Art. 57 Modifiche all'articolo 348 del codice civile 1. All'articolo 348 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento.".
Note all'art. 57: - Si riporta il testo dell'articolo 348 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 348. Scelta del tutore. Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilita' genitoriale. La designazione puo' essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti. Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto e' prescritto nell'articolo 147.".