Art. 65 
 
 
            Modifiche all'articolo 436 del codice civile 
 
  1. All'articolo 436 del  codice  civile  le  parole:  "legittimi  o
naturali" sono soppresse. 
 
          Note all'art. 65: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  436  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 436. Obbligo tra adottante e adottato. 
              L'adottante deve gli alimenti al  figlio  adottivo  con
          precedenza sui genitori di lui.".