Art. 18 
 
 
            Modifiche all'articolo 244 del codice civile 
 
  1. L'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 244. 
 
 
               Termini dell'azione di disconoscimento 
 
  L'azione di disconoscimento della paternita' da parte  della  madre
deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio
ovvero dal giorno in cui e' venuta  a  conoscenza  dell'impotenza  di
generare del marito al tempo del concepimento. 
  Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di  un  anno  che
decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al  tempo  di
questa nel luogo in cui e' nato il figlio; se prova di aver  ignorato
la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della  moglie  al
tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in  cui  ne  ha
avuto conoscenza. 
  Se il marito non si trovava nel luogo in cui e' nato il  figlio  il
giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal
giorno del suo ritorno o  dal  giorno  del  ritorno  nella  residenza
familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di  non
aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine  decorre
dal giorno in cui ne ha avuto notizia. 
  Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione  non  puo'
essere,  comunque,  proposta  oltre  cinque  anni  dal  giorno  della
nascita. 
  L'azione di disconoscimento della paternita' puo'  essere  proposta
dal  figlio  che  ha  raggiunto  la  maggiore   eta'.   L'azione   e'
imprescrittibile riguardo al figlio. 
  L'azione puo' essere altresi'  promossa  da  un  curatore  speciale
nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su  istanza  del
figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del  pubblico
ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio  di  eta'
inferiore.".