Art. 83 
 
 
            Modifiche all'articolo 594 del codice civile 
 
  1. All'articolo 594 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella  rubrica  la  parola:  "naturali"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nati fuori del matrimonio"; 
    b) la parola: "naturali"  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "nati
fuori del matrimonio". 
 
          Note all'art. 83: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  594  del  codice
          civile cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 594. Assegno ai figli nati fuori  del  matrimonio
          non riconoscibili. 
              Gli eredi, i legatari e  i  donatari  sono  tenuti,  in
          proporzione a quanto hanno  ricevuto,  a  corrispondere  ai
          figli nati fuori del matrimonio di cui all'articolo 279  un
          assegno vitalizio nei limiti stabiliti  dall'articolo  580,
          se il genitore non ha disposto per donazione  o  testamento
          in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in
          loro favore, essi possono rinunziare  alla  disposizione  e
          chiedere l'assegno.".