Art. 64 
 
 
            Modifiche all'articolo 433 del codice civile 
 
  1. All'articolo 433 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2)  i  figli,  anche
adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;"; 
    b) il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) i genitori e,  in
loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;". 
 
          Note all'art. 64: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  433  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 433. Persone obbligate. 
              All'obbligo  di  prestare  gli  alimenti  sono  tenuti,
          nell'ordine: 
                1) il coniuge; 
                2) i figli, anche adottivi, e, in  loro  mancanza,  i
          discendenti prossimi; 
                3) i genitori e, in  loro  mancanza,  gli  ascendenti
          prossimi; gli adottanti; 
                4) i generi e le nuore; 
                5) il suocero e la suocera; 
                6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
          precedenza dei germani sugli unilaterali.".