Art. 6 
 
 
                Rete del lavoro agricolo di qualita' 
 
  1. E' istituita presso  l'INPS  la  Rete  del  lavoro  agricolo  di
qualita' alla quale possono partecipare le imprese  agricole  di  cui
all'articolo  2135  del  codice  civile  in  possesso  dei   seguenti
requisiti: 
    a) non avere  riportato  condanne  penali  per  violazioni  della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto; 
    b) non essere  stati  destinatari,  negli  ultimi  tre  anni,  di
sanzioni amministrative definitive per  le  violazioni  di  cui  alla
lettera a); 
    c)  essere  in  regola   con   il   versamento   dei   contributi
previdenziali e dei premi assicurativi. 
  2. Alla Rete del  lavoro  agricolo  di  qualita'  sovraintende  una
cabina di regia composta  da  un  rappresentante  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, del ((  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, ))  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, dell'INPS e della Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano designati  entro  30  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina
di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori  subordinati  e  tre
rappresentanti  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  autonomi
dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  su  designazione  delle
organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale   maggiormente
rappresentative. La cabina di regia e' presieduta dal  rappresentante
dell'INPS. 
  3. Ai fini della partecipazione alla Rete del  lavoro  agricolo  di
qualita', le imprese di cui al comma  1  presentano  istanza  in  via
telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di  regia
definisce  con  apposita  determinazione  gli   elementi   essenziali
dell'istanza. 
  4. La cabina di regia ha i seguenti compiti: 
    a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del  lavoro
agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla presentazione; 
    b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualita' le  imprese
agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1; 
    c)  redige  e  aggiorna  l'elenco  delle  imprese  agricole   che
partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e  ne  cura  la
pubblicazione sul sito internet dell'INPS; 
    d) formula proposte al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al ((  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali )) in materia di  lavoro  e  di  legislazione  sociale  nel
settore agricolo. 
  5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo gratuito e ai
componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di  spese
o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si  avvale
per il suo funzionamento delle risorse umane e  strumentali  messe  a
disposizione dall'INPS, nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al
comma 8. 
  6. Al fine di realizzare un piu' efficace  utilizzo  delle  risorse
ispettive disponibili, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano
l'attivita' di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti
alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi  di  richiesta
di  intervento  proveniente  dal  lavoratore,  dalle   organizzazioni
sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da  autorita'  amministrative
(( e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso
per violazioni della normativa in materia di  lavoro  e  legislazione
sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. )) 
  7. E' fatta salva comunque la possibilita' per  le  amministrazioni
di cui al comma 6 di effettuare  controlli  sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni in base alla disciplina vigente. 
  8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste  a  legislazione
vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'art. 2135 del codice civile si vedano
          i riferimenti normativi all'art. 5.