Art. 11 Modifiche all'articolo 236 del codice civile 1. All'articolo 236 del codice civile le parole: "legittima" e la parola: "legittimo" sono soppresse.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 236 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 236. Atto di nascita e possesso di stato. La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio.".