Art. 57 
 
 
            Modifiche all'articolo 348 del codice civile 
 
  1. All'articolo 348 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al  primo  comma  le  parole:  "potesta'  dei  genitori"  sono
sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice,  prima
di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che
abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore  ove  capace
di discernimento.". 
 
          Note all'art. 57: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  348  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 348. Scelta del tutore. 
              Il giudice tutelare nomina tutore la persona  designata
          dal   genitore   che   ha   esercitato   per   ultimo    la
          responsabilita' genitoriale. La  designazione  puo'  essere
          fatta per testamento, per atto  pubblico  o  per  scrittura
          privata autenticata. 
              Se manca la designazione  ovvero  se  gravi  motivi  si
          oppongono alla nomina della persona  designata,  la  scelta
          del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra
          gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in
          quanto sia opportuno, devono essere sentiti. 
              Il giudice, prima di procedere alla nomina del  tutore,
          dispone l'ascolto del minore che abbia  compiuto  gli  anni
          dodici  e  anche  di   eta'   inferiore   ove   capace   di
          discernimento. 
              In ogni caso la scelta deve cadere  su  persona  idonea
          all'ufficio,  di  ineccepibile  condotta,  la   quale   dia
          affidamento di educare e istruire il minore conformemente a
          quanto e' prescritto nell'articolo 147.".