Art. 28 
 
 
            Modifiche all'articolo 263 del codice civile 
 
  1. L'articolo 263 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 263. 
 
 
     Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita' 
 
  Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di  veridicita'
dall'autore del riconoscimento, da colui che e' stato riconosciuto  e
da chiunque vi abbia interesse. 
  L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio. 
  L'azione di impugnazione da parte  dell'autore  del  riconoscimento
deve essere proposta nel termine di un anno che  decorre  dal  giorno
dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore
del riconoscimento prova di aver ignorato  la  propria  impotenza  al
tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in  cui  ne  ha
avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato
il riconoscimento e' ammessa a provare di aver  ignorato  l'impotenza
del presunto padre. L'azione non puo' essere comunque proposta  oltre
cinque anni dall'annotazione del riconoscimento. 
  L'azione di impugnazione da  parte  degli  altri  legittimati  deve
essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono  dal  giorno
dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si  applica
l'articolo 245.".