Art. 92 
 
 
            Modifiche all'articolo 2941 del codice civile 
 
  1. Al numero 2) dell'articolo 2941 del  codice  civile  la  parola:
"potesta'"   e'   sostituita   dalle    seguenti:    "responsabilita'
genitoriale". 
 
          Note all'art. 92: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2941  del  codice
          civile,. come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 2941. Sospensione per rapporti tra le parti. 
              La prescrizione rimane sospesa: 
                1) tra i coniugi; 
                2) tra chi esercita la responsabilita' genitoriale di
          cui all'articolo 316 o  i  poteri  a  essa  inerenti  e  le
          persone che vi sono sottoposte; 
                3) tra il tutore e il minore o l'interdetto  soggetti
          alla tutela, finche' non sia  stato  reso  e  approvato  il
          conto finale, salvo quanto e'  disposto  dall'articolo  387
          per le azioni relative alla tutela; 
                4)  tra  il  curatore  e  il  minore   emancipato   o
          l'inabilitato; 
                5) tra l'erede e l'eredita' accettata  con  beneficio
          d'inventario; 
                6) tra le persone i  cui  beni  sono  sottoposti  per
          legge o per provvedimento del  giudice  all'amministrazione
          altrui e quelle da  cui  l'amministrazione  e'  esercitata,
          finche' non sia stato reso e approvato  definitivamente  il
          conto; 
                7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori,
          finche' sono in carica, per le  azioni  di  responsabilita'
          contro di essi; 
                8) tra  il  debitore  che  ha  dolosamente  occultato
          l'esistenza del debito e il creditore, finche' il dolo  non
          sia stato scoperto.".