Art. 65 Modifiche all'articolo 436 del codice civile 1. All'articolo 436 del codice civile le parole: "legittimi o naturali" sono soppresse.
Note all'art. 65: - Si riporta il testo dell'articolo 436 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 436. Obbligo tra adottante e adottato. L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui.".