Art. 11 
 
 
            Modifiche all'articolo 236 del codice civile 
 
  1. All'articolo 236 del codice civile le parole: "legittima"  e  la
parola: "legittimo" sono soppresse. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  236  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 236. Atto di nascita e possesso di stato. 
              La filiazione si prova con l'atto di  nascita  iscritto
          nei registri dello stato civile. 
              Basta,  in  mancanza  di  questo  titolo,  il  possesso
          continuo dello stato di figlio.".