  decreto-legge  2
          marzo 1989, n.  69  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          imposta sul reddito delle persone fisiche e  versamento  di
          acconto   delle   imposte   sui   redditi,   determinazione
          forfetaria del reddito e dell'IVA,  nuovi  termini  per  la
          presentazione delle dichiarazioni da parte  di  determinate
          categorie  di  contribuenti,  sanatoria  di   irregolarita'
          formali  e  di   minori   infrazioni,   ampliamento   degli
          imponibili  e  contenimento  delle  elusioni,  nonche'   in
          materia di  aliquote  IVA  e  di  tasse  sulle  concessioni
          governative.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2  marzo
          1989, n. 51 e convertito in legge, con  modificazioni,  con
          l'art.  1,  primo  comma,  L.  27  aprile  1989,  n.   154,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 29 aprile 1989, n. 99: 
              «Art. 4. (Societa' agricole.) - 
              1. (abrogato). 
              2. Le  disposizioni  concernenti  gli  interessi  e  la
          sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato
          versamento degli acconti  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche, dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche  e  dell'imposta  locale  sui  redditi  non   si
          applicano: 
              a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le
          rate, se l'imposta dovuta in base  alla  dichiarazione  dei
          redditi relativa al periodo di imposta in corso,  al  netto
          delle detrazioni e crediti di imposta e delle  ritenute  di
          acconto, e' di ammontare non superiore a lire 100 mila  per
          i  contribuenti  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche nonche' a lire 40 mila per  i  contribuenti
          soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
          per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi; 
              b) in caso  di  insufficiente  versamento  della  prima
          rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento
          della somma che risulterebbe dovuta  a  titolo  di  acconto
          sulla base  della  dichiarazione  relativa  al  periodo  di
          imposta in corso; 
              c) in caso di omesso o insufficiente  versamento  della
          seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello
          complessivamente versato non e' inferiore  alla  somma  che
          risulterebbe dovuta  a  titolo  di  acconto  in  base  alla
          dichiarazione relativa al periodo in corso. 
              3.   Le   eccedenze   di   imposta   risultanti   dalla
          dichiarazione  dei  redditi  possono  essere  computate  in
          diminuzione,  distintamente  per  ciascuna  imposta,  anche
          dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per  il
          periodo di imposta successivo e, per il residuo, da  quello
          della seconda rata. 
              3-bis. Abrogato. 
              4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          partire dai versamenti di acconto relativi  al  periodo  di
          imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Per  i  soggetti  il  cui  esercizio  non
          coincide con l'anno  solare  le  predette  disposizioni  si
          applicano dal medesimo periodo di imposta sempre  che  alla
          data  suindicata  non  siano  scaduti  i  termini  per   la
          presentazione della dichiarazione dei redditi  relativa  al
          periodo di imposta precedente.».