Art. 2 
 
 
                Fattispecie escluse dalla disciplina 
 
  1. Il presente decreto non si applica: 
  a) alle  pratiche  utilizzate  in  aziende  agricole  a  scopi  non
sperimentali; 
  b) alle pratiche cliniche veterinarie a scopi non sperimentali; 
  c)  alle  sperimentazioni  cliniche  veterinarie   necessarie   per
autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario; 
  d) alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento; 
  e) alle pratiche utilizzate principalmente per l'identificazione di
un animale; 
  f) alle pratiche non suscettibili di  causare  dolore,  sofferenza,
distress  o  danno  prolungato  equivalente  o  superiore  a   quello
provocato  dall'inserimento  di  un  ago  secondo  le  buone   prassi
veterinarie.