Art. 83 Modifiche all'articolo 594 del codice civile 1. All'articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; b) la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio".
Note all'art. 83: - Si riporta il testo dell'articolo 594 del codice civile cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 594. Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili. Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli nati fuori del matrimonio di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.".