(( Art. 6 bis 
 
 
                Disposizioni per i contratti di rete 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  dopo  il
comma 361, e' inserito il seguente: 
  «361.1. Le risorse di cui al comma  354  sono  destinate  anche  al
finanziamento agevolato di  investimenti  in  ricerca  e  innovazione
tecnologica,   effettuati   da   imprese   agricole,   forestali    e
agroalimentari, che partecipano  ad  un  contratto  di  rete  di  cui
all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni,  per  le  finalita'  proprie  del  medesimo
contratto di rete». 
  2. Fatti salvi  i  limiti  previsti  dall'ordinamento  europeo,  le
imprese agricole,  forestali  e  agroalimentari  organizzate  con  il
contratto  di  rete  di  cui  all'articolo  3,   comma   4-ter,   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per  le
finalita' proprie del medesimo contratto di  rete,  a  parita'  delle
altre condizioni stabilite da ciascun  documento  di  programmazione,
acquisiscono priorita' nell'accesso ai finanziamenti  previsti  dalle
misure  dei  programmi  di  sviluppo  rurale  regionali  e  nazionali
relativi alla programmazione 2014-2020. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 30 dicembre 2004, n. 311  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria  2005)),  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.