Art. 5 
 
 
             Condizioni e limiti per l'accesso al Fondo 
 
  1. L'accesso al Fondo e' subordinato alla pronuncia, anche in primo
grado, di una sentenza di condanna al risarcimento  del  danno  o  al
pagamento di una provvisionale, fermi restando i presupposti previsti
dall'articolo  2-bis,  comma  2,  del  decreto-legge.  Sono   esclusi
dall'accesso al Fondo le richieste di elargizione  o  gli  interventi
relativi alle sentenze passate  in  giudicato  prima  della  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 
  2. Le risorse del Fondo annualmente disponibili sono destinate: 
    a) a corrispondere elargizioni alle vittime di reati commessi  in
occasione o a causa di manifestazioni sportive,  nei  limiti  di  cui
all'articolo 2-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge; 
    b) a disporre interventi di solidarieta' civile alle  vittime  di
azioni delittuose commesse in occasione di manifestazioni di  diversa
natura, comunque connesse a fatti che hanno  determinato  danni  alle
persone, anche attraverso  il  concorso  economico  alla  definizione
transattiva di liti ed all'eventuale pagamento delle  somme  disposte
dal giudice, nei limiti di cui all'articolo 2-bis, comma  2,  lettera
b), del decreto-legge. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'art. 2-bis, comma 2, lettere  a)  e
          b), del testo del decreto-legge 12 novembre 2010,  n.  187,
          convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n.  217,  si  veda
          nelle note alle premesse.