Art. 64 Modifiche all'articolo 433 del codice civile 1. All'articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;"; b) il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;".
Note all'art. 64: - Si riporta il testo dell'articolo 433 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 433. Persone obbligate. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.".