Art. 88 Modifiche all'articolo 803 del codice civile 1. L'articolo 803 del codice civile e' sostituito dal seguente. "Art. 803. Revocazione per sopravvenienza di figli Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio. La revocazione puo' essere domandata anche se il figlio del donante era gia' concepito al tempo della donazione.".